DIRITTO
Risponde Luisella Nicosia (avvocato)
Monito del Garante per la protezione dei dati personali: urge rivedere il sistema di notificazioni degli atti giudiziari.
Al Garante è stata sottoposta la problematica delle notifiche degli atti giudiziari, che attualmente sono resi conoscibili ai terzi al momento della notificazione (ad esempio al vicino di casa o al portiere) o sono addirittura portati a conoscenza del pubblico, mediante avvisi o pubblicazioni, anche per estratto su quotidiani o periodici. Il problema è il difficile bilanciamento tra l'esigenza di pubblicità o di certezza di conoscenza di determinati atti e il diritto degli interessati di non subire un'ingiustificata divulgazione di propri dati personali, in violazione della legge n. 675/96. La legge sulla privacy, pur regolando rigidamente i limiti entro i quali i dati personali possono essere divulgati e delineando i sistemi di protezione di tali dati, ha mancato di adeguare a tale innovazione normativa la disciplina già vigente delle notificazioni di atti. In base a tale disciplina, infatti, l'ufficiale giudiziario, per svolgere correttamente il proprio compito, in assenza dell'interessato, deve rilasciare una copia leggibile di atti o un loro estratto a terzi, quali vicini di casa, portiere, comandanti di corpo militare, capi di uffici etc.(ai sensi degli artt. 139 ss. c.p.c.). Per quanto riguarda le notificazioni in materia civile (in particolare quelle relative ad atti di citazione in giudizio, ricorsi, decreti ingiuntivi e sentenze) l'Autorità Garante già aveva avuto modo di osservare che la legge n.675/96 non disciplina direttamente la formazione e la comunicazione degli atti del processo civile, i quali perciò rimangono sottoposti alla disciplina del codice di procedura civile e delle connesse norme speciali. Tuttavia, la legittimità della notificazione, se effettuata in conformità delle norme processuali, non sempre garantisce la dignità e la riservatezza dei cittadini. Infatti, l'ufficiale giudiziario deve certificare l'avvenuta notificazione con una relazione datata e sottoscritta in calce all'originale e alla copia dell'atto e la notificazione si esegue di regola mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificare. La notificazione mediante tale modalità non può essere fatta in busta chiusa, proprio perché in tal modo la persona che riceve l'atto può verificare che si tratti di un documento conforme all'originale. Va da sé che tale garanzia diviene meramente formale quando chi riceve l'atto non è il destinatario , ma altra persona estranea alla cura degli interessi del destinatario. Con deliberazione del 22.10.98 il Garante della privacy si è pronunciato sul punto, sottolineando tra l'altro che solo quando la notifica avviene in mani proprie del destinatario (ai sensi dell'art. 138 c.p.c.) o di persona che cura i suoi interessi (es. il difensore) o di persona da lui indicata (es. il domiciliatario) la notifica può avvenire mediante consegna della copia conforme, onde consentire al ricevente di controllare la conformità con l'originale; altrimenti, l'atto dovrebbe essere consegnato in busta chiusa, come avviene oggi per le notifiche a mezzo del servizio postale, e la busta non deve riportare alcun riferimento da cui si possano arguire il contenuto e la natura dell'atto. Senz'altro la questione sollevata dal garante potrebbe essere risolta facendo comunque sempre ricorso alla notifiche a mezzo posta che, secondo quanto stabilito dalla legge n. 890/82, può essere adottata in materia civile, penale e amministrativa ed utilizzabile sempre, quindi anche nel comune dove ha sede l'ufficio notifiche, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che essa venga eseguita personalmente. Ma a questo aspetto positivo fa da contrappeso la minore competenza tecnica dell'agente postale in raffronto all'ufficiale giudiziario. Il Garante invita pertanto il nostro legislatore a intervenire in tempi rapidi per adeguare la vigente normativa alla legge 675/96, in particolare per gli atti destinati ai minori, per i quali è addirittura essenziale e imprescindibile una nuova normativa anche alla luce della Convenzione di New York del 20.11.89, ratificata dal nostro Paese con la legge 176/91.
Risponde Luisella Nicosia (avvocato)
Secondo la più recente giurisprudenza di merito il commercio elettronico si può equiparare ai contratti stipulati a distanza, cioe' conclusi senza la presenza fisica del venditore e dell'acquirente. Ne discende, pertanto, che anche in caso di e-commerce, a tutela del cliente si configura il diritto di recesso e quindi la facolta' di restituire la merce entro 7 giorni dal ricevimento, per ottenere il pieno rimborso, senza la necessita' di alcuna motivazione.Va anche detto che occorre essere chiari sul diritto di recesso a favore del cliente-acquirente perchè se non lo si e' il diritto di recesso viene automaticamente esteso a tre mesi.
Risponde Luisella Nicosia, avvocato
Secondo l'art. 2118 del Codice Civile è obbligatorio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sia in caso di licenziamento sia in caso di dimissioni, la prestazione di un periodo di lavoro, detto appunto "preavviso". Il motivo è molto semplice: in caso di dimissioni l'azienda deve avere il tempo di trovare un sostituto, in caso di licenziamento il lavoratore deve avere la possibilità di non rimanere senza lavoro da un giorno all'altro. La durata del preavviso è stabilita da ogni singolo CCNL. Normalmente il periodo è più lungo per impiegati, quadri, dirigenti. Il preavviso deve essere assolutamente lavorato.Se hai ferie residue da godere non puoi farle durante il preavviso; stesso discorso se sei a casa per malattia, infortuni, ecc.: quando torni in azienda devi portare a termine il preavviso. L'azienda e il lavoratore possono però accordarsi in senso diverso dal CCNL: in questo caso il preavviso può anche non essere prestato. Altri casi possibili sono i seguenti: 1) se l'azienda vuole che il dipendente se ne vada subito, gli paga il preavviso (gli dà la retribuzione prevista per il periodo di preavviso); 2) se il dipendente se ne vuole andare subito, l'azienda gli trattiene la retribuzione prevista per il periodo di preavviso. Nei casi di giusta causa, il preavviso non va prestato, in quanto la rottura del rapporto è causata da un evento di gravità tale per cui non è possibile la prosecuzione neanche temporanea del rapporto stesso.