Aquisti in rete: che fare se la merce non è quella descritta?

Ho comprato un oggetto via e-mail navigando in Internet, ma purtroppo dopo averlo ordinato e pagato, ho ricevuto un prodotto che non riponde alle caratteristiche descrittemi. Cosa posso fare? Piero Cilandri, Mantova

 

RISPONDE L'ESPERTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi licenzio: è obbligatorio il preavviso?

Ho deciso per ragioni personali di dare le dimissioni dal posto di lavoro, dopo sei anni di rapporto fisso con una azienda. Vorrei sapere se è obbligatorio, da parte mia, effettuare un perido di preavviso (come mi viene chiesto) prima risolvere definitivamente il rapporto stesso. Giovanni Garbini. Rapallo.

 

RISPONDE L'ESPERTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' giusto che l'Ufficiale giudiziario consegni gli atti a un vicino di casa?

Nei giorni scorsi è stata recapitata al mio indirizzo una citazione giudiziaria per un incidente stradale nel quale ero stato cinvolto qualche tempo fa. In mia assenza, l'atto giudiziario, dopo ripetuti tentativi dell'ufficiale giudiziario di affidarlo ad alcuni vicini di casa, che hanno rifiutato (forse imbarazzati all'idea di dovermi poi consegnare un carteggio che rivelava le mie...malefatte) è stato finalmente accettato da una persona amica. Quest'ultima mi ha riferito che il funzionario del Tribunale ha bussato a tutte le porte chiedendo di poter depositare l'atto in mia assenza poichè si trattava di una questione importante. Mi comunicava la mia condizione di imputato e la data di un processo penale al quale sare istato sottoposto. E i risultati li ho riscontrati io stesso negli sguardi perplessi di miei molti condomini che da quel giorno hanno cominciato a guardarmi con comprensibile curiosità: "chi l'avrebbe mai detto? Cosa avrà combinato quel signore in apparenza tanto riservato?". Mi chiedo, non vale la nuova legge sulla privacy anche in questi casi Giuliano Carini, Genova

RISPONDE L'ESPERTO

 

 

 

 

 

 Se un treno ritarda o viene soppresso

il viaggiatore deve essere indennizzato?

Le Ferrovie non si stancano di dire che quando un treno, poniamo un rapido, arriva in ritardo, il passeggero ha diritto di essere risarcito. Detto e fatto, mi sono trovato a viaggiare su un convoglio rapido che ha conseguito un notevole sforamento di orario, qualcosa come tre ore. A provocare l'inconveniente un gruppo di scioperanti che aveva occupato la linea ferroviaria in prossimità di una stazione. Mi sono recato allo sportello per ottenere il rimborso. E sapete qual è stata la risposta? "Spiacenti, ma lei non ha diritto ad alcun indennizzo poichè il treno ha accumulato ritardo per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'azienda". Allora, mi chiedo, quando si ha diritto al rimborso, solo quando le Ferrovie allestiscono un rapido decidendo di farlo arrivare in ritardo? Spero che, almeno, il rimborso debba essere assicurato quando un convoglio viene soppresso. O mi sbaglio? Guido Santelli, Pavia

Risponde l'esperto

 

 

 

 

 

Con l'aereo prenotato

sono rimasto a terra

Ho notato con interesse le puntuali risposte date ai vostri lettori, soprattutto in tema di trasporti. E' per questo che vorrei avere, se posibile, qualche indicazione relativa a un problema che in passato ho dovuto affrontare. Quali sono i danni risarcibili al passeggero aereo per l'overbooking?

Laura Gelmetti, Modena

Risponde l'esperto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella responsabilità del giornalista

la tutela della reputazione e dell'onore

 

di Luisella Nicosia, avvocato in Milano

 

Si parla del Far West ai giorni nostri - con traslata ed efficace accezione - per dire della assenza di regole o di leggi, per definire una situazione di caos nella quale finisce per dominare la volontà prevaricatrice del più forte, prescindendo dalla ragione, dalla logica e da qualsiasi principio di civile convivenza in una società di uomini liberi. E, purtroppo, nei luoghi della esaltante epopea americana, celebrata in centinaia di film western, viene talvolta idealmente collocata la asserita, pretesa e impunita arroganza del giornalista, artefice di colpevoli scorribande a mano armata (quale ordigno o revolver più dirompente dell'uso improprio di un giornale o di qualsivoglia strumento di comunicazione di massa?) compiute contro la cittadella indifesa della legge, a danno di cittadini inermi, inesorabilmente e irrimediabilmente colpiti. Il bersaglio più sensibile è quello della reputazione, dell'onore, insostituibili beni di relazione individuale; il pesante addebito rivolto all'operatore dell'informazione è quello del facile e irresponsabile ricorso alla diffamazione per distruggere, con quei beni, l'immagine pubblica o privata di una persona. Una sorta di "omicidio civile" perpetrato per leggerezza, talvolta per meditata crudeltà. Danno morale, ma anche fisico, come riconosce la Cassazione con la importante sentenza con la quale fa proprie le conclusioni a cui è giunta la scienza medica stabilendo che le lesioni recate alla reputazione sono ferite, non di rado letali, recate alla vita stessa dell'individuo. Dunque ecco farsi strada anche il concetto di "danno biologico" a carico di chi, artefice della diffamazione, spoglia il cittadino della sua valenza sociale, minacciandone, ad un tempo, l'esistenza. Non c'è dubbio, la fattispecie del reato si presenta grave, soprattutto se si considera che i beni posti in gioco - reputazione ed onore - godono di una rigorosa protezione costituzionale, che il legislatore ha adeguatamente provveduto alla tutela penale dei relativi diritti. Ma se è così, se la difesa del cittadino è garantita dalla legge, come è possibile parlare di Far West ? Il "nodo" della questione che dà linfa al dibattito (e alla polemica) è un altro, riguarda la sostanziale divaricazione tra la legislazione, l'ordinamento, e la giurisdizione, ovvero tra la legge scritta e la prassi giudiziaria. In altre parole, secondo il giudizio di chi denuncia la singolare circostanza, sono stati (e sono) i giudici a vanificare i tentativi del legislatore e spesso della Cassazione di promuovere ed assicurare la tutela della reputazione. La negazione dello speciale rito direttissimo, sostituito da un rito di mero arbitrio dei magistrati; sentenze irrisorie a fronte della previsione di una pena della reclusione fino a sei anni, processi offerti all'intensa cadenza delle amnistie, diritto di rettifica vanificato, sarebbero questi gli spunti negativi di una giusitizia negata in virtù - e cosi si arriva ad introdurre l'ipotesi del "complotto", secondo una tendenza oggi purtroppo largamente diffusa perfino tra gli operatori del diritto - di una diabolica alleanza tra magistratura e Quarto potere. Una tesi discutibile, soprattutto se si evita di prendere in considerazione alre possibili "cause" come quella posta in luce da Giuliano Vassalli, secondo cui "il legislatore del dopoguerra ha esagerato prevedendo per la diffamazione a mezzo stampa massimi edittali che nessun giudice mai raggiungerebbe nelle proprie sentenze e che il legislatore ha più volte annullato con quei decreti di amnistia rispetto ai quali quei massimi dovevano esplicare, come elemento ordinariamente ostativo, la loro principale efficacia". E tuttavia i rilievi di sostanza, rispetto al denunciato fallimento della tutela penale della reputazione e dell'onore, sono meritevoli di attenzione e tali da imporre serie riflessioni alla categoria dei giornalisti e agli organi di autogoverno della Stampa, specie nel momento in cui è utile riaffermare l'importanza del ruolo dell'Ordine professionale come strumento di garanzia deontologica e di raccordo tra il mondo dell'informazione e l'opinione pubblica, tra chi assolve un pubblico servizio e chi ne fruisce, esercitando il diritto "ad essere informato". L'ultimo approccio critico al problema, in ordine di tempo, è contenuto nel libro di Giuseppe Micheletta ("Il perfezionamento di una tesi di laurea elaborato sotto la guida di eminenti maestri", come scrive Giovanni Leone che è autore della prefazione al libro stesso).Significativi il titolo del volume "Italia: il calvario dei diffamati" e il sottotitolo: indagine sulla mancata tutela penale dell'onore e della reputazione (Ideazione editrice, lire 20.000).Micheletta parte da una constatazione, che "in Italia non esiste più una vera e generalizzata tutela della personalità individuale a mezzo della legge penale". E prende spunto da questa premessa per formulare un atto di accusa fondato su quella che egli identifica come "una convergenza di interessi, anche contra legem, fra parte della magistratura e parte del giornalismo" (ecco comparire l'ipotesi del "complotto", condivisa dall'autorevole presentatore) proseguendo poi con ulteriori acquisizioni: la connivenza sia pure non cosciente dell'avvocatura e la tendenza sia pure non finalizzata della dottrina, come osserva Giovanni Leone, a trasferire alla sede civile la tutela dell'onore e della reputazione. Infine sviluppa, con una serie di considerazioni negative, una serrata critica al diritto di cronaca in relazione al problematico ruolo del concetto di "verità" e alla pretesa di ampliare il diritto di libera manifestazione del pensiero, previsto dall'articolo 21 della Costituzione, fino ad affermare l'interesse della comunità ad essere informata, nonostante e malgrado la prevalente esigenza di tutelare prioritariamente altri ed importanti diritti individuali, quali, appunto, la reputazione e l'onore. Come sovente accade quando la passione dialettica sovrasta la meditata tendenza ad un'analisi spassionata, ancorchè la discussione verta su temi concreti e di rilevante attualità, prende corpo il rischio di rappresentare una realtà deformata da una visione manichea, di aprire la strada a dannose generalizzazioni, come quella, ad esempio, che identifica nel giornalista (inteso nell'accezione più ampia di categoria professionale) il potenziale diffamatore, mosso da animus necandi e proteso al raggiungimento di un unico obbiettivo, quello di ottenere l'impunità, di sottrarsi al rigore della legge. E in conseguenza di ciò si arriva ad invocare, in nome dello stato di diritto, pericolose limitazioni al diritto di cronaca, addirittura impedendo, con ardui sofismi, l' esercizio dell'attività giornalistica secondo quanto pur legittimato dalla nota sentenza della Cassazione (n.5259 del 1984), meglio conosciuta come sentenza del "decalogo", che stabilisce la liceità della notizia quando essa risponda, prima di tutto, al requisito della verità. Per non parlare del diritto di critica, sottoposto al fuoco di fila di un serrato sbarramento. Non è con argomentazioni pseudo-giuridiche che può essere posto seriamente sul tappeto il problema della tutela penale della reputazione e dell'onore, non è imponendo il bavaglio al giornalista o immiserendo il ruolo della libera informazione che si può proficuamente aprire quell'importante capitolo. Ma il saggio di Giuseppe Micheletta ha sicuramente un pregio. Ha dato spazio - come opportunamente sottolinea l'autore della prefazione - a una vasta rassegna di dottrina e di giurisprudenza, recepita non supinamente ma sottoposta a scrupoloso riscontro, corredata inoltre di numerosi dati statistici. E contiene "rilievi" di sostanza. Su questi ultimi sono certamente utili riflessione e confronto. Micheletta individua, come causa di quello che egli ritiene il totale fallimento della tutela penale dell'onore e della reputazione, la sentenza della Corte Costituzionale n.68 del 1991 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'obbligo di procedere col rito direttissimo per i reati commessi col mezzo della stampa. "Con opera di "igiene costituzionale" - afferma - la Corte ha allineato la lettera della legge allo spirito di chi la disapplica. E così l'obbligo del rito direttissimo è scomparso, finalmente, anche dalla carta". Il risultato è che uno dei presupposti voluti dal legislatore del 1948, per garantire al diffamato la possibilità di vedere reintegrato in breve tempo il proprio diritto leso (condizione indispensabile ad evitare di rendere irreversibile il danno) è stato definitivamente vanificato. Quali le ragioni del provvedimento? Viene adombrata verosimilmente l'ipotesi di una "copertura autoritaria concessa ai comportamenti e alle responsabilità di coloro che per oltre quarant'anni hanno sistematicamente disatteso la prescrizione, contenuta nella legge fondamentale sulla stampa, dell'adozione del rito direttissimo per i reati a mezzo stampa e dell'obbligo per il giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia". E va detto che, se questo giudizio appartiene alla sfera delle opinioni e come tale deve essere valutato, è certamente fondata l'obiezione che riguarda l'anomalia introdotta dalla citata sentenza della Corte costituzionale. Altro argomento di primaria importanza: il diritto di rettifica e quella che Micheletta definisce "la sua rapidissima vanificazione nella prassi giurisprudenziale e nel costume giornalistico". Un diritto, anche questo, strettamente connesso alla effettiva difesa dei beni dell'onore e della reputazione. La materia è oggi regolata dagli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1981, n.416, che hanno modificato, rispettivamente, gli articoli 8 e 21 della legge sulla stampa. In base all'articolo 42 il direttore responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nella pubblicazione di propria pertinenza, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria dignità, o comunque contrari a verità. Per rendere più pregante la riforma, il legislatore è intervenuto con vigore anche sul fronte processuale, fornendo alcuni utili strumenti per far valere in sede giurisdizionale il rispetto della corretta applicazione del diritto di rettifica. Lo scopo è quello di garantire "certezza" e "prontezza" del giudizio, fissando per l'emanazione della sentenza termini ben precisi, da rispettare "in ogni caso". Modificando la disciplina della rettifica con la legge del 5 agosto 1981, il legislatore ha voluto offrire al cittadino leso uno strumento ulteriore di difesa contro gli abusi della stampa, dimostrando ancora una volta la volontà di rafforzare ed affinare gli strumenti a tutela dei beni della personalità e di garantire, al contempo, una corretta e leale informazione. "Tuttavia - osserva Micheletta - come è in uso in questo paese, per ogni cosa "buona" che è dato riscontrare, due "cattive" è bene attendersi. Questa volta non sono state solo le prassi giudiziarie a vanificare e frustrare gli sforzi del buon legislatore, ma è stato esso stesso, in qualche modo, ad annullare o quanto meno ad attenuare gli effetti positivi della sua riforma. Immediatamente a seguito dell'approvazione della legge 416 fu varata una legge di depenalizzazione che ha inciso anche sull'efficacia della 416. Si tratta della legge 24 novembre 1981 n.689 che ha sancito, tra l'altro, la depenalizzazione di tutte le violazioni per le quali era previsrta "la sola pena della multa o dell'ammenda", derubricando così il reato di omessa rettifica ad illecito amministrativo". Che fare? Giuseppe Micheletta conclude la sua fatica con un invito alla ricerca di soluzioni ragionevoli e possibili per affrontare positivamente il problema della salvaguardia dei diritti e della libertà della persona umana che comprendono la tutela dell'onore e della reputazione. Le proposte finora enunciate sono state (e sono) diverse - precisa svolgendo considerazioni finali al proprio assunto critico -; a cominciare dal passaggio dalla tutela penale a quella civile, dalla fissazione di criteri oggettivi per la liquidazione dei danni, alla formulazione di chiare regole di diligenza professionale per l'attività giornalistica, sono tutti argomenti che contribuiscono a fornire un contributo positivo al dibattito. Ma temiamo che non siano nell'insieme atti a garantire la ragionevole certezza del ristabilimento di una effettiva tutela dei diritti della personalità dinanzi ai tradizionali e ai nuovi "mass media". Il problema non può essere affrontato solo sul piano teorico o tecnico-giuridico, perchè le cause della "mancata tutela" sono di drammatica evidenza politica. Occorre, innanzittutto, che sia riconquistata la volontà politica di tutelare quei beni offesi, riattivando i meccanismi e le regole esistenti o esistiti all'interno dell'ordinamento e preposti, direttamente o indirettamente, alla loro tutela. Intanto tra gli obbiettivi da perseguire con priorità e con urgenza - prosegue Micheletta - ricordiamo la necessità di rendere alla sanzione penale predisposta per il reato di diffamazione a mezzo stampa, i requisiti di "severità", "certezza" e "prontezza" che avrebbe dovuto avere e non ha mai avuto e di reintrodurre, questa volta in modo perentorio, l'obbligo di procedere con il rito direttissimo. Quanto alla rettifica, altro punto dolente, un ulteriore importante vantaggio potrebbe sicuramente venire da un effettivo ed efficace funzionamento delle norme sul diritto di rettifica, previste dalla legge 416 del 1981. Un ruolo di stimolo e propulsione, per una equa soluzione del problema, conclude l'autore, "potrebbe perfino venire dall'Ordine dei giornalisti". Ma a questo proposito (quel "perfino" è significativo) appare scettico e pessimista. Il pregiudizio, forse, è in lui più forte del pur lodevole auspicio. Al punto da indurlo a non vedere ciò che ,invece, appare evidente. Nel coacervo di interessi economici e politici che agitano il mondo dell'editoria, nella lotta delle lobby per il controllo dell'informazione, chi, se non il giornalista, ha interesse, prima di tutto e di tutti, a rivendicare autonomia di giudizio e ad affermare il principio di legalità nell'esercizio della professione?

 

 

 

 

 

Impegno redazionale, continuità, mansioni

Giornalisti: quando si configura

lavoro autonomo o subordinato

 

di Luisa Nicosia, avvocato in Milano

La professione giornalistica negli anni più recenti, anche per far fronte alla grave crisi dell'editoria, ha subito una progressiva evoluzione nel senso di una sempre maggiore affermazione di forme di lavoro autonomo, che hanno affiancato il tradizionale rapporto di lavoro subordinato, all'insegna di una sempre maggiore frammentazione del mondo del lavoro e di una più marcata precarietà del lavoro giornalistico. La concorrenza di queste due distinte modalità di esercizio dell'attività giornalistica implica la necessità per tutti di elaborare nuovi parametri e garanzie, al fine della corretta configurazione del rapporto giornalistico. Potendo l'opera professionale del giornalista ugualmente costituire oggetto sia di rapporti di lavoro subordinato che di rapporti di lavoro autonomo (disciplinato quest'ultimo dagli artt. 2222 ss. c.c. - libro V Codice Civile, capo I, Titolo III), è bene individuare l'esatta linea di confine dei due diversi tipi di rapporto. Dal dettato normativo e dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità si evincono quelli che sono, in generale, i criteri di differenziazione tra i due diversi tipi, tenendo conto, peraltro, che il vincolo di subordinazione assume una particolare configurazione nelle imprese giornalistiche, per il carattere collettivo dell'opera redazionale, per la peculiarità dell'orario di lavoro e per i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie. In relazione al lavoro autonomo (locatio operis), la norma fondamentale è quella dell'art. 2222 cod. civ., che descrive il contratto d'opera come "il contratto per cui una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente". In generale, l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato (locatio operarum) da quello di lavoro autonomo è costituito dall'inserimento del prestatore nell'organizzazione del datore di lavoro, con conseguente assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo, fermo restando che in ogni caso assume valore decisivo non il nomen juris adottato dalle parti, ma il modo di atteggiarsi del rapporto nella sua concreta esplicazione e l'indagine circa l'effettivo assoggettamento del dipendente al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Nell'ambito giornalistico, infatti, la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato va operata assegnando preminente rilievo all'inserimento del dipendente nell'ambito dell'impresa, giacchè, attesa la particolare natura della prestazione, il vincolo di subordinazione si presenta necessariamente in forma attenuata (in tal senso Cass. Civ. Sez. Lav. n.6919/94; Tribunale Milano 07.02.90 Giacconi / Casa Editrice Scode S.p.A.; Pretura Milano 5.8.94 Capone/Rcs Rizzoli Periodici S.p.A. e De Agostini Rizzoli Periodici S.r.l.). Peraltro, a concretare il vincolo della subordinazione - ai fini dell'affermazione della natura subordinata, anzichè autonoma, del rapporto di lavoro (la quale non è presunta neppure juris tantum ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce) - non sono sufficienti delle semplici direttive programmatiche ed un estrinseco controllo attinente al risultato dell'attività lavorativa, essendo tali elementi compatibili anche con la prestazione d'opera autonoma, ma occorre che la prestazione del lavoratore sia in concreto regolata nel suo svolgimento, configurandosi la subordinazione come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, con la conseguente limitazione della sua libertà, al potere direttivo, e quindi organizzativo e disciplinare, del datore di lavoro. Rispetto alla subordinazione, che è elemento essenziale del rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 c.c., altri elementi caratteristici - quali l'oggetto della prestazione, l'inesistenza in capo al lavoratore di un'organizzazione di tipo imprenditoriale anche in termini minimi e l'assenza di rischio - hanno valore secondario. Qualora, peraltro, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive - quale tratto tipico della subordinazione - non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento ai fini della qualificazione del rapporto ad altri criteri, complementari e sussidiari, quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale (cd. autorganizzazione), i quali, se singolarmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice di merito, nell'ambito di un doveroso apprezzamento globale della vicenda (in tal senso giurisprudenza costante: vd. Cass. Civile, Sez. Lav., 14.04.1982, n. 2249 Manconi / Soc. La Nuova Sardegna). Al contrario, non può valere come principio di distinzione della natura del rapporto lavorativo il contenuto dell'attività lavorativa, ove questa si presti (come nell'attività giornalistica) ad essere dedotta in entrambi i tipi di rapporto (in tal senso Cass. Civ. n. 1037/90). Ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, nè dall'oggetto della prestazione che se nel lavoro autonomo consiste nel risultato dell'attività organizzata del prestatore (opus), nell'attività subordinata consiste nella mera esplicazione delle energie lavorative (operae).In ambito giornalistico, di conseguenza, si può affermare che sussiste un contratto di lavoro autonomo, se il giornalista effettua prestazioni che, seppure con carattere continuativo, sono singolarmente convenute in base ad una successione d'incarichi fiduciari e la remunerazione è subordinata alla valutazione da parte del direttore del giornale e commisurata in relazione alla singola prestazione (tra le ultime, Cass. Civ. Sez. Lav. 9.6.98 n.5693 Brancati / Nuova Editrice Trentina S.r.l.; Cass. Civ. Sez. Lavoro 12.8.97 n.7494 Editrice La Stampa S.p.A. / Campana). Al contrario, lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale e la permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro, l'intensità e la varietà della collaborazione, la presenza quotidiana in redazione, seppure per poche ore, l'utilizzazione dei mezzi tecnici del giornale e la richiesta formulata dai superiori volta per volta sulla base delle riunioni quotidiane di redazione degli articoli da realizzare sono tutti indici della sussistenza di un vincolo di subordinazione. In particolare, con riferimento alle ipotesi di subordinazione cosiddetta attenuata, deve distinguersi tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili, e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui invece è configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto, con l'avvertenza che ai fini della distinzione tra le due figure può influire in concreto anche il dato quantitativo relativo all'entità degli interventi del committente in corso d'opera (compatibili fino ad una certa soglia con l'autonomia del rapporto). (Cass. civile, sez. Lavoro, 28.07.1995, n. 8260 - Editoriale L'Espresso S.p.A./Guida). E, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. Sez. Lav. 27.09.91 n. 10086 Teleoggi S.r.l./De Simone). Nella professione giornalistica esercitata in forma autonoma, il rischio a carico del giornalista, elemento tipico di ogni lavoro autonomo, consiste nella mancanza di sicurezza di vedere accettata la propria opera (pubblicazione previo "gradimento" del direttore del giornale ovvero articoli commissionati singolarmente) (Cass.Civ., Sez.Lavoro 06.04.90 n.2890 Moltedo/Soc.Ed. Messaggero; Cass. Civ. 20.2.82 n. 1087; Cass. Civ. 3.7.1981 n. 4392). Peraltro, una retribuzione fissa non è incompatibile con un rapporto di lavoro autonomo, quando sia accertato, come nel caso di esplicazione di un'attività di collaborazione giornalistica, che il compenso fisso non è stato convenuto per retribuire un obbligo di tenersi a disposizione del datore di lavoro, ma per compensare forfettariamente un certo numero di servizi, non difficilmente prevedibile e quantificabile, anche per la natura periodica e non quotidiana della pubblicazione (in tal senso anche Cass. Civ. Sez. Lav. 5.7.79 n. 3865).Una volta identificato il tipo di rapporto, sorge in particolare per il lavoro autonomo la necessità di individuare le vicende del rapporto, dal suo insorgere alla sua conclusione, in particolare in ordine al compenso. In merito, è bene, in primo luogo, evidenziare che la qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo esclude l'applicabilità dell'art.36 Costituzione, con il relativo riferimento al diritto del lavoratore ad essere retribuito in modo equo e sufficiente, come si evince facilmente dal dettato di tale norma costituzionale. In base al disposto dell'art. 2225 del codice civile il corrispettivo del contratto di lavoro autonomo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Il compenso è in ogni caso dovuto, anche in ipotesi di mancata pubblicazione del materiale giornalistico commissionato oppure inviato nel quadro della collaborazione concordata, a meno che il materiale non venga tempestivamente restituito all'autore, con espressa motivazione entro tre giorni per quotidiani, agenzie di stampa, settimanali e bisettimanali, ed entro dieci giorni per i mensili.In primo luogo, quindi, spetta all'autonomia privata stabilire con il contratto l'ammontare del compenso, sempre nel rispetto delle tariffe minime stabilite dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, al lordo delle ritenute di legge, al di sotto delle quali l'Ordine ritiene che non sia possibile scendere, stabilendo in tale ipotesi la incongruità del compenso e sempre tenendo presente che la determinazione dell'effettivo ammontare dei corrispettivi deve tenere conto della qualità del committente, dei compiti in concreto demandati al giornalista, dell'impegno necessario e del tempo all'uopo richiesto e deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.La norma citata attribuisce al giudice un potere discrezionale di determinare in via equitativa il compenso dovuto al lavoratore; un potere analogo, sotto certi aspetti, al potere discrezionale del giudice di liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. e, al pari di questo, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se sorretto da una motivazione immune da vizi logici o errori di diritto (Cass. 25 luglio 1995 n. 8110).E tutto ciò che viene corrisposto dal datore di lavoro, sia autonomo che subordinato, con periodicità annuale o infra annuale e, in particolare dovuto a titolo di retribuzione, si prescrive nel termine di cinque anni, secondo il disposto dell'art. 2948, n. 5, cod. civ. (Cass. civile, sez. Lavoro, 10.01.1987, n. 109 - Soc. Ed. Messaggero / Chiaravalli).

 

 

Ho smesso di studiare, l'università

può pretendere la restituzione della "Borsa"?

Ha diritto l'Università a vedersi restituire le prestazioni economiche erogate sotto forma di borsa di studio in caso di interruzione del corso di studi?

Piero Pistochi, Milano

Risponde l'esperto