CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA

 

La Carta dei doveri del giornalista

 

PREMESSA

Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione e di opinione,sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori»

Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista. Per promuovere e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti italiani sottoscrivono la seguente Carta dei doveri.

PRINCIPI

Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato. Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica. Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d'innocenza. Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti. Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione. Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale. Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie. Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose. Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l'offesa e la diffamazione delle persone.

DOVERI

Responsabilità del giornalista Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi d'informazione. E si impegna a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine per i lettori, spazi per repliche, ecc.) e dando la massima diffusione alla loro attività. Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla Carta dei doveri. Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico. Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie. I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio l'incolumità delle persone, né si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile una identificazione (fotografie, immagini, ecc.). I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale. Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

Rettifica e replica

Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive. Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità. Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico. In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell'interessato.

Presunzione d'innocenza

In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di unreato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo. Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente o artificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicate tali in un processo. In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente. Il giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere nome e immagini di persone incriminate per reati minori o di condannati a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale.

Le fonti

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti. Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza. In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L'obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto. In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione.

Informazione e pubblicità

I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.

Incompatibilità

Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare inoltre l'andamento

del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto. Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, né può vendere o acquistare azioni delle quali si stia occupando professionalmente o debba occuparsi a breve termine. Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale. Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale. Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

Minori e soggetti deboli

Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare:

a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca

b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;

c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso.

Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per i minori. Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate. In particolare:

a) non diffonde notizie sanitarie che non possano essere controllate con autorevoli fonti scientifiche;

b) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto;

c) fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca cheper ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela. La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DI TREVISO

PER UNA CULTURA DELL'INFANZIA

 

FNSI e Ordine dei giornalisti, al termine del convegno nazionale di studi organizzato a Treviso in collaborazione con Telefono Azzurro sul tema: "Da bambino a notizia: i giornalisti per una cultura dell'infanzia", propongono la seguente carta d'intenti:

I giornalisti italiani nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie, di proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto all'educazione ed un'adeguata crescita umana nonché principi ribaditi dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e in particolare:

che il bambino deve crescere in un'atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza"; che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

che nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy, né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;

che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere;

che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento;

consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando il diritto d cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un bilanciamento con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale per i minori. Quest'ultimo, all'art, 13 prescrive il «divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto nel reato». Il nuovo Codice di procedura penale, all'art. 114, comma 6, vieta «la pubblicazione delle generalità e dell'immagine di minori testimoni, persone offese e danneggiate...».

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un'informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese; la FNSI e l'Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono, collaborazione con Telefono Azzurro, il seguente protocollo d'intesa:

a) il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;

b) la tutela della personalità del minore si estende anche - tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti - a fatti che non siano specificamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozioni e affidamento, figli di genitori carcerati, ecc.), in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;

c) particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;

d) per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell'interesse del minore;

e) se, nell'interesse del minore - esempi possibili i casi di rapimento e di bambini scomparsi - si ritiene opportuno la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineando l'opportunità che, i casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con inchieste, speciali, dibattiti - la condizione del minore, e le su difficoltà, nella quotidianità.

FNSI e l'Ordine dei giornalisti si impegnano, per le rispettive competenze ad individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale; a prevedere che nei testi di preparazione all'esame professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione dell'infanzia; a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa ad organizzare assieme all'Unione nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli; ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente; a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori; ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile con l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche nel quadro delle verifiche sui programmi attribuite al Garante della legge sul sistema radiotelevisivo; a prevedere, attraverso l'auspicabile collaborazione della Federazione italiana degli Editori, una normativa specifica che rifletta nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l'impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese; a richiamare i responsabili delle reti nazionali ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento e pubblicitarie.

FNSI e Ordine dei giornalisti stabiliscono di costituire, in collaborazione con Telefono Azzurro, insiem con le altre componenti del mondo della comunicazione che vorranno aderire, un Comitato nazional permanente di Garanti che possa &endash; sentiti anche costituendi gruppi di lavoro &endash; tempestivamente fissar indirizzi su singole problematiche, organizzare opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi d autodisciplina delle categorie eventuali casi di violazione della deontologia professionale; tali casi sarann esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione dei lettori, di propria iniziativa. Treviso, 5 ottobre 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA

TELEFONO AZZURRO

 

CARTA DI TREVISO - VADEMECUM '95

 

I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall'approvazione della Carta d Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti - senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca. In considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell'impegno, anche in applicazione delle norme nazionali e internazionali in vigore.

1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste - in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l'assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga.

2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità.

3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.

4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc....) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.

5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.

I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per la chiusura de Convegno "Il Bambino e l'informazione" impegnano inoltre - il Comitato Nazionale di Garanzia a:

a) diffondere la normativa esistente b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino c) attuare l'Osservatorio previsto dalla Carta dì Treviso: Rai, Fieg e Fininvest d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell'attività svolta e di presentazione dei dati dell'Osservatorio; e) coinvolgere nell'applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici, notiziari televisivi e radiofonici; f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni; g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell'emergenza. - il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti a:

a) prevedere che nella riforma dell'Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;

b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l'iniziativa dei Consigli regionali dell'Ordine;

c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio. Treviso, 25 novembre l995

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La dichiarazione congiunta Fnsi-Fieg allegata al vigente Contratto collettivo di lavoro giornalistico afferma: «Ai fini di sviluppare un'informazione sui minori e sui soggetti deboli più funzionale alla crescita civile del nostro Paese, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e la Federazione Italiana Editori Giornali confermano che l'informazione deve riconoscere e rispettare i principi sanciti nella Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e richiamano le specifiche normative previste dal Codice di procedura penale a tutela dei minori»

La Convezione Internazionale sui diritti dell'infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989 prevede:

« Art. 13 - 1. Ogni fanciullo ha il diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazione e idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.

Art. 16 - Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi.

Art. 17 - Gli Stati parti riconoscono l'importante funzione svolta dai mass media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati devono:

a) incoraggiare i mass media a diffondere un'informazione e programmi che presentino un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e che risultino conformi allo spirito dell'art. 29;

b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da diverse fonti culturali, nazionali e internazionali;

c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;

d) incoraggiare i mass media a prestare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze;

e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli artt.13 e 18 ».

Il nuovo Codice di procedura penale (Dpr 22 settembre 1988, n. 447), all'art. 114, comma 6, prevedche «È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiate dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il Tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia

degli utenti e degli operatori del Servizio pubblico

radiotelevisivo ( varata nel dicembre 1995)

 

Sul filone dell'etica "costruita" dalle "Carte" elaborate all'inizio degli anni 90 si colloca la "Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del Servizio pubblico radiotelevisivo" varata nel dicembre 1995 con l'obiettivo di fissare i comportamenti "virtuosi" della Rai nei riguardi dei cittadini. La prima parte di questa Carta richiama principi generali che ispirano il Servizio pubblico RAI. La seconda si riferisce alle trasmissioni informative. La terza alle trasmissioni varie. In base ad essa gli utenti hanno la possibilità di accertare la concreta corrispondenza delle trasmissioni della RAI a tali criteri di comportamento, e, in caso di inadempienza, segnalare i fatti alla "Consulta-Qualità" (RAI Radiotelevisione Italiana, viale Mazzini 14 - 00195 Roma).

La "Consulta-Qualità", a somiglianza di istituti di cui gli enti radiotelevisivi dei paesi democratici che hanno finalità "pubbliche"si vanno dotando, è stata istituita per l'accertamento costante di tale corrispondenza. La "Consulta-Qualità" seguirà perciò sistematicamente la programmazione del Servizio pubblico, avvalendosi, nei casi più rilevanti, anche del "monitoraggio" di istituti scientifici, per valutare i modi in cui gli impegni assunti con la Carta si traducono nei palinsesti. Il Consiglio di amministrazione della RAI, anche in base ai pareri della "Consulta-Qualità", garantirà il loro rispetto, come vuole la Legge n. 206 del 25.6.1993, Disposizioni sulla Società Concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo, art. 2, punto 5.

Gli obblighi del Servizio pubblico si differenziano in maniera rilevante da quell dell'Emittenza privata e della stampa, anche se l'intero sistema radiotelevisivo, per la sua natura pubblica derivante dal regime di concessione del suo esercizio, e per la pervasività del mezzo, ha una peculiare doverosità sociale. (Legge 6 agosto 1990 n.223 - Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato - art. 1, punto 2). Ciò comporta che l'autonomia professionale dei suoi operatori non può contravvenire a nessuno di quegli obblighi, essendo essa riconosciuta e tutelata proprio al fine di porre loro in condizione di garantire un prodotto di qualità, imparziale e corretto, come è richiesto dagli utenti, e di svolgere il loro compito senza interferenze di parte. A questo fine la differenziazione fra Testate e Reti ha perciò un carattere soltanto editoriale e professionale, non ideologico.

La Rai è, comunque, consapevole che soltanto operatori motivati e capaci possono tradurre i criteri indicati nella Carta in una programmazione di qualità, tale da distinguersi e da legittimare il ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo.

 

PRINCIPI GENERALI

La linea editoriale della RAI deve rispettare e soddisfare un pubblico che ha orientamenti, opinioni e gusti diversi. Nei programmi si deve quindi riflettere la molteplicità delle culture e degli interessi in modo che, qualunque sia il credo religioso, i convincimenti politici, la razza, il sesso, l'educazione, la condizione sociale e l'età, gli utenti non vengano trascurati o offesi. I valori che si debbono rispecchiare nei programmi sono quelli desunti dalla Costituzione, dalle sentenze della Corte Costituzionale, dalle leggi del nostro Stato, dagli indirizzi degli organi parlamentari competenti, dalle delibere del Garante per la radiodiffusione, dalle Carte professionali e dai documenti del Consiglio di Amministrazione.

Per "qualità" della programmazione del Servizio pubblico si intende quindi la sua costante ispirazione a tali valori e la capacità di tradurli in trasmissioni interessanti, efficaci e di buon gusto. Il dovere dell'imparzialità è, comunque, quello che più connota l'identità del Servizio pubblico. Esso non riguarda soltanto l'informazione, ma tutti i generi editoriali. Ogni operatore della RAI ed ogni collaboratore, qualunque sia

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CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

NEI RAPPORTI FRA TV E MINORI

 

(ex D.P.C.M. 5 febbraio 1997), stipulato a Roma il 26 novembre 1997 tra la RAI-Radiotelevisione Italiana, Mediaset, Cecchi Gori Communications, F.R.T-Federazione Radio Televisioni, A.E.R.-Associazione Editori Radiotelevisivi.

 

PREMESSA

 

Le Aziende televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti alle associazioni firmatarie (d'ora in poi indicate come Aziende televisive) considerano:

a) che l'utenza televisiva è costituita - specie in alcune fasce orarie - anche da minori (1);

b) che il bisogno del minore ad uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale: basta ricordare l'articolo della Costituzione che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l'infanzia e la gioventù (art. 31); o la Convenzione dell'ONU del 1989 - divenuta legge dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare per predisporre il bambino a vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza,danno, abuso mentale, sfruttamento;

c) che la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essereagevolata dalla televisione al fine di aiutare i bambini e i ragazzi a conoscereprogressivamente la vita e ad affrontarne i problemi;

d) che il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto ad essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere al suo sviluppo psichico e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo;

e) che, riconosciuti i diritti dell'utente adulto e i diritti di libertà di informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all'art. 3 della Convenzione ONU secondo cui « i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione ».

Tutto ciò premesso le Aziende televisive ritengono opportuno non solo impegnarsi ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita ad un codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla. Ciò accogliendo il suggerimento della Convenzione ONU di sviluppare « appropriati codici di condotta affinché il bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere » (art. 17).

(1) Con la parola «minore» si intende comprendere l'arco di età che va da 0 a 18 anni. Nel testo questostesso arco viene indicato anche da «bambini e ragazzi». Viene spesso utilizzata la parola «bambini» per sottolineare la necessità di attenzione ai più piccoli e per ricordare che se anche i bambini sono davanti al teleschermo è di loro che occorre farsi carico primariamente.

 

PRINCIPI GENERALI

 

Le Aziende televisive si impegnano:

 

a) a migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai bambini;

b) ad aiutare gli adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia rispetto alla qualità che alla quantità: ciò per evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi; per consentire una scelta critica dei programmi;

c) a collaborare col sistema scolastico per educare bambini e ragazzi ad una corretta e adeguata alfabetizzazione televisiva;

d) ad assegnare alle trasmissioni per bambini, qualora siano prodotte, personale appositamente preparato e di alta qualità;

e) a sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi dell'handicap, del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva, in maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei bambini in queste condizioni;

f) a sensibilizzare ai problemi dell'infanzia, tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle forme ritenute opportune da ciascuna Azienda televisiva;

g) a diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del presente Codice di autoregolamentazione.

 

PARTE PRIMA

 

A) LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE

Le Aziende televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e i loro corpi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità. In particolare le Aziende televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione:

- a non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso agarantirne l'assoluto anonimato;

- a non utilizzare minori con gravi patologie o portatori di handicap per propagandareterapie in forme sensazionalistiche;

- a non intervistare minori in situazione di grave crisi (per esempio che siano fuggiti di casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato;

- a non far partecipare minori (da 0 a 14 anni) a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento a un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o una adozione; se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;

- a non utilizzare i minori (da 0 a 14 anni) in grottesche imitazioni degli adulti;

 

B) LA TELEVISIONE PER TUTTI DALLE ORE 7. 00 ALLE ORE 22.30

Le Aziende televisive si impegnano a trasmettere programmi nel rispetto delle seguenti regole:

Programmi di informazione

Le Aziende televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini gratuite di violenza o di sesso, ovvero che non siano effettivamente necessarie alla comprensione della notizia. Le Aziende televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:

a) sequenze particolarmente crude e brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;

b) notizie che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori. Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda comunque necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori. Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Aziende televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate in questo Codice e nella « Carta dei doveri del giornalista » per la parte relativa ai « Minori e soggetti deboli ».

Le Aziende televisive, con particolare riferimento ai programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare, non solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva (fotografi, montatori, ecc.), alla problematica « Tv e minori ».

Le Aziende televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato.

 

Film fiction e spettacoli vari

Le Aziende televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere fisico e psichico dei bambini e dei ragazzi, attraverso un Comitato interno di autocontrollo, vigilanza e garanzia. Detto Comitato - costituito, tra l'altro, da esperti di comunicazione e diritto - detterà gli indirizzi e le valutazioni in attuazione dei principi del presente Codice.

Qualora si consideri che per straordinario valore culturale o morale valga la pena mettere in onda in prima serata una trasmissione destinata al pubblico adolescenziale ma non adatta ai più piccoli, si potrà derogare all'impegno sopra indicato. In questo caso le Aziende televisive si impegnano ad annunciare, se possibile anche nei giorni precedenti, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli, pur essendo importante per i più grandi. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione.

 

Trasmissioni di intrattenimento

Le Aziende televisive si impegnano ad evitare quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori e in particolare:

- ad evitare trasmissioni che usino in modo gratuito i conflitti familiari come spettacolo creando turbativa in un bambino preoccupato per la stabilità affettiva delle relazioni con i suoi genitori;

- ad evitare che nelle trasmissioni si faccia ricorso al turpiloquio, alla scurrilità e alla offesa verso le religioni.

 

C) LA TELEVISIONE PER I BAMBINI E I RAGAZZI

 

Le Aziende televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia « protetta » di programmazione, fra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai bambini sia con trasmissioni esplicitamente dedicate a loro, sia con un controllo particolare anche su promo, trailer e pubblicità:

Produzione di programmi

Le Televisioni che realizzano programmi per bambini e per ragazzi si impegnano a produrre trasmissioni:

- che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento;

- che favoriscano le principali necessità dei bambini e dei ragazzi come la capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia;

- che accrescano le capacità critiche dei bambini e ragazzi in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;

- che favoriscano la partecipazione dei bambini e ragazzi con i loro problemi, con i loro punti di vista dando spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città (Consigli dei bambini, progettazione di spazi urbani da parte di bambini e ragazzi, iniziative per aumentare la loro autonomia e la loro partecipazione).

- Le Televisioni si impegnano a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una corretta educazione linguistica dei bambini.

Programmi di informazione destinati ai minori

Le Aziende televisive, si impegnano a valutare la possibilità di produrre programmi di informazione destinati ai bambini e ragazzi, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con esperti di problematiche infantili e con bambini e ragazzi.

Comunicazioni alla stampa ed agli spettatori adulti

Le Aziende televisive si impegnano a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica ed anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificatamente dedicate ai minori, i notiziari sui programmi destinati all'utenza di bambini e ragazzi e a rispettarne gli orari.

 

D) PUBBLICITÀ

Le Aziende televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, al fine di non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi.

Volendo garantire una particolare tutela di quella parte del pubblico bambini e ragazzi - che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari, si prevedono le seguenti limitazioni nella propaganda pubblicitaria, secondo tre diversi livelli di protezione (generale, rafforzata, specifica), a seconda delle diverse esigenze di cautela nell'arco della giornata.

1° Livello: protezione generale

La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I messaggi pubblicitari:

a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività ecc.);

b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcool, né presentare in modo negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcool;

c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;

d) non debbono indurre in errore i bambini:

- sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;

- sul grado di conoscenze e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;

- sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;

- sul prezzo del giocattolo, in particolar modo quando il suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti complementari.

2° Livello: protezione rafforzata

La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle ore 7.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.30).

Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità, direttamente rivolte ai bambini, che contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino l'autorità, la responsabilità ed i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i bambini ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza; ecc.).

3° Livello: protezione specifica

La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai bambini).

I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori, dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori portatori di handicap. In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di:

- bevande superalcoliche;

- servizi telefonici a valore aggiunto a prefisso « 144 » e « 00 > a carattere di intrattenimento o conversazione, così come definiti dalle leggi vigenti;

- profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali).

 

PARTE SECONDA

DIFFUSIONE DEL CODICE

Le Aziende televisive si impegnano a dare ampia diffusione al presente Codice di autodisciplina attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi di largo ascolto. Il Comitato chiede alla Presidenza del Consiglio di provvedere alla maggiore diffusione possibile del Codice. In particolare, in accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione propone la più ampia diffusione nelle scuole dell'obbligo.

Controllo ed applicazione del codice di autoregolamentazione

Il rispetto e l'applicazione del presente Codice sono affidati ad un Comitato di controllo che garantisca una composizione di ugual numero di rappresentanti delle Aziende televisive e degli altri componenti indicati dal Presidente del Consiglio. All'interno di questi ultimi è compreso il Presidente del Comitato. Il Comitato di controllo vigila sul corretto rispetto del Codice sia effettuando proprie azioni di indagine sia raccogliendo le segnalazioni che provengono dalle associazioni e dai cittadini. Il Comitato di controllo può dotarsi degli strumenti tecnici necessari (ad esempio analisi specifiche e monitoraggi sull'ascolto dei minori) per il raggiungimento dei propri obiettivi. Ove riscontri una violazione ai principi del Codice, il Comitato di controllo la segnala all'Azienda interessata, invitandola a presentare eventuali controdeduzioni entro 15 giorni. Il Comitato valuta la questione nella sua interezza (responsabilità, gravità del danno, ecc.) e, se del caso, emette una motivata e pubblica risoluzione. La risoluzione viene trasmessa all'Azienda inadempiente che si impegna a comunicarla ai suoi utenti in spazi televisivi di alto ascolto (preferibilmente durante il telegiornale) e prima delle ore 22.30. Nel caso di violazione delle norme relative alla pubblicità, la comunicazione di cui sopra dovrà essere effettuata senza citare il nome del prodotto e dell'utente pubblicitario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE REGOLE DELLE TV COMMERCIALI

 

Codice di regolamentazione convenzionale dei principi, delle norme e delle regole cui si attengono le televisioni commerciali ai fini di assicurare il rispetto dei diritti e delle esigenze di un armonioso sviluppo dei telespettatori in età evolutiva. Stipulato a Roma il 19 maggio 1993 tra Frt - Federazione radio televisioni (le reti Fininvest e 150 delle rpincipali Tv locali operanti nel Paese) e Acr - Azione cattolica dei ragazzi, Adoc - Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori, Agesc - Associazione genitori scuole cattoliche, Aimc - Associazione maestri cattolici, Aiart - Associazione italiana ascoltatori radiofonici televisivi cine teatro, Age - Associazione italiana genitori, Anffas - Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, Cgd - Coordinamento genitori democratici, Cidi - Centro di niziativa democratica degli insegnanti, Cif - Centro italiano femminile, Confconsumatori, Faes - Famiglia e scuola, Famiglie nuove, Sindacato delle famiglie, Telefono Azzurro, Ucim - Unione cattolica italiana insegnanti medi, Unicef-Comitato italiano per l'Unicef, Unione nazionale consumatori.

 

CODICE

Vista la Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino; Visti gli artt. 2, 3, 21, 31 e 41 della Costituzione; Vista la direttiva Europea 3 ottobre 1989 n. 552 (art. 22); Vista la legge 223/90; Viste le norme del Codice penale poste a tutela dei minori; Vista la Carta di Treviso sulla deontologia professionale degli operatori della comunicazione da rispettare nei confronti dei soggetti in età evolutiva in rapporto alle forme e ai contenuti dei moderni mezzi di comunicazione di massa; Vista la Risoluzione del 28 ottobre 1991 su «Tv e minori» del Consiglio Consultivo degli Utenti costituito presso l'Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e per l'Editoria; Considerato che la società internazionale e l'ordinamento giuridico hanno ormai pienamente riconosciuto il diritto soggettivo del minore ad un regolare ed armonioso sviluppo della sua personalità; Ritenuto che il rispetto di tale diritto debba essere assicurato attraverso il responsabile concorso, con la famiglia e con la scuola, di ogni altra agenzia di socializzazione, pubblica e privata; Convenuto che la televisione ha già, e sempre più avrà, una rilevante incidenza sulla formazione e sull'educazione dei minori ai principi fondamentali dello sviluppo della società civile e che quindi un processo di regolamentazione riguarda sia le trasmissioni specificatamente dedicate ai ragazzi sia la più generale politica dei programmi televisivi e della pubblicità; Considerato che i minori sono cittadini aventi gli stessi diritti degli altri cittadini, ma, nel contempo, asigenze di rispetto e di tutela particolari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROTOCOLLO SULLA TRASPARENZA PUBBLICITARIA

Protocollo d'intesa firmato il 14 aprile 1988 tra il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi), e Associazione italiana agenzie di pubblicità a servizio completo (Assap), Associazione italiana studi di comunicazione (Aisscom), Associazione agenzie di relazioni pubbliche a servizio completo (Assorel), Federazione relazioni pubbliche italiana (Ferpi), Associazione italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria (Otep), Associaizone italiana di tecnici pubblicitari (Tp).

Il diritto-dovere ad una veritiera e libera informazione è principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si impegnano le categorie professionali firmatarie del presente accordo.

Il cittadino è titolare del diritto ad una corretta informazione. Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la responsabilità della correttezza dei messaggi è &endash; ciascuno per la sua parte &endash; delle categorie professionali delle comunicazioni di massa.

Primo dovere è di rendere sempre riconoscibile l'emittente del messaggio.

Il lettore o lo spettatore dovrà essere sempre in grado di riconoscere quali notizie, servizi od altre attività redazionali sono responsabilità della redazione o di singoli firmatari e quali invece sono direttamente e liberamente espresse da altri.

Nel caso di messaggi pubblicitari, dovrà essere riconoscibile al lettore, spettatore o ascoltatore l'identità dell'emittente in favore del quale viene trasmesso il messaggio, che può essere identificato come impresa od ente o anche come singola marca o prodotto o servizio purché chiaramente identificabile o riconoscibile.

Dovrà essere inoltre riconoscibile al mezzo di informazione che ospita la pubblicità (editore, emittente radiotelevisiva o altri) non solo l'identità di chi per conto del mezzo vende tempo e spazio (concessionaria), ma anche sempre l'identità del committente.

Nel caso delle relazioni pubbliche, dovrà essere nota al giornalista (o altro operatore culturale) che riceve un'informazione non solo l'identità di chi la emette o trasmette (agenzia di relazioni pubbliche o singolo professionista) ma anche quella del committente (impresa, ente o gruppo di opinione) per conto del quale l'informazione viene trasmessa.

In ogni caso la "firma" di ciascun messaggio deve essere chiara e trasparente.

Le categorie firmatarie di questo accordo convengono quindi sull'obbligo per i propri iscritti di rispettare la competenza, l'autonomia e la specifica professionalità delle altre categorie; e quindi di astenersi da iniziative che incrocino e confondano le competenze di professioni diverse.

Al fine di una distinzione netta di differenti forme di comunicazione di massa, e di una compiuta autonomia di esse e delle professionalità specifiche, Assap, Ferpi, FNSI, Ordine dei giornalisti, Otep e T.P. concordano sulla necessità di assicurare una più diffusa conoscenza - sia da parte degli appartenenti alle diverse categorie, sia da parte del pubblico - delle norme e dei codici di comportamento che regolano i settori del giornalismo, della pubblicità e delle relazioni pubbliche; sulla valutazione che i principi ed i fini di tali norme e codici di comportamento sono comuni; sulle constatazioni che la piena conoscenza e la compiuta applicazione di dette normative è strumento adatto e sufficiente ad assicurare trasparenza e correttezza nella comunicazione di massa, nel rispetto dei ruoli distinti delle diverse categorie di operatori.

In forza dei principi enunciati, e in coerenza con le norme ed i codici di comportamento vigenti per ciascuna delle categorie professionali della comunicazione, si conviene quanto segue:

a) Per l'attività professionale non si dovranno accettare, richiedere od offrire (anche se con il consenso del datore di lavoro o committente) compensi di alcun genere che possano confondere o sovrapporre i ruoli professionali.

b) Le attività economiche, i beni (prodotti e servizi) e le opinioni di singoli enti e gruppi possono essere soggetto di messaggio pubblicitario, di attività di relazioni pubbliche o di informazione giornalistica, senza alcuna limitazione o censura né reciproco condizionamento, nel solo rispetto delle leggi vigenti e delle norme di autodisciplina. Ma il "tipo" di messaggio deve essere riconoscibile e la collocazione di messaggi di natura diversa deve essere distinta.

c) L'obbligo di correttezza è nei confronti di tutti i soggetti (pubblico, mezzi, aziende o enti). Le categorie sottoscriventi riconoscono perciò la necessità della massima correttezza non solo nei rapporti reciproci ma anche nei confronti dei rispettivi committenti e porranno la massima attenzione alla veridicità delle informazioni trasmesse. Ciò implica in particolare per la professione giornalistica (in ragione della sua responsabilità "in proprio" dell'informazione) la verifica preventiva di attendibilità e di correttezza di quanto viene diffuso e la adeguata correzione di informazione che, dopo la loro diffusione, si rivelino non esatte, specialmente quando tali notizie possano risultare ingiustamente lesive o dannose per singole persone, enti o categorie.

d) Gli associati delle organizzazioni firmatarie sono tenuti ad agire in modo tale da non indurre i componenti di altre categorie professionali a discostarsi dalle norme di comportamento proprie di ciascuna. Assap, Ferpi, FNSI, Ordine dei giornalisti, Otep e T.P., per dare efficacia a questo accordo, stabiliscono di costituire un Comitato permanente, formato da un rappresentante per ciascuno degli organismi firmatari.

Il Comitato si riunirà in via ordinaria tre volte l'anno, e comunque in tutte le occasioni in cui ciò sia richiesto dall'insorgere di questioni, comuni o reciproche, che ricadano nei temi oggetto del presente accordo anche su richiesta di una singola associazione firmataria.

Il Comitato potrà ricevere segnalazioni o richieste da iscritti alle singole organizzazioni o da esse trasmessi sulla base di esposti di cittadini. Il Comitato, accertato che il caso rientri nelle materie oggetto del presente accordo, potrà decidere di sottoporlo agli organi di vigilanza e autodisciplina delle singole categorie.

Il Comitato avrà soltanto potere di iniziativa nei confronti degli organi giudicanti, delle singole organizzazioni, ai quali soltanto rimarrà affidato &endash; secondo le norme ed i regolamenti in vigore &endash; il compito di pronunciarsi nel merito dei singoli casi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

integrata dai Decreti legislativi n. 123/1997; n. 255/1997;

n. 135/1998, n. 171/1998, n. 389/1998, n. 51/1999, n.

135/1999, 281/199 e n. 282/1999

 

1.CAPO I

PRINCIPI GENERALI

2.CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

3.CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.SEZIONE I

Raccolta e requisiti dei dati

2.SEZIONE II

Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

3.SEZIONE III

Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità

dei dati e risarcimento del danno

4.SEZIONE IV

Comunicazione e diffusione dei dati

4.CAPO IV

TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

5.CAPO V

TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE

6.CAPO VI

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

7.CAPO VII

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

8.CAPO VIII

SANZIONI

9.CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI

10.CAPO X

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE