Quando un'azienda ha del Personale in esubero, e spesso già è passata per quella che si chiama Cassa Integrazione Straordinaria, può attivare la procedura di Mobilità del suddetto Personale. I casi in cui ciò è possibile sono ben determinati dalla Legge. I più importanti sono i seguenti:
- imprese industriali con più di 15 dipendenti
- imprese commerciali con più di 50 dipendenti.
Il Personale coinvolto ("messo in mobilità", si dice) ha diritto a un'indennità erogata dall'INPS. Ogni lavoratore viene inserito in una delle due fasce di riferimento, in base alla retribuzione percepita nell'ultimo periodo di lavoro: se il lavoratore percepisce una retribuzione mensile lorda (comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive e/o dei premi annui) superiore a L. 3.119.030 rientrerà nella fascia 1; se il suo stipendio è minore di quella cifra viene inserito nella fascia 2. Nella fascia 1 il lavoratore ha diritto a un'indennità pari a L.1.636.798 nette; se nella fascia 2 ha diritto a un'indennità pari a L.1.361.838 nette (tutti questi dati sono riferiti all'anno 2000). Il periodo di indennità varia da 12 a 48 mesi (a seconda della zona geografica dell'azienda e dell'età del lavoratore).
Nel dettaglio, vale la seguente regolamentazione:
- se il lavoratore ha meno di 40 anni la mobilità dura generalmente 12 mesi (24 mesi per il Sud);
- se il lavoratore ha da 40 a 50 anni, la durata è 24 mesi (36 per il Sud);
- se il lavoratore ha più di 50 anni, la durata è di 36 mesi (48 per il Sud).
Dopo 12 mesi, comunque, l'indennità si riduce all'80%. I lavoratori licenziati (tutti, non solo quelli provenienti dalla mobilità) possono iscriversi nelle "liste di mobilità"; le aziende che li assumeranno godranno in tal modo di forti agevolazioni contributive e di altri incentivi.
Recita l'art. 2103 del Codice Civile: "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, o a mansioni equivalenti alle altre svolte, senza diminuzione della retribuzione". Ne discende che per il periodo in cui il lavoratore viene adibito a mansioni superiori deve percepire adeguato trattamento economico; dopo un certo periodo (che secondo la Legge 300 del 20.5.1970 è di 3 mesi, ma che a seconda dei contratti collettivi può anche essere meno) ha diritto al passaggio nella nuova categoria. Tale diritto non sussiste nei casi in cui lo svolgimento della mansione superiore è a sostituzione di un lavoratore con diritto alla conservazione del posto (assenza per malattia, infortunio, maternità, servizio militare, ferie, adempimento di funzioni elettive). E, quando, al contrario, ci si trova di fronte a un demansionamento? In tal caso, il lavoratore ha diritto a un risarcimento, che viene stabilito dal giudice. Esiste però un' ipotesi particolare: la Legge 223 del 1991 stabilisce che in caso di mobilità è previsto il riassorbimento parziale o totale dei lavoratori ritenuti eccedenti: tali lavoratori possano essere assegnati a mansioni diverse da quelle sino a quel momento svolte. E' un principio di flessibilità a salvaguardia dei posti di lavoro. Con un'attenzione (come ha stabilito una sentenza della Pretura di Milano del 12.5.1992): non deve essere superata la distinzione tra operai ed impiegati, in quanto "deve ritenersi illegittima l'adibizione di impiegati a mansioni operaie nell'ambito di un contratto di solidarietà".
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