CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA
La Carta dei doveri del giornalista
PREMESSA
Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della
libertà d'informazione e di opinione,sanciti dalla
Costituzione italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della
legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
«E' diritto insopprimibile dei giornalisti la
libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza
delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui
ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità
sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla
lealtà e della buona fede. Devono essere rettificate le
notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto
professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia
richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito
di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e
editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori»
Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i
cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista. Per
promuovere e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti
italiani sottoscrivono la seguente Carta dei doveri.
PRINCIPI
Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il
diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e
diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico
interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore
accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie
di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere
frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al
cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La
responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale
sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non
può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a
quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato. Il
giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la
sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non
discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni
fisiche o mentali, opinioni politiche. Il giornalista corregge
tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in
conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla
legge, e favorisce la possibilità di replica. Il giornalista
rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d'innocenza.
Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale,
quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue
fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima
trasparenza alle fonti. Il giornalista non può aderire ad
associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della
Costituzione. Il giornalista non può accettare privilegi,
favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua
credibilità professionale. Il giornalista non deve omettere
fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione
dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie
non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o
delle notizie. Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie
particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di
cronaca, o comunque lesive della dignità della persona;
né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di
brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di
interesse sociale. Non deve intervenire sulla realtà per
creare immagini artificiose. Il commento e l'opinione appartengono al
diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente
liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per
l'offesa e la diffamazione delle persone.
DOVERI
Responsabilità del giornalista Il giornalista
è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve
favorire il loro dialogo con gli organi d'informazione. E si impegna
a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine per i lettori,
spazi per repliche, ecc.) e dando la massima diffusione alla loro
attività. Il giornalista accetta indicazioni e direttive
soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata, purché
le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al
Contratto nazionale di lavoro e alla Carta dei doveri. Il giornalista
non può discriminare nessuno per la sua razza, religione,
sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il
riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste
caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso
solo quando sia di rilevante interesse pubblico. Il giornalista
rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non
può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando
siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque,
sempre note la propria identità e professione quando raccoglie
tali notizie. I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di
cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante
interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui
ciò metta a rischio l'incolumità delle persone,
né si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile
una identificazione (fotografie, immagini, ecc.). I nomi delle
vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si
possono fornire particolari che possano condurre alla loro
identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse
vittime per motivi di rilevante interesse generale. Il giornalista
presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi o comunque
elementi che possano condurre all'identificazione dei collaboratori
dell'autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza,
quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e
delle famiglie.
Rettifica e replica
Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del
cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute
ingiustamente lesive. Rettifica quindi con tempestività e
appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le
informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o
errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare
singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità. Il
giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare
la reputazione e la dignità di una persona senza garantire
opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui
ciò sia impossibile (perché il diretto interessato
risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il
pubblico. In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di
garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza
dell'interessato.
Presunzione d'innocenza
In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista
deve sempre ricordare che ogni persona accusata di unreato è
innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le
notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano
state giudicate tali in un processo. Il giornalista non deve
pubblicare immagini che presentino intenzionalmente o
artificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicate
tali in un processo. In caso di assoluzione o proscioglimento di un
imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un
appropriato rilievo giornalistico alla notizia, anche facendo
riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente.
Il giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere nome
e immagini di persone incriminate per reati minori o di condannati a
pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale.
Le fonti
Il giornalista deve sempre verificare le informazioni
ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per
controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica,
salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti. Nel
caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista
deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di
informare il lettore di tale circostanza. In qualunque altro caso il
giornalista deve sempre rispettare il principio della massima
trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli
spettatori con la massima precisione possibile. L'obbligo alla
citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle
agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non
venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il
senso e il contenuto. In nessun caso il giornalista accetta
condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di
una informazione.
Informazione e pubblicità
I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione
corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva
degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere
sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso
chiare indicazioni. Il giornalista è tenuto all'osservanza dei
principi fissati dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza
dell'informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico;
deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve
comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro
giornalistico dal messaggio promozionale.
Incompatibilità
Il giornalista non può subordinare in alcun caso al
profitto personale o di terzi le informazioni economiche o
finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può
turbare inoltre l'andamento
del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al
proprio tornaconto. Il giornalista non può scrivere articoli o
notizie relativi ad azioni sul cui andamento borsistico abbia
direttamente o indirettamente un interesse finanziario, né
può vendere o acquistare azioni delle quali si stia occupando
professionalmente o debba occuparsi a breve termine. Il giornalista
rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite,
trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da
privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e
l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e
dignità professionale. Il giornalista non assume incarichi e
responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della
professione, né può prestare il nome, la voce,
l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela
dell'autonomia professionale. Sono consentite invece, a titolo
gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a
fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o
comunque prive di carattere speculativo.
Minori e soggetti deboli
Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla
Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole
sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della
personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come
vittima di un reato. In particolare:
a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che
possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di
cronaca
b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli
adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il
proprio interesse;
c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia
relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore
stesso.
Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle
persone disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale,
in analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per
i minori. Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella
pubblicazione di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che
potrebbe far sorgere timori o speranze infondate. In particolare:
a) non diffonde notizie sanitarie che non possano essere
controllate con autorevoli fonti scientifiche;
b) non cita il nome commerciale di farmaci e di
prodotti in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto;
c) fornisce tempestivamente il nome commerciale dei
prodotti farmaceutici ritirati o sospesi perché nocivi alla
salute.
Il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo
rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca cheper ragioni
sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela.
La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2
della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme
contenute nel Titolo III della citata legge.
-
CARTA DI TREVISO
PER UNA CULTURA DELL'INFANZIA
FNSI e Ordine dei giornalisti, al termine del convegno
nazionale di studi organizzato a Treviso in collaborazione con
Telefono Azzurro sul tema: "Da bambino a notizia: i giornalisti per
una cultura dell'infanzia", propongono la seguente carta d'intenti:
I giornalisti italiani nella convinzione che
l'informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i valori su
cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:
il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza
statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi
inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche
sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni
negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria
personalità;l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie
articolazioni istituzionali e comunitarie, di proteggere l'infanzia e
la gioventù per attuare il diritto all'educazione ed
un'adeguata crescita umana nonché principi ribaditi dalla
Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e in particolare:
che il bambino deve crescere in un'atmosfera di
comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e
mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza"; che in tutte le
azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria
considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che
perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo
sacrificati;
che nessun bambino dovrà essere sottoposto a
interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy, né ad
illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati
codici di condotta affinché il bambino sia protetto da
informazioni e materiali dannosi al suo benessere;
che gli Stati devono prendere appropriate misure
legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i
bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale,
sfruttamento;
consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione
può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti
fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e
che, fermo restando il diritto d cronaca in ordine ai fatti, va
ricercato un bilanciamento con il diritto del minore, in qualsiasi
modo protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, richiamano
le specifiche normative previste dal Codice di procedura civile e dal
Codice di procedura penale per i minori. Quest'ultimo, all'art, 13
prescrive il «divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi
mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque
coinvolto nel reato». Il nuovo Codice di procedura penale,
all'art. 114, comma 6, vieta «la pubblicazione delle
generalità e dell'immagine di minori testimoni, persone offese
e danneggiate...».
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche
contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine
professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un'informazione
sui minori più funzionale alla crescita di una cultura
dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese; la FNSI e l'Ordine
nazionale dei giornalisti sottoscrivono, collaborazione con Telefono
Azzurro, il seguente protocollo d'intesa:
a) il rispetto per la persona del minore, sia come
soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il
mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la
rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano
comunque portare alla sua identificazione;
b) la tutela della personalità del minore si
estende anche - tenuta in prudente considerazione la qualità
della notizia e delle sue componenti - a fatti che non siano
specificamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad
adozioni e affidamento, figli di genitori carcerati, ecc.), in modo
che sia tutelata la specificità del minore come persona in
divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare
processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato
o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi
protagonismi o da fittizie identificazioni;
c) particolare attenzione andrà posta per evitare
possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a
rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
d) per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica,
i mezzi di informazione devono farsi carico della
responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia
davvero nell'interesse del minore;
e) se, nell'interesse del minore - esempi possibili i casi
di rapimento e di bambini scomparsi - si ritiene opportuno la
pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini,
andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e
del giudice competente.
Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e
a tutti i redattori l'opportunità di aprire con lettori un
dialogo capace di andare al di là della semplice informazione;
sottolineando l'opportunità che, i casi di soggetti deboli,
l'informazione sia il più possibile approfondita con un
controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti,
privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo
da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si
limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che
approfondisca - con inchieste, speciali, dibattiti - la condizione
del minore, e le su difficoltà, nella quotidianità.
FNSI e l'Ordine dei giornalisti si impegnano, per le
rispettive competenze ad individuare strumenti e occasioni che
consentano una migliore cultura professionale; a prevedere che nei
testi di preparazione all'esame professionale un apposito capitolo
sia dedicato ai modi di rappresentazione dell'infanzia; a invitare i
Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni
regionali di stampa ad organizzare assieme all'Unione nazionale dei
cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei
soggetti deboli; ad attivare un filo diretto con le varie
professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del
bambino e dell'adolescente; a coinvolgere i soggetti istituzionali
chiamati alla tutela dei minori; ad instaurare un rapporto di
collaborazione stabile con l'ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, anche nel quadro delle verifiche sui
programmi attribuite al Garante della legge sul sistema
radiotelevisivo; a prevedere, attraverso l'auspicabile collaborazione
della Federazione italiana degli Editori, una normativa specifica che
rifletta nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l'impegno
comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese; a
richiamare i responsabili delle reti nazionali ad una particolare
attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di
intrattenimento e pubblicitarie.
FNSI e Ordine dei giornalisti stabiliscono di costituire,
in collaborazione con Telefono Azzurro, insiem con le altre
componenti del mondo della comunicazione che vorranno aderire, un
Comitato nazional permanente di Garanti che possa &endash; sentiti
anche costituendi gruppi di lavoro &endash; tempestivamente fissar
indirizzi su singole problematiche, organizzare opportune verifiche
di ricerca e sottoporre agli organi d autodisciplina delle categorie
eventuali casi di violazione della deontologia professionale; tali
casi sarann esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione
dei lettori, di propria iniziativa. Treviso, 5 ottobre 1990
CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA
TELEFONO AZZURRO
CARTA DI TREVISO - VADEMECUM '95
I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a
cinque anni dall'approvazione della Carta d Treviso, ne riconfermano
il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della
dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli
adolescenti - senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -,
anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi
minorili e per ampliare nell'opinione pubblica una cultura
dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca. In
considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono
utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non
esaustive dell'impegno, anche in applicazione delle norme nazionali e
internazionali in vigore.
1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste - in
fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente
la sua crescita, deve essere garantito l'assoluto anonimato. Per
esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi
che possono portare alla sua identificazione, quali le
generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il
Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della
scuola cui appartenga.
2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e
quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto
di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità
giudiziaria e l'utilità di articoli e inchieste, occorre
comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non
incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità.
3) Il bambino non va intervistato o impegnato in
trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua
dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una
pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua
personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso
dei genitori.
4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come
suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc....) posti in essere da
minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che
possano provocare effetti di suggestione o emulazione.
5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre
porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle
vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si
arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento
della persona.
I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25
novembre 1995 per la chiusura de Convegno "Il Bambino e
l'informazione" impegnano inoltre - il Comitato Nazionale di Garanzia
a:
a) diffondere la normativa esistente b) pubblicizzare i
propri provvedimenti anche attraverso un bollettino c) attuare
l'Osservatorio previsto dalla Carta dì Treviso: Rai, Fieg e
Fininvest d) organizzare una conferenza annuale di verifica
dell'attività svolta e di presentazione dei dati
dell'Osservatorio; e) coinvolgere nell'applicazione della Carta di
Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie
di stampa periodici, notiziari televisivi e radiofonici; f)
sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i
minorenni; g) sviluppare in positivo la creazione di spazi
informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne
possa parlare nella loro normalità e non soltanto
nell'emergenza. - il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
a:
a) prevedere che nella riforma dell'Ordine sia
semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione
accessoria della pubblicazione del provvedimento;
b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per
confrontare l'iniziativa dei Consigli regionali dell'Ordine;
c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di
monitoraggio. Treviso, 25 novembre l995
*-*-*-*
La dichiarazione congiunta Fnsi-Fieg allegata al vigente
Contratto collettivo di lavoro giornalistico afferma: «Ai fini
di sviluppare un'informazione sui minori e sui soggetti deboli
più funzionale alla crescita civile del nostro Paese, la
Federazione Nazionale della Stampa Italiana e la Federazione Italiana
Editori Giornali confermano che l'informazione deve riconoscere e
rispettare i principi sanciti nella Convenzione Onu del 1989 sui
diritti del bambino e richiamano le specifiche normative previste dal
Codice di procedura penale a tutela dei minori»
La Convezione Internazionale sui diritti dell'infanzia
firmata a New York il 20 novembre 1989 prevede:
« Art. 13 - 1. Ogni fanciullo ha il diritto alla
libertà di espressione. Questo diritto comprende la
libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazione e
idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia verbalmente
che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante
qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
Art. 16 - Nessun fanciullo potrà essere sottoposto
ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a
lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione. Ogni
fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o atteggiamenti lesivi.
Art. 17 - Gli Stati parti riconoscono l'importante
funzione svolta dai mass media e devono assicurare che il fanciullo
abbia accesso a informazioni e a programmi da diverse fonti nazionali
ed internazionali, in particolare quelli che mirano a promuovere il
suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua
salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati devono:
a) incoraggiare i mass media a diffondere un'informazione
e programmi che presentino un'utilità sociale e culturale per
il fanciullo e che risultino conformi allo spirito dell'art. 29;
b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo
di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di
un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da
diverse fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per
ragazzi;
d) incoraggiare i mass media a prestare attenzione ai
bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze;
e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi
direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed
i programmi che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle
disposizioni degli artt.13 e 18 ».
Il nuovo Codice di procedura penale (Dpr 22 settembre
1988, n. 447), all'art. 114, comma 6, prevedche «È
vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei
minorenni testimoni, persone offese o danneggiate dal reato fino a
quando non sono divenuti maggiorenni. Il Tribunale per i minorenni,
nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha
compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione
».
Carta dell'informazione e
della programmazione a garanzia
degli utenti e degli operatori del Servizio
pubblico
radiotelevisivo ( varata nel dicembre 1995)
Sul filone dell'etica "costruita" dalle "Carte" elaborate
all'inizio degli anni 90 si colloca la "Carta dell'informazione e
della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del
Servizio pubblico radiotelevisivo" varata nel dicembre 1995 con
l'obiettivo di fissare i comportamenti "virtuosi" della Rai nei
riguardi dei cittadini. La prima parte di questa Carta richiama
principi generali che ispirano il Servizio pubblico RAI. La seconda
si riferisce alle trasmissioni informative. La terza alle
trasmissioni varie. In base ad essa gli utenti hanno la
possibilità di accertare la concreta corrispondenza delle
trasmissioni della RAI a tali criteri di comportamento, e, in caso di
inadempienza, segnalare i fatti alla "Consulta-Qualità" (RAI
Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini 14 - 00195 Roma).
La "Consulta-Qualità", a somiglianza di istituti di
cui gli enti radiotelevisivi dei paesi democratici che hanno
finalità "pubbliche"si vanno dotando, è stata istituita
per l'accertamento costante di tale corrispondenza. La
"Consulta-Qualità" seguirà perciò
sistematicamente la programmazione del Servizio pubblico,
avvalendosi, nei casi più rilevanti, anche del "monitoraggio"
di istituti scientifici, per valutare i modi in cui gli impegni
assunti con la Carta si traducono nei palinsesti. Il Consiglio di
amministrazione della RAI, anche in base ai pareri della
"Consulta-Qualità", garantirà il loro rispetto, come
vuole la Legge n. 206 del 25.6.1993, Disposizioni sulla
Società Concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo,
art. 2, punto 5.
Gli obblighi del Servizio pubblico si differenziano in
maniera rilevante da quell dell'Emittenza privata e della stampa,
anche se l'intero sistema radiotelevisivo, per la sua natura pubblica
derivante dal regime di concessione del suo esercizio, e per la
pervasività del mezzo, ha una peculiare doverosità
sociale. (Legge 6 agosto 1990 n.223 - Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato - art. 1, punto 2). Ciò
comporta che l'autonomia professionale dei suoi operatori non
può contravvenire a nessuno di quegli obblighi, essendo essa
riconosciuta e tutelata proprio al fine di porre loro in condizione
di garantire un prodotto di qualità, imparziale e corretto,
come è richiesto dagli utenti, e di svolgere il loro compito
senza interferenze di parte. A questo fine la differenziazione fra
Testate e Reti ha perciò un carattere soltanto editoriale e
professionale, non ideologico.
La Rai è, comunque, consapevole che soltanto
operatori motivati e capaci possono tradurre i criteri indicati nella
Carta in una programmazione di qualità, tale da distinguersi e
da legittimare il ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo.
PRINCIPI GENERALI
La linea editoriale della RAI deve rispettare e soddisfare
un pubblico che ha orientamenti, opinioni e gusti diversi. Nei
programmi si deve quindi riflettere la molteplicità delle
culture e degli interessi in modo che, qualunque sia il credo
religioso, i convincimenti politici, la razza, il sesso,
l'educazione, la condizione sociale e l'età, gli utenti non
vengano trascurati o offesi. I valori che si debbono rispecchiare nei
programmi sono quelli desunti dalla Costituzione, dalle sentenze
della Corte Costituzionale, dalle leggi del nostro Stato, dagli
indirizzi degli organi parlamentari competenti, dalle delibere del
Garante per la radiodiffusione, dalle Carte professionali e dai
documenti del Consiglio di Amministrazione.
Per "qualità" della programmazione del Servizio
pubblico si intende quindi la sua costante ispirazione a tali valori
e la capacità di tradurli in trasmissioni interessanti,
efficaci e di buon gusto. Il dovere dell'imparzialità
è, comunque, quello che più connota l'identità
del Servizio pubblico. Esso non riguarda soltanto l'informazione, ma
tutti i generi editoriali. Ogni operatore della RAI ed ogni
collaboratore, qualunque sia
*******
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
NEI RAPPORTI FRA TV E MINORI
(ex D.P.C.M. 5 febbraio 1997), stipulato a Roma il 26
novembre 1997 tra la RAI-Radiotelevisione Italiana, Mediaset, Cecchi
Gori Communications, F.R.T-Federazione Radio Televisioni,
A.E.R.-Associazione Editori Radiotelevisivi.
PREMESSA
Le Aziende televisive pubbliche e private e le emittenti
televisive aderenti alle associazioni firmatarie (d'ora in poi
indicate come Aziende televisive) considerano:
a) che l'utenza televisiva è costituita - specie in alcune
fasce orarie - anche da minori (1);
b) che il bisogno del minore ad uno sviluppo regolare e
compiuto è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico
nazionale e internazionale: basta ricordare l'articolo della
Costituzione che impegna la comunità nazionale, in tutte le
sue articolazioni, a proteggere l'infanzia e la gioventù (art.
31); o la Convenzione dell'ONU del 1989 - divenuta legge dello Stato
nel 1991, che impone a tutti di collaborare per predisporre il
bambino a vivere una vita autonoma nella società, nello
spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà,
eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a
interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a
forme di violenza,danno, abuso mentale, sfruttamento;
c) che la funzione educativa, che compete innanzitutto
alla famiglia, deve essereagevolata dalla televisione al fine di
aiutare i bambini e i ragazzi a conoscereprogressivamente la vita e
ad affrontarne i problemi;
d) che il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli
ha perciò diritto ad essere tutelato da trasmissioni
televisive che possano nuocere al suo sviluppo psichico e morale,
anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo;
e) che, riconosciuti i diritti dell'utente adulto e i
diritti di libertà di informazione e di impresa, quando questi
siano contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di
cui all'art. 3 della Convenzione ONU secondo cui « i maggiori
interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria
considerazione ».
Tutto ciò premesso le Aziende televisive ritengono
opportuno non solo impegnarsi ad uno scrupoloso rispetto della
normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita ad un
codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi
positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che
eviti messaggi che possano danneggiarla. Ciò accogliendo il
suggerimento della Convenzione ONU di sviluppare « appropriati
codici di condotta affinché il bambino/a sia protetto da
informazioni e materiali dannosi al suo benessere » (art. 17).
(1) Con la parola «minore» si intende
comprendere l'arco di età che va da 0 a 18 anni. Nel testo
questostesso arco viene indicato anche da «bambini e
ragazzi». Viene spesso utilizzata la parola «bambini»
per sottolineare la necessità di attenzione ai più
piccoli e per ricordare che se anche i bambini sono davanti al
teleschermo è di loro che occorre farsi carico primariamente.
PRINCIPI GENERALI
Le Aziende televisive si impegnano:
a) a migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni
televisive destinate ai bambini;
b) ad aiutare gli adulti, le famiglie e i minori ad un uso
corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, tenendo conto
delle esigenze del bambino, sia rispetto alla qualità che alla
quantità: ciò per evitare il pericolo di una dipendenza
dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi; per
consentire una scelta critica dei programmi;
c) a collaborare col sistema scolastico per educare bambini e
ragazzi ad una corretta e adeguata alfabetizzazione televisiva;
d) ad assegnare alle trasmissioni per bambini, qualora
siano prodotte, personale appositamente preparato e di alta
qualità;
e) a sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai
problemi dell'handicap, del disadattamento sociale, del disagio
psichico in età evolutiva, in maniera di aiutare e non ferire
le esigenze dei bambini in queste condizioni;
f) a sensibilizzare ai problemi dell'infanzia, tutte le
figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o
delle trasmissioni, nelle forme ritenute opportune da ciascuna
Azienda televisiva;
g) a diffondere presso tutti i propri operatori il
contenuto del presente Codice di autoregolamentazione.
PARTE PRIMA
A) LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI
TELEVISIVE
Le Aziende televisive si impegnano ad assicurare che la
partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre
con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la
loro età e i loro corpi e senza rivolgere domande allusive
alla loro intimità. In particolare le Aziende televisive si
impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di
informazione:
- a non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o
vittime di reati e in ogni caso agarantirne l'assoluto anonimato;
- a non utilizzare minori con gravi patologie o portatori
di handicap per propagandareterapie in forme sensazionalistiche;
- a non intervistare minori in situazione di grave crisi
(per esempio che siano fuggiti di casa, che abbiano tentato il
suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta,
che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i
genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne
l'assoluto anonimato;
- a non far partecipare minori (da 0 a 14 anni) a
trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento a
un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento
da casa o una adozione; se la condotta di un genitore sia stata
più o meno dannosa;
- a non utilizzare i minori (da 0 a 14 anni) in grottesche
imitazioni degli adulti;
B) LA TELEVISIONE PER TUTTI DALLE ORE 7. 00 ALLE ORE 22.30
Le Aziende televisive si impegnano a trasmettere programmi
nel rispetto delle seguenti regole:
Programmi di informazione
Le Aziende televisive si impegnano a far sì che nei
programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini
gratuite di violenza o di sesso, ovvero che non siano effettivamente
necessarie alla comprensione della notizia. Le Aziende televisive si
impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda
dalle ore 7.00 alle ore 22.30:
a) sequenze particolarmente crude e brutali o scene che,
comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello
spettatore minore;
b) notizie che possano nuocere allo sviluppo psichico o
morale dei minori. Qualora, per casi di straordinario valore sociale
o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole
particolarmente forti e impressionanti si renda comunque necessaria,
il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le
notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono
adatte ai minori. Nel caso in cui l'informazione giornalistica
riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Aziende
televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione delle
norme indicate in questo Codice e nella « Carta dei doveri del
giornalista » per la parte relativa ai « Minori e soggetti
deboli ».
Le Aziende televisive, con particolare riferimento ai
programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare
specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare, non
solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva
(fotografi, montatori, ecc.), alla problematica « Tv e minori
».
Le Aziende televisive si impegnano ad ispirare la propria
linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra
indicato.
Film fiction e spettacoli vari
Le Aziende televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi
vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa
l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie,
fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere
fisico e psichico dei bambini e dei ragazzi, attraverso un Comitato
interno di autocontrollo, vigilanza e garanzia. Detto Comitato -
costituito, tra l'altro, da esperti di comunicazione e diritto -
detterà gli indirizzi e le valutazioni in attuazione dei
principi del presente Codice.
Qualora si consideri che per straordinario valore
culturale o morale valga la pena mettere in onda in prima serata una
trasmissione destinata al pubblico adolescenziale ma non adatta ai
più piccoli, si potrà derogare all'impegno sopra
indicato. In questo caso le Aziende televisive si impegnano ad
annunciare, se possibile anche nei giorni precedenti, che la
trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli,
pur essendo importante per i più grandi. Se la trasmissione
avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto
dopo ogni interruzione.
Trasmissioni di intrattenimento
Le Aziende televisive si impegnano ad evitare quegli
spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano
nuocere allo sviluppo dei minori e in particolare:
- ad evitare trasmissioni che usino in modo gratuito i
conflitti familiari come spettacolo creando turbativa in un bambino
preoccupato per la stabilità affettiva delle relazioni con i
suoi genitori;
- ad evitare che nelle trasmissioni si faccia ricorso al
turpiloquio, alla scurrilità e alla offesa verso le religioni.
C) LA TELEVISIONE PER I BAMBINI E I RAGAZZI
Le Aziende televisive si impegnano a dedicare nei propri
palinsesti una fascia « protetta » di programmazione, fra
le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai bambini sia con trasmissioni
esplicitamente dedicate a loro, sia con un controllo particolare
anche su promo, trailer e pubblicità:
Produzione di programmi
Le Televisioni che realizzano programmi per bambini e per
ragazzi si impegnano a produrre trasmissioni:
- che siano di buona qualità e di piacevole
intrattenimento;
- che favoriscano le principali necessità dei
bambini e dei ragazzi come la capacità di realizzare
esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia;
- che accrescano le capacità critiche dei bambini e
ragazzi in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo,
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- che favoriscano la partecipazione dei bambini e ragazzi
con i loro problemi, con i loro punti di vista dando spazio a quello
che si sta facendo con loro e per loro nelle città (Consigli
dei bambini, progettazione di spazi urbani da parte di bambini e
ragazzi, iniziative per aumentare la loro autonomia e la loro
partecipazione).
- Le Televisioni si impegnano a curare la qualità
della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti
le esigenze di una corretta educazione linguistica dei bambini.
Programmi di informazione destinati ai minori
Le Aziende televisive, si impegnano a valutare la
possibilità di produrre programmi di informazione destinati ai
bambini e ragazzi, possibilmente curati dalle testate giornalistiche
in collaborazione con esperti di problematiche infantili e con
bambini e ragazzi.
Comunicazioni alla stampa ed agli spettatori adulti
Le Aziende televisive si impegnano a comunicare
abitualmente alla stampa quotidiana, periodica ed anche
specializzata, nonché alle pubblicazioni specificatamente
dedicate ai minori, i notiziari sui programmi destinati all'utenza di
bambini e ragazzi e a rispettarne gli orari.
D) PUBBLICITÀ
Le Aziende televisive si impegnano a controllare i
contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei
programmi, al fine di non trasmettere pubblicità e
autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della
personalità dei minori o che possano costituire fonte di
pericolo fisico o morale per i minori stessi.
Volendo garantire una particolare tutela di quella parte
del pubblico bambini e ragazzi - che ha minore capacità di
giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari,
si prevedono le seguenti limitazioni nella propaganda pubblicitaria,
secondo tre diversi livelli di protezione (generale, rafforzata,
specifica), a seconda delle diverse esigenze di cautela nell'arco
della giornata.
1° Livello: protezione generale
La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie
di programmazione. I messaggi pubblicitari:
a) non debbono presentare minori come protagonisti
impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza,
aggressività, autoaggressività ecc.);
b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo
di alcool, né presentare in modo negativo l'astinenza o la
sobrietà dall'alcool;
c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite
altre persone ad effettuare l'acquisto abusando della loro naturale
credulità ed inesperienza;
d) non debbono indurre in errore i bambini:
- sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del
giocattolo;
- sul grado di conoscenze e di abilità necessario per
utilizzare il giocattolo;
- sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella
confezione;
- sul prezzo del giocattolo, in particolar modo quando il
suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti complementari.
2° Livello: protezione rafforzata
La protezione rafforzata si applica nelle fasce di
programmazione in cui si presume che il pubblico di minori
all'ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto
(fasce orarie dalle ore 7.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle
ore 22.30).
Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno
trasmesse pubblicità, direttamente rivolte ai bambini, che
contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per
l'equilibrio psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che
inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto
pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato
assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni che
violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino
l'autorità, la responsabilità ed i giudizi di genitori,
insegnanti e di altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la
fiducia che i bambini ripongono nei genitori e negli insegnanti;
situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino
circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni
che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di
trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e
di razza; ecc.).
3° Livello: protezione specifica
La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di
programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico
in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto
(fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno
dei programmi direttamente rivolti ai bambini).
I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma
di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori,
dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di
discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla
trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da
minori portatori di handicap. In questa fascia oraria si dovrà
evitare la pubblicità in favore di:
- bevande superalcoliche;
- servizi telefonici a valore aggiunto a prefisso « 144
» e « 00 > a carattere di intrattenimento o
conversazione, così come definiti dalle leggi vigenti;
- profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne
sociali).
PARTE SECONDA
DIFFUSIONE DEL CODICE
Le Aziende televisive si impegnano a dare ampia diffusione
al presente Codice di autodisciplina attraverso il mezzo televisivo
dedicandogli spazi di largo ascolto. Il Comitato chiede alla
Presidenza del Consiglio di provvedere alla maggiore diffusione
possibile del Codice. In particolare, in accordo con il Ministero
della Pubblica Istruzione propone la più ampia diffusione
nelle scuole dell'obbligo.
Controllo ed applicazione del codice di
autoregolamentazione
Il rispetto e l'applicazione del presente Codice sono
affidati ad un Comitato di controllo che garantisca una composizione
di ugual numero di rappresentanti delle Aziende televisive e degli
altri componenti indicati dal Presidente del Consiglio. All'interno
di questi ultimi è compreso il Presidente del Comitato. Il
Comitato di controllo vigila sul corretto rispetto del Codice sia
effettuando proprie azioni di indagine sia raccogliendo le
segnalazioni che provengono dalle associazioni e dai cittadini. Il
Comitato di controllo può dotarsi degli strumenti tecnici
necessari (ad esempio analisi specifiche e monitoraggi sull'ascolto
dei minori) per il raggiungimento dei propri obiettivi. Ove riscontri
una violazione ai principi del Codice, il Comitato di controllo la
segnala all'Azienda interessata, invitandola a presentare eventuali
controdeduzioni entro 15 giorni. Il Comitato valuta la questione
nella sua interezza (responsabilità, gravità del danno,
ecc.) e, se del caso, emette una motivata e pubblica risoluzione. La
risoluzione viene trasmessa all'Azienda inadempiente che si impegna a
comunicarla ai suoi utenti in spazi televisivi di alto ascolto
(preferibilmente durante il telegiornale) e prima delle ore 22.30.
Nel caso di violazione delle norme relative alla pubblicità,
la comunicazione di cui sopra dovrà essere effettuata senza
citare il nome del prodotto e dell'utente pubblicitario.
LE REGOLE DELLE TV
COMMERCIALI
Codice di regolamentazione convenzionale dei principi,
delle norme e delle regole cui si attengono le televisioni
commerciali ai fini di assicurare il rispetto dei diritti e delle
esigenze di un armonioso sviluppo dei telespettatori in età
evolutiva. Stipulato a Roma il 19 maggio 1993 tra Frt - Federazione
radio televisioni (le reti Fininvest e 150 delle rpincipali Tv locali
operanti nel Paese) e Acr - Azione cattolica dei ragazzi, Adoc -
Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori, Agesc -
Associazione genitori scuole cattoliche, Aimc - Associazione maestri
cattolici, Aiart - Associazione italiana ascoltatori radiofonici
televisivi cine teatro, Age - Associazione italiana genitori, Anffas
- Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali,
Cgd - Coordinamento genitori democratici, Cidi - Centro di niziativa
democratica degli insegnanti, Cif - Centro italiano femminile,
Confconsumatori, Faes - Famiglia e scuola, Famiglie nuove, Sindacato
delle famiglie, Telefono Azzurro, Ucim - Unione cattolica italiana
insegnanti medi, Unicef-Comitato italiano per l'Unicef, Unione
nazionale consumatori.
CODICE
Vista la Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino;
Visti gli artt. 2, 3, 21, 31 e 41 della Costituzione; Vista la
direttiva Europea 3 ottobre 1989 n. 552 (art. 22); Vista la legge
223/90; Viste le norme del Codice penale poste a tutela dei minori;
Vista la Carta di Treviso sulla deontologia professionale degli
operatori della comunicazione da rispettare nei confronti dei
soggetti in età evolutiva in rapporto alle forme e ai
contenuti dei moderni mezzi di comunicazione di massa; Vista la
Risoluzione del 28 ottobre 1991 su «Tv e minori» del
Consiglio Consultivo degli Utenti costituito presso l'Ufficio del
Garante per la Radiodiffusione e per l'Editoria; Considerato che la
società internazionale e l'ordinamento giuridico hanno ormai
pienamente riconosciuto il diritto soggettivo del minore ad un
regolare ed armonioso sviluppo della sua personalità; Ritenuto
che il rispetto di tale diritto debba essere assicurato attraverso il
responsabile concorso, con la famiglia e con la scuola, di ogni altra
agenzia di socializzazione, pubblica e privata; Convenuto che la
televisione ha già, e sempre più avrà, una
rilevante incidenza sulla formazione e sull'educazione dei minori ai
principi fondamentali dello sviluppo della società civile e
che quindi un processo di regolamentazione riguarda sia le
trasmissioni specificatamente dedicate ai ragazzi sia la più
generale politica dei programmi televisivi e della pubblicità;
Considerato che i minori sono cittadini aventi gli stessi diritti
degli altri cittadini, ma, nel contempo, asigenze di rispetto e di
tutela particolari.
PROTOCOLLO SULLA
TRASPARENZA PUBBLICITARIA
Protocollo d'intesa firmato il 14 aprile 1988 tra il
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e la Federazione
nazionale della Stampa italiana (Fnsi), e Associazione italiana
agenzie di pubblicità a servizio completo (Assap),
Associazione italiana studi di comunicazione (Aisscom), Associazione
agenzie di relazioni pubbliche a servizio completo (Assorel),
Federazione relazioni pubbliche italiana (Ferpi), Associazione
italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria
(Otep), Associaizone italiana di tecnici pubblicitari (Tp).
Il diritto-dovere ad una veritiera e libera informazione
è principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto
del quale si impegnano le categorie professionali firmatarie del
presente accordo.
Il cittadino è titolare del diritto ad una corretta
informazione. Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la
responsabilità della correttezza dei messaggi è
&endash; ciascuno per la sua parte &endash; delle categorie
professionali delle comunicazioni di massa.
Primo dovere è di rendere sempre riconoscibile
l'emittente del messaggio.
Il lettore o lo spettatore dovrà essere sempre in
grado di riconoscere quali notizie, servizi od altre attività
redazionali sono responsabilità della redazione o di singoli
firmatari e quali invece sono direttamente e liberamente espresse da
altri.
Nel caso di messaggi pubblicitari, dovrà essere
riconoscibile al lettore, spettatore o ascoltatore l'identità
dell'emittente in favore del quale viene trasmesso il messaggio, che
può essere identificato come impresa od ente o anche come
singola marca o prodotto o servizio purché chiaramente
identificabile o riconoscibile.
Dovrà essere inoltre riconoscibile al mezzo di
informazione che ospita la pubblicità (editore, emittente
radiotelevisiva o altri) non solo l'identità di chi per conto
del mezzo vende tempo e spazio (concessionaria), ma anche sempre
l'identità del committente.
Nel caso delle relazioni pubbliche, dovrà essere
nota al giornalista (o altro operatore culturale) che riceve
un'informazione non solo l'identità di chi la emette o
trasmette (agenzia di relazioni pubbliche o singolo professionista)
ma anche quella del committente (impresa, ente o gruppo di opinione)
per conto del quale l'informazione viene trasmessa.
In ogni caso la "firma" di ciascun messaggio deve essere
chiara e trasparente.
Le categorie firmatarie di questo accordo convengono
quindi sull'obbligo per i propri iscritti di rispettare la
competenza, l'autonomia e la specifica professionalità delle
altre categorie; e quindi di astenersi da iniziative che incrocino e
confondano le competenze di professioni diverse.
Al fine di una distinzione netta di differenti forme di
comunicazione di massa, e di una compiuta autonomia di esse e delle
professionalità specifiche, Assap, Ferpi, FNSI, Ordine dei
giornalisti, Otep e T.P. concordano sulla necessità di
assicurare una più diffusa conoscenza - sia da parte degli
appartenenti alle diverse categorie, sia da parte del pubblico -
delle norme e dei codici di comportamento che regolano i settori del
giornalismo, della pubblicità e delle relazioni pubbliche;
sulla valutazione che i principi ed i fini di tali norme e codici di
comportamento sono comuni; sulle constatazioni che la piena
conoscenza e la compiuta applicazione di dette normative è
strumento adatto e sufficiente ad assicurare trasparenza e
correttezza nella comunicazione di massa, nel rispetto dei ruoli
distinti delle diverse categorie di operatori.
In forza dei principi enunciati, e in coerenza con le
norme ed i codici di comportamento vigenti per ciascuna delle
categorie professionali della comunicazione, si conviene quanto
segue:
a) Per l'attività professionale non si dovranno
accettare, richiedere od offrire (anche se con il consenso del datore
di lavoro o committente) compensi di alcun genere che possano
confondere o sovrapporre i ruoli professionali.
b) Le attività economiche, i beni (prodotti e
servizi) e le opinioni di singoli enti e gruppi possono essere
soggetto di messaggio pubblicitario, di attività di relazioni
pubbliche o di informazione giornalistica, senza alcuna limitazione o
censura né reciproco condizionamento, nel solo rispetto delle
leggi vigenti e delle norme di autodisciplina. Ma il "tipo" di
messaggio deve essere riconoscibile e la collocazione di messaggi di
natura diversa deve essere distinta.
c) L'obbligo di correttezza è nei confronti di
tutti i soggetti (pubblico, mezzi, aziende o enti). Le categorie
sottoscriventi riconoscono perciò la necessità della
massima correttezza non solo nei rapporti reciproci ma anche nei
confronti dei rispettivi committenti e porranno la massima attenzione
alla veridicità delle informazioni trasmesse. Ciò
implica in particolare per la professione giornalistica (in ragione
della sua responsabilità "in proprio" dell'informazione) la
verifica preventiva di attendibilità e di correttezza di
quanto viene diffuso e la adeguata correzione di informazione che,
dopo la loro diffusione, si rivelino non esatte, specialmente quando
tali notizie possano risultare ingiustamente lesive o dannose per
singole persone, enti o categorie.
d) Gli associati delle organizzazioni firmatarie sono
tenuti ad agire in modo tale da non indurre i componenti di altre
categorie professionali a discostarsi dalle norme di comportamento
proprie di ciascuna. Assap, Ferpi, FNSI, Ordine dei giornalisti, Otep
e T.P., per dare efficacia a questo accordo, stabiliscono di
costituire un Comitato permanente, formato da un rappresentante per
ciascuno degli organismi firmatari.
Il Comitato si riunirà in via ordinaria tre volte
l'anno, e comunque in tutte le occasioni in cui ciò sia
richiesto dall'insorgere di questioni, comuni o reciproche, che
ricadano nei temi oggetto del presente accordo anche su richiesta di
una singola associazione firmataria.
Il Comitato potrà ricevere segnalazioni o richieste
da iscritti alle singole organizzazioni o da esse trasmessi sulla
base di esposti di cittadini. Il Comitato, accertato che il caso
rientri nelle materie oggetto del presente accordo, potrà
decidere di sottoporlo agli organi di vigilanza e autodisciplina
delle singole categorie.
Il Comitato avrà soltanto potere di iniziativa nei
confronti degli organi giudicanti, delle singole organizzazioni, ai
quali soltanto rimarrà affidato &endash; secondo le norme ed i
regolamenti in vigore &endash; il compito di pronunciarsi nel merito
dei singoli casi.
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone
e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali
integrata dai Decreti legislativi n. 123/1997; n.
255/1997;
n. 135/1998, n. 171/1998, n. 389/1998, n. 51/1999, n.
135/1999, 281/199 e n. 282/1999
1.CAPO I
PRINCIPI GENERALI
2.CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
3.CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.SEZIONE I
Raccolta e requisiti dei dati
2.SEZIONE II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
3.SEZIONE III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla
utilizzabilità
dei dati e risarcimento del danno
4.SEZIONE IV
Comunicazione e diffusione dei dati
4.CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
5.CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
6.CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
7.CAPO VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
8.CAPO VIII
SANZIONI
9.CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
10.CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE