Risponde Luisella Nicosia, Avvocato.
Certamente, ha diritto di essere risarcito. Ma...C'è sempre un ma. E del resto i limiti, come si dice, sono nella legge. A questo proposito può essere illuminante una sentenza del Giudice di Pace di Benevento che in data 30.6.1997 ha statuito che in caso di soppressione di un treno da parte delle Ferrovie dello Stato l'utente ha diritto esclusivamente al rimborso del prezzo del biglietto, ma non anche al rimborso di quelle eventuali e pure documentate spese (taxi, autonoleggio etc.) sostenute per percorrere il medesimo tratto non "coperto" dal treno cancellato. La sentenza è interessante perche il Giudice di pace ha interpretato esattamente la normativa vigente. In materia ferroviaria, il trasporto in territorio nazionale, infatti, è regolamentato dalle norme, unilateralmente stabilite e accettate dall'utente nella loro interezza con l'acquisto del biglietto di viaggio, delle condizioni e tariffe delle Ferrovie dello Stato, che hanno efficacia di legge e prevalgono sulle norme di diritto comune che diventano marginali. Senza ombra di dubbio, il nostro legislatore ha voluto attribuire una configurazione pubblicistica al trasporto su rotaie, classificandolo come prestazione di pubblico servizio, con la conseguenza di diminuire la responsabilità di tale vettore, sottraendolo alla disciplina comune dell'art. 1681 c.c. relativa alla responsabilità del vettore in materia di trasporto di persone. Nel caso esaminato dal Giudice di Pace, il ritardo del Pendolino si era verificato per cause certamente non imputabili alle Ferrovie (una frana sulla linea interessata) e per quanto riguarda la richiesta relativa alle spese sostenute per il pagamento del taxi sostitutivo, si tratta di un cosiddetto danno indiretto, come tale non ammesso dalla normativa ferroviaria al rimborso.