Un congruo compenso per il dipendente

che sottoscrive il "patto di non concorrenza"

Spesso quando un'azienda assume un dipendente gli chiede di firmare un "patto di non concorrenza" per evitare legalmente che quella stessa persona per un certo numero di anni vada a lavorare presso società concorrenti. Tale patto è previsto dal Codice Civile, all'articolo 2125. Tra gli elementi obbligatori, figura la forma scritta e la pattuizione di un corrispettivo a favore del lavoratore. Devono essere precisati i limiti posti riguardo all'oggetto, alla durata e al luogo di applicazione. Il citato articolo del Codice stabilisce una durata di cinque anni per i dirigenti e di tre anni per tutti gli altri. Se viene pattuita una durata maggiore l'accordo si riduce automaticamente nella misura prevista dalla legge. Il compenso per il lavoratore va rapportato al sacrificio impostogli: sono quindi da tenere in considerazione i limiti spaziali, temporali e di contenuto del patto stesso. Per la sua individuazione devono essere valutati i mancati guadagni del lavoratore ed eventualmente le maggiori spese che egli dovrà sostenere. La modalità di erogazione del compenso può prevedere un compenso periodico per tutta la durata del rapporto di lavoro o dal momento della definzione del patto. Un'altra modalità è costituita dal riconoscimento di una somma al momento della cessazione del rapporto di lavoro o alla fine del periodo di durata del patto. In tal caso la somma è esente da contribuzione previdenziale ed è soggetta solo a tassazione separata.