Esemplare sentenza per un grave disservizio rimasto senza rimedio

La wind condannata a pagare i danni

per il cellulare senza connessione

A promuovere il giudizio - con l'assistenza dell'avvocato Luisella Nicosia - un medico che non ha ottenuto risposte dopo tante sollecitazioni invano rivolte per due mesi al gestore telefonico

Si dice spesso che l'utente è inerme di fronte alle inadempienze delle compagnie telefoniche e che a nulla valgono le sue proteste per i disservizi, gravi, che è costretto a subire da parte di gestori poco propensi all'ascolto di chi lamenta la mancata osservanza di clausole contrattuali , sia per quanto riguarda la funzionalità del servizio, sia per quanto concerne gli impegni di natura economica. Ed è vero, quella del cliente resta sempre e purtroppo una voce clamante nel deserto. Nonostante gli allettanti richiami pubblicitari le compagnie telefoniche continuano a fare il bello e cattivo tempo a loro piacimento. Fino a quando, però, l'utente non perde la pazienza arrivando al punto di trascinare in giudizio il gestore telefonico poco corretto. E' quanto è accaduto alla Wind , gestore di telefonia mobile, chiamata in causa davanti al magistrato da un medico al quale era stato inopitamente sospeso il collegamento telefonico, sul portatile, per circa due mesi, senza una palusibile spiegazione e senza che fosse poi tempestivamente posto rimedio all'inconveniente, malgrado ripetute e inascoltate sollecitazioni rivolte dal professionista alla compagnia responsabile della grave interruzione. La sentenza (n° 25468 del 20/9/2006) è stata pronunciata con esemplare severità dal giudicie di pace di Milano, sezione 10^, avvocato Celestino Paladino, che ha accolto le buone ragioni del medico, P.D., assistito dall'avvocato Luisella Nicosia di Milano (specializzato nella tutela dei diritti dei consumatori), condannando la Wind a un sostanzioso indennizzo e al pagamento delle spese legali. Ma vediamo come sono andate le cose e quali sono state le motivazioni espresse dal giudice. Un bel giorno, all'inizio di febbraio 2005, P.D., si accorge che il suo telefonino è diventato muto, non comunica e non riceve. Per un medico (lui è specialista in pneumologia, è autore di parecchie pubblicazioni scientifiche, è iscritto negli elenchi Asl di Milano ed è altresì impegnato come medico di base) il rapporto con i pazienti è in larga misura affidato al telefono. Se non risponde a chiamate urgenti, se non garantisce la propria reperibilità, ne subisce le conseguenze, sul piano deontologico e su quello legale. Non può certo trincerarsi dietro l'affermazione: "il mio telefono non funzionava". E allora prende immediatamente l'iniziativa, si rivolge al servio clienti della Wind, fa presente la gravità della situazione in cui lo pone la sospensione improvvisa della connessione telefonica, ma non ottiene risposte positive. Non si arrende invia numerosi fax agli uffici responsabili della società telefonica. Niente. La Wind continua a dimostrarsi sorda. Inarica quindi il suo legale, l'avvocato Nicosia, di sollecitare il gestore inadempiente. Ma anche questo tentativo non produce alcun risultato. Per ottenere la riabilitazione del servizio telefonico, alla fine, deve acquistare un'altra scheda sim, da un diverso gestore chiedendo il trasferimento del numero disattivato sulla nuova utenza. E, contemporaneamente, sempre a mezzo fax, ne dà comunicazione alla Wind, chiedendo alla medesima l'indennizzo per il danno subito. La Wind rifiuta tuttavia di riconoscere il proprio torto. Anche un tentativo di conciliazione bonaria, effettuato dal legale del dottor P.D., tramite il Consiglio Regionale per le comunicazioni, dà esito negativo.

A questo punto al professionista colpito dal disservizio, che gli ha procurato pesanti contrattempi e gravi pregiudizi di immagine oltre che seri danni patrimoniali, non resta altra alternativa che quella di ricorrere al giudice. Per conto del suo cliente, l'avvocato Nicosia chiama in causa la Wind telecomunicazioni spa per rispondere dell'inadempimento contrattuale. E ne chiede la condanna, "per difetto di diligenza nella esecuzione della prestazione dovuta" , alla rifusione del danno subito (2400 euro per danno patrimoniale per prolungata irreperibilità telefonica; 35 euro per residuo credito della sim card rimasta inoperante; 10 euro per acquisto nuova carta; 100 euro a titolo di danno esistenziale) per complessivi 2545 euro con interessi . Nonostante le sia stato recapitato un regolare atto di citazione la società telefonica diserta l'udienza fissata per il 17 marzo 2006. E viene perciò dichiarata contumace. Tuttavia il giudice fissa una seconda udienza per il 29 maggio successivo disponendo il formale interrogatorio del legale rappresentante della società convenuta nonchè della parti in causa e di un teste citato dal medico. Ancora una volta la Wind non si presenta. Il legale del professionista chiede di presentare una memoria con precisazioni sul merito della causa. E il 26 giugno successivo arriva la sentenza. Ascoltato il teste citato dall'avvocato Nicosia, che ha confermato importanti circostanze del danno patrimoniale subito dal medico, valutato il caso alla luce delle risultanze processuali , il Giudice di pace ha riconosciuto la piena responsabilità della Wind, ha accolto le richieste del dottor P.D., ritenendole fondate e ha condannato la società inadempiente al pagamento di quanto richiesto con aggravio di interessi legali e di spese processuali.