Firma digitale e contratti informatici

a pieno titolo legittimati dalla legge

Firma digitale e contratti informatici, ecco le novità: un testo unico per riunire tutte le novità degli ultimi anni in tema di semplificazione amministrativa. E per fare il punto su quanto è già possibile fare, con più facilità, grazie alle tecnologie informatiche, approvato dal Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2000, che abroga numerosi provvedimenti di parziale riforma, in chiave telematica, di vari aspetti della Pubblica Amministrazione. Il testo contiene disposizioni destinate a incidere profondamente sulle abitudini dei cittadini. E apre la strada a una serie di possibilità dotate, ora, di riconoscimento giuridico. Ecco tutte le novità: viene riconosciuto il pieno valore giuridico del documento in formato elettronico. Pubbliche amministrazioni e privati possono sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e tutti gli altri atti dei quali la legge prevede la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico o ottico.

Contratti informatici: sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica, mediante l'uso della firma digitale. Firma digitale: serve a validare i documenti nei quali è apposta. Formata da una coppia di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, può essere utilizzata per cifrare i documenti informatici. E conferirgli i requisiti di integrità e provenienza certa da un determinato soggetto.

Carta di identità elettronica: validi a tutti gli effetti i documenti di riconoscimento costituiti da tessere elettroniche. La carta di identità elettronica contiene i dati identificativi della persona, il codice fiscale,l'indicazione del gruppo sanguigno, opzioni di carattere sanitario, i dati biometrici. Certificati sostitutivi: possono essere sottoscritti dall'interessato e prodotti in sostituzione delle normali certificazioni gli atti attestanti la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, lo stato di celibe, coniugato, vedovo o libero, lo stato di famiglia, la qualifica professionale e gran parte degli atti riguardanti qualità personali e fatti.

 

 

"Sviluppo Italia"

in cerca di brevetti

Per collegare il mondo dell'industria e quello della ricerca scientifica, nasce il programma Startech, che prevede l'istituzione di un fondo per l'innovazione con 70 miliardi di dotazione iniziale. Il fondo, operativo dalla fine di gennaio 2001, servira' a sostenere lo sviluppo di imprese hi-tech e di brevetti industriali nell'ambito del mondo della ricerca pubblica o privata. Il programma prevede due diversi tipi di supporto: l'accesso a un pacchetto di servizi mirati e/o la partecipazione al capitale delle nuove imprese. Al fondo sono stati invitati a partecipare anche investitori privati. Obiettivo del programma e' quello di rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca applicata e il sistema imprenditoriale.

www.governo.it/sez_newsletter/documenti/sviluppo_italia.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono lecite le consulenze legali on line

Il via libera dall'Ordine professionale

L'offerta di consulenza on line da parte degli avvocati è lecita. Il consiglio dell'Ordine di Milano, con un parere depositato il 2 ottobre 2000, apre una nuova via ai pareri legali via Internet. La novità del documento sta proprio nell'affermazione che il "contatto fatto da un fruitore della rete deriva sempre da un'iniziativa dell'utente". Quindi, da questo punto di vista, il Consiglio ha ritenuto che l'offerta di consulenza via Internet debba essere "tenuta sempre distinta dalla pubblicità", che invece è vietata dal codice deontologico degli avvocati, in quanto prevede l'esibizione del prodotto. In base a questa interpretazione della delibera, si è ritenuto che la proposta di consulenza legale on line non rappresenta un fenomeno diverso rispetto all'invio di brochure, ossia a quell'attività di informazione che è consentita agli avvocati (secondo l'articolo 17 del c. d.). Per il consiglio dell'Ordine è infatti assolutamente indifferente il modo in cui avvengono le consulenze: se per telefono, lettera, fax oe-mail. La conclusione a cui perviene il parere è che l'offerta di assistenza on line non rientra nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 18 (che è riferito all'offerta di servizi a mezzo stampa o altri mezzi di diffusione) e dall'articolo 19 (offerta di prestazioni professionali a mezzo agenzie, procacciatori o altri mezzi illeciti) del codice deontologico. Di conseguenza, le proposte di consulenze in rete sono legali. L'unico divieto, però, che viene imposto agli avvocati milanesi è quello di non offrire via Internet assistenza gratuita, né tanto meno indicare a priori la tariffa applicata alla consulenza.