Risponde Luisella Nicosia, avvocato.

Anche al signor Pistochi rispondo citando una sentenza. Secondo il Giudice di pace di Milano assolutamente no. Con sentenza del 13.7.98 il Giudice adito ha deciso, infatti, in tal senso, ritenendo che la borsa di studio, assegnata in base a una graduatoria di merito a ricercatori che si impegnano a frequentare il corso annuale, abbia natura alimentare, come tale destinata a soddisfare elementari bisogni di mantenimento. Da ciò discende che le prestazioni a tale titolo erogate devono considerarsi irripetibili, se il fruitore della borsa di studio interrompe il corso per ragioni sopravvenute.La sentenza citata conferma i precedenti orientamenti giurisprudenziali in merito alla natura della borsa di studio, secondo i quali la condizione per il conferimento della borsa di studio prevista dall'art.75 D.P.R. n.382/80 non è il conseguimento del dottorato di ricerca, ma la frequentazione e l'attività di studio e ricerca; va da sé che non è legittima la richiesta dell'Università di recupero degli assegni, se il titolo non viene conseguito.