Nella bufera sia l'attività dei Consigli dell'Ordine dei giornalisti e sia quella della Commissione per l'esame di giornalista. Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico firmato il 24 febbraio 2001 al Ministero del Lavoro ha modificato l'articolo 23 del Cnlg, limitando i permessi accordati ai consiglieri dell'Ordine e ai commissari per l'esame di giornalista. Dall'articolo 23 si arguisce: a) che ai giornalisti che fanno parte degli organi direttivi degli Ordini professionali saranno concessi permessi (per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni) retribuiti nei limiti di 20 giorni all'anno; b) che ai giornalisti componenti della Commissione esaminatrice per la prova d'idoneità professionale saranno concessi permessi (per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni), ma gli stessi non riceveranno alcuna retribuzione nemmeno per 20 giorni all'anno. Franco Abruzzo ha chiesto ai Ministri del Lavoro e della Giustizia, Roberto Maroni e Roberto Castelli, di convocare le parti sociali (Fieg e Fnsi), perché l'articolo 23 del Cnlg sia riscritto, riparando agli errori commessi dalle parti in sede di contrattazione sindacale sia sul piano del rispetto del dettato costituzionale e sia sul piano del rispetto delle norme sull'ordinamento della professione giornalistiche ritenute legittime dalla Corte costituzionale con le sentenze 11 e 98/1968; 2/1971; 71/1991; 505/1995. "Il nuovo articolo 23 del Cnlg - secondo Abruzzo - viola gli articoli 33 (quinto comma) e l'articolo 51 (terzo comma) della Costituzione nonché la legge n. 69/1963 sull'ordinamento della professione giornalistica e l'annesso Regolamento (Dpr n. 115/1965)". L'assunto di Abruzzo è molto semplice: i consiglieri, che sono dei giudici disciplinari e che sono anche giudici delle iscrizioni all'Albo, non possono limitare la loro attività a 20 giorni all'anno. Anche i commissari d'esame svolgono funzioni pubbliche e devono essere retribuiti, quando sono impegnati a Roma. I permessi sono una burla se sono svincolati dallo stipendio. L'esame di giornalista, quindi, è sull'orlo della paralisi per effetto di una norma contrattuale, chiaramente illegittima, che corregge un articolo della Costituzione, l'articolo di una legge e un altro articolo di un Dpr. Gli editori hanno il coltello nelle loro mani, potendo operare trattenute sugli stipendi dei giornalisti in attività chiamati alle funzioni "pubbliche" di commissari d'esame. Un esempio non guasta. E' come se il ministero della Pubblica istruzione designasse i commissari della maturità, dicendo loro: "Farete i commissari, avete il diritto ai permessi ma non alla retribuzione". "La Fieg - sottolinea Abruzzo - pretende, e lo ha scritto in un documento, che i giornalisti-commissari (e i consiglieri) rinuncino alle ferie e alle corte per svolgere funzioni pubbliche". Il documento è una lettera (datata 13 giugno 2001) firmata dalla direzione generale della Fieg e indirizzata alla direzione del personale della Mondadori. 1. I consiglieri degli Ordini professionali sono giudici. Afferma l'articolo 51 (terzo comma della Costituzione): "Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro". L'Ordine nazionale dei Giornalisti e gli Ordini regionali sono persone giuridiche di diritto pubblico (art. 1, ultimo comma, della legge n.69/1963) ed enti pubblici non economici (Dlgs n. 29/1993). I consiglieri dell'Ordine sono, quindi pubblici ufficiali, svolgono una funzione pubblica elettiva (articolo 51, terzo comma della Costituzione) e in particolare le funzioni previste dall'articolo 2229 del Codice civile: sono giudici amministrativi disciplinari di I grado e sono giudici amministrativi di I grado delle iscrizioni negli elenchi dell'Albo. Pertanto i permessi retribuiti non possono essere limitati annualmente a venti giorni. Lo stesso discorso vale per i consiglieri dell'Ordine nazionale. L'attività giudicante non può subire limitazioni di sorta. Le limitazioni determinerebbero la paralisi dei Consigli dell'Ordine e lo svuotamento delle loro funzioni pubbliche svolte a tutela della correttezza dell'informazione e del diritto dei cittadini a un'informazione corretta ("valori costituzionali" ex sentenze n. 105/1972; n. 225/1974; n. 94/1977; n. 112/1993; n. 505/1995 della Corte costituzionale). 2. I commissari dell'esame di giornalista svolgono funzioni pubbliche. Afferma l'articolo 33 (quinto comma) della Costituzione: "È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale". L' articolo 32 della legge professionale n. 69/1963 recita: "L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi a una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione in esame. Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal regolamento". Dall'intreccio Costituzione-legge ordinaria si ricava che i commissari svolgono una funzione pubblica. Dall'articolo 45 del Regolamento, pertanto, si evince che almeno 4 dei 5 commissari giornalisti dovranno essere "attivi" ed esercitare la professione presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa... e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività. Sul rovescio si può affermare che soltanto uno dei 5 commissari potrà essere non attivo e, quindi, pensionato Inpgi.