Lavoro, giovani e donne

quali iniziative per il rilancio

- Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro il tasso di occupazione femminile in Italia è del 28,9%. L'Italia precede Spagna e Turchia ma è in grave ritardo rispetto a moltissime nazioni non solo europee. Comandano questa speciale classifica Norvegia e Svezia, con un tasso di occupazione superiore al 60% e più alto anche rispetto agli Stati Uniti d'America.

- I laureati italiani sono i più insoddisfatti d'Europa. E guadagnano di meno. Un tedesco appena uscito dall'università guadagna in media 74 milioni l'anno contro i 34 di un italiano. I tempi medi per la ricerca della prima occupazione, inoltre, sono di 9 mesi, contro i 3 della Norvegia. Da un'inchiesta del settimanale tedesco Der Spiegel.

- Una parte dei 300 miliardi che lo Stato italiano ha ottenuto grazie alla gara UMTS sarà utilizzata per finanziare un piano destinato alla formazione di giovani disoccupati del Sud nel campo della new economy. Il progetto coinvolgerà, oltre ai Ministeri dell'Università, dell'Industria e del Lavoro, le Università meridionali e la Confindustria. La lunghezza dei corsi sarà tra i 6 e i 12 mesi.

 

 

 

Una legge recentemente approvata in Germania

Le donne possono cacciare di casa

gli uomini troppo violenti

Il consiglio dei ministri ha approvato, in Germania, una legge che tutela le donne nei casi di violenza domestica. Secondo la nuova legislazione, quando una donna viene picchiata dal suo compagno puo' chiedere un processo sommario e subito "buttare fuori" di casa l'uomo accusato di violenza.

http://www.faz.de

 

Segreto bancario: difficile conciliare

diritto alla privacy e interesse pubblico

Cosa si intende per segreto bancario? Se è vero che si tratta della riservatezza cui sono tenute le banche, gli istituti di credito, i mediatori finanziari nei confronti della propria clientela è bene tuttavia ricordare che il diritto alla privacy bancaria, pur trovando riscontro in modo abbastanza esplicito nell'articolo 15 della Costituzione, non rappresenta un diritto di natura "personale", ma una mera tutela "patrimoniale" del correntista.E' una impostazione, questa, certamente condivisibile in linea di principio, quando si tutelano valori della collettività civile, ma è bene osservare che non può prescindere da rigorosi criteri applicativi a garanzia della corretta difesa del contribuente, secondo i migliori canoni dello Stato di diritto. Da quando, con legge n. 413 del 1991, il segreto bancario è stato notevolmente ridimensionato, altri strumenti legislativi hanno, incardinato (o dovrebbero averlo fatto) i margini di manovra dell'Autorità inquirente, quali la legge sulla Privacy e lo Statuto del contribuente. Ecco, allora, che la recente pubblicazione del decreto di attuazione della legge 413/91, istitutiva dell'anagrafe dei conti correnti, esige un approfondimento del tema, anche alle luce delle moderne tecnologie telematiche. Appare preoccupante, ad esempio, che la tutela della riservatezza del cittadino, in materia di accertamenti bancari, sia affidata non ad una disposizione di legge, quanto ad una mera circolare ministeriale. Analogamente, è possibile prevedere i disagi, per non parlare dei rischi, a cui andrà incontro un "qualsiasi" titolare di conto corrente bancario, allorché fosse sottoposto all'onere di dimostrare la regolarità dei propri movimenti bancari. E ciò soprattutto nel caso di conti personali, e perciò non legati alla contabilità della propria attività professionale od imprenditoriale. Il rischio è, in generale, che una applicazione superficiale delle norme antievasive, non tenendo conto delle legittime aspettative del contribuente, possa generare l'effetto di dirottare risorse finanziare verso canali incontrollabili ed indesiderati.

 

 

 

 

 

 

 

PATERNITA', RIFIUTI IL TEST DNA? ALLORA SEI IL GENITORE!

Una notizia importante: viene dalla Gran Bretagna. In caso di paternita' incerta, gli uomini che rifiuteranno di sottoporsi al test del Dna previsto dall'Agenzia nazionale inglese per il sostegno dei figli (Csa) saranno automaticamente dichiarati padri del bambino. Lo decreta la nuova legge sulla genitorialita' rivelata ieri. "La legge vuole essere uno strumento per spingere i padri a fronteggiare le proprie responsabilita'" ha detto Alistair Darling, segretario alla sicurezza sociale.

http://www.thetimes.co.uk/article/0,,2-79475,00.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Formazione per una pedagogia delle Difesa

Così l'avvocato favorisce

il recupero del minore

 

Per l'avvocato non può e non deve essere solo un cliente da sottrarre alla galera, costi quel che costi e con ogni mezzo consentito dalla legge. Avere a che fare con dei giovani è sempre cosa ardua per gli adulti. A maggior ragione, in un contesto delicato come può essere quello che si crea a carico di un ragazzo, ogni qualvolta si apre un procedimento penale a suo carico. Spesso il giovane si trova a dover fronteggiare una situazione in presenza della quale è psicologicamente impreparato. E così diventa fondamentale che a "trattare" con i giovani imputati vi siano soggetti preparati, dai giudici agli operatori di polizia giudiziaria, dagli assistenti sociali agli avvocati. E se per le altre figure, la preparazione ad hoc costituisce un requisito necessario per poter "partecipare" al processo, non sempre lo stesso vale per il difensore. Va da sé che il minore da assistere e difendere non può essere considerato alla stregua di un qualunque altro cliente dell'avvocato, per una serie di circostanze oggettive di immediato impatto. E proprio in applicazione dei dettami del Legislatore, sempre più spesso vengono istituiti dai competenti Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dalle Regioni, corsi di formazione per i difensori d'ufficio nel processo penale minorile. Tra questi, si segnala, il corso organizzato dalla Regione Lombardia con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che ormai da diversi anni viene organizzato con successo. Il programma, articolato in lezioni tecniche, role playing, visite-tirocinio all'IPM Beccaria, incontri con psicologi, assistenti sociali, giudici, mediatori culturali e avvocati, consente al giovane legale di avvicinarsi a un modello di difesa ad hoc per il minore, che, necessariamente, vede nel difensore non solo uno strumento per "uscire dai guai", ma anche una figura di riferimento del mondo degli adulti. Cercare di comprendere la personalità del ragazzo diventa fondamentale per l'Avvocato per capire le motivazioni, nonché la maturazione del giovane assistito, il quale non può essere considerato tout court un imputato come un altro. Per l'avvocato si tratta di abituarsi a un approccio diverso con il minore, considerando, come s'è detto, che non si tratta di un normale "cliente", bensì di un soggetto da recuperare, favorendo in lui la presa di coscienza del fatto commesso e quindi la volontà di redimersi.

 

 

 

 

 

 

Julia Roberts (e non solo) ha vinto la causa

Neanche in Internet è lecito

usurpare marchi e nomi altrui

 

In questi mesi molti volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, si sono attivati per tutelare la propria immagine anche su Internet. Tra questi, l'attrice Julia Roberts che ha vinto un giudizio intentato avanti la World Intellectual Property Organization (Wipo), un'agenzia delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, responsabile della protezione di invenzioni, marchi, e diritti d'autore nel campo industriale e artistico, contro l'imprenditore americano Russell Boyd, che per primo aveva registrato un sito internet sotto il nome 'juliaroberts.com'. In tal modo la Roberts si è ripresa la propria identità, avendo riconosciuto la giuria della Wipo che l'attrice detiene un diritto naturale sul proprio nome e che Boyd non possiede invece "diritti né interessi legittimi nei confronti di quel nome", registrato "in mala fede". E la Roberts è in buna compagnia, se solo si osserva che in questi mesi sono stati presentati alla Wipo ben 531 reclami contro l'improprio utilizzo in rete di un marchio registrato. Prima dell'attrice americana avevano vinto cause simili, tra gli altri, aziende come Christian Dior, Nike, Deutsche Bank e Microsoft. Per quanto riguarda personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, sono ancora pendenti giudizi riguardanti Tina Turner, il gruppo musicale dei Jethro Tull e perfino lo scomparso Jimi Hendrix. Di recente, si segnala la sentenza favorevole alla scrittrice britannica Jeanette Winterson, a cui è stata riconosciuta la disponibilità del proprio nome su Internet, a conclusione di una causa contro Mark Hogarth, un ricercatore dell'università di Cambridge che l'aveva registrato insieme a quello di altri 130 celebri autori. Per la prima volta, il caso di Winterson ha stabilito che i diritti legali nei confronti di un marchio non richiedono che questo sia stato precedentemente registrato. Un fenomeno sempre più in crescita per la sorprendente esplosione avuta dalla rete negli ultimi anni, come riconosciuto dalla stessa Wipo. "Ci occupiamo in modo sempre più frequente di nomi di sportivi e del mondo dello spettacolo" - dice F. Gurry, capo dell'ufficio legale della Wipo - "con un ricorso sempre maggiore al nostro arbitrato. I marchi, e i nomi delle persone celebri, impressi nella memoria, valgono moltissimi soldi. E attraverso casi come questi si riescono a comprendere gli interessi commerciali legati all'identità di una persona".

 

 

 

Inghilterra: arrivano

i Tribunali virtuali

Saranno i primi tribunali virtuali del paese: il governo Blair ha annunciato lo stanziamento di 43 milioni di sterline (circa 130 miliardi di lire) per riorganizzare la rete dei tribunali di contea del paese. Il progetto prevede che i cittadini possano accedere a "speciali aule di giustizia" 24 ore su 24 grazie a Internet: un sito raccogliera' le istanze e le indirizzzera' ai giudici, che secondo i casi potranno trattarle on line o "in carne e ossa". L'esperimento pilota partira' tra poche settimane a Preston, nella contea del Lancashire.

 

 

 

 

 

 

 

Libro bianco sull'industria

Così il ministero fotografa

la nuova impresa in Italia

E' disponibile online lo studio del ministero dell'Industria sulle imprese. Particolarmente interessante il capitolo che "fotografa" la nuova impresa in Italia. Dallo studio risulta che le cause prevalenti per la creazione di un'impresa sono l'autoimpiego (46%), le favorevoli condizioni di mercato (17%), la possibilità di utilizzare know-how da parte del fondatore (16%), la tradizione (11%). La maggior parte delle nuove imprese nasce dunque per ragioni indipendenti dal mercato, ma sono le imprese ispirate da condizioni favorevoli di mercato, come quelle legate alla new economy, ad aver registrato maggiori capacità di sviluppo.

http://www.governo.it/sez_dossier/libro_industria/index.html

 

 

 

 

 

 

Limiti imposti ai comuni sulla videosorveglianza

Si ai controlli, purchè si rispetti

il diritto alla privacy dei cittadini

Secondo quanto precisato dal Garante per la protezione dei dati personali, gli enti locali, che intendono dotarsi di sistemi di videosorveglianza del territorio e del traffico cittadino o di telecontrollo ambientale, devono adeguare ai principi fondamentali previsti dalla legge sulla privacy anche le modalità di ripresa delle immagini. Tra le cautele da adottare, in primo luogo, vi è quella di limitare le possibilità d'ingrandimento delle riprese e il livello di dettaglio sui tratti somatici delle persone inquadrate dalle telecamere nonché quella, segnalata in passato, di non inviare le riprese alla residenza delle persone eventualmente sanzionate. Lo ha espressamente stabilito il Garante in un provvedimento nel quale si formulano una serie di osservazioni e di richieste di modifiche al testo di un regolamento approvato da un Comune per disciplinare l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza e controllo finalizzati, tra l'altro, a rilevare i flussi di traffico, a fornire informazioni sulla viabilità, a individuare le infrazioni al codice della strada nonché le situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e a dotare l'amministrazione di uno strumento attivo di protezione civile. E' pacifico, infatti, che l'installazione di sistemi di video sorveglianza presenta numerose implicazioni con la disciplina sulla riservatezza dei dati personali e l'Autorità ha già avuto l'occasione di intervenire più volte sull'argomento, essendosi ormai diffuso tra le Amministrazioni Pubbliche il ricorso a sistemi di sorveglianza elettronica sull'accesso ai centri storici (disciplinato espressamente dal regolamento governativo n° 250 / 1999), o all'installazione di telecamere che costituiscano un deterrente ad atti di vandalismo nelle zone archeologiche o alla microcriminalità nei quartieri a rischio. Nel provvedimento, il Garante ha ricordato che la legge sulla privacy, avendo recepito i principi fissati in sede comunitaria, definisce come dato personale qualsiasi informazione che permette di risalire, anche indirettamente, all'identità della persona, compresi i suoni e le immagini. La legge n°675 / 96 è dunque applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuate attraverso la videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che i dati vengano registrati in un archivio o comunicati a terzi dopo l'attività di monitoraggio. I sistemi di rilevazione devono pertanto, essere attivati in presenza di un quadro articolato di garanzie. E, non va dimenticato, le finalità perseguite dalla telesorveglianza devono, rispondere alle funzioni istituzionali demandate agli Enti Locali dalle norme nazionali, dall'ordinamento della polizia municipale o dagli statuti e dai regolamenti comunali. A queste condizioni, la videosorveglianza non necessita del consenso degli interessati in quanto la raccolta e l'utilizzazione dei dati vengono effettuate per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I sistemi installati devono rispettare le misure di sicurezza previste dalla legge sulla privacy e, in particolare, dal regolamento n° 318 / 99 riguardante le misure minime che tutte le Pubbliche Amministrazioni devono adottare per evitare i rischi di accesso non autorizzato ai dati, distruzione o perdita, anche accidentale degli stessi. Peraltro l'Ente Locale deve, altresì, assolvere l'obbligo di informare i cittadini sull'esistenza e le finalità della videosorveglianza nonché sui diritti riconosciuti dalla legge sulla privacy, per esempio mediante l'affissione di avvisi in prossimità delle telecamere o degli impianti di telecontrollo e, comunque vanno sempre rigorosamente rispettate le norme che comunque vietano il controllo a distanza nei luoghi di lavoro. Da ultimo, occorre individuare i soggetti legittimati ad accedere alla registrazioni ed indicare il soggetto o la struttura cui il cittadino si può rivolgere per esercitare i diritti di accesso alle informazioni che lo riguardano. Particolari garanzie vanno poi osservate in ordine all'analisi dei flussi di traffico ai fini delle rivelazioni statistiche.

 

SEMPRE PIU' PERSONE CHIEDONO

LA CITTADINANZA TEDESCA

L'Ufficio federale di statistica ha diffuso i dati sulle naturalizzazioni tedesche. Nel 1999, l'ultimo anno del quale sono disponibili le statistiche, 143.300 persone sono diventate cittadini della Germania, con un aumento del 34 per cento rispetto all'anno precedente. Oltre il 72 per cento delle richieste e' arrivato da persone di origine turca. La nuova legge sull'immigrazione, attiva dal 2001, rendera' piu' flessibili le regole per ottenere la cittadinanza e quindi incrementera' ancora questi dati.

http://www.faz.de

 

 

NON E' LECITO PER LE BANCHE RILEVARE

LE IMPRONTE DIGITALI DEI CLIENTI

L'utilizzo di sistemi per un'indiscriminata rivelazione delle impronte digitali all'ingresso delle banche è sproporzionato rispetto a generiche esigenze di sicurezza che si intendano perseguire, già sufficientemente assicurate da altri sistemi di controllo meno lesivi della dignità della persona. E' quanto ha stabilito l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che ha vietato ad un istituto bancario di raccogliere e utilizzare i dati acquisiti con il rilevatore di impronte digitali. L'intervento del Garante si è reso necessario dopo che alcuni cittadini hanno segnalato che nella filiale di una banca erano stati installati due diversi sistemi per controllare gli ingressi e la permanenza dei clienti nei locali dell'istituto: non solo attraverso la ripresa di immagini, ma anche mediante il rilevamento delle impronte digitali. L'Autorità, dopo aver avviato i primi accertamenti ed aver svolto un sopralluogo presso la filiale, ha richiesto ulteriori elementi all'istituto bancario riguardo alle modalità di raccolta ed utilizzo dei dati (immagini e impronte), al periodo della loro conservazione, alla loro eventuale comunicazione a terzi da autorità pubbliche e alle loro modalità di cancellazione. Dai riscontri ottenuti, è emerso che nella filiale risultavano installati due sistemi di rilevazione dei dati, consistenti l'uno in un insieme di apparecchiature video e, l'altro in un dispositivo di lettura delle impronte digitali all'ingresso della banca. Per entrambi i sistemi non veniva fornita, neanche con indicazioni sintetiche, un'adeguata informativa ai clienti sulla presenza di tali sistemi di rilevazione, sull'uso delle informazioni raccolte, sui diritti che i clienti possono esercitare sui propri dati, né tantomeno veniva posta in evidenza l'associazione tra l'immagine e l'impronta rilevate, effettuata in contemporanea nei confronti di ciascun soggetto che entrava nella banca. Nel motivare il provvedimento con il quale ha imposto alla banca il divieto di utilizzare strumenti di rilevazione delle impronte digitali, l'Autorità ha sottolineato che la raccolta indifferenziata di dati significativi, quali le impronte digitali associate alle immagini, imposta a tutti coloro che entrano in banca, clienti o meno, non può ritenersi di per sé legittimata da una generica esigenza di sicurezza, non accompagnata da elementi che evidenzino una concreta situazione di rischio. In questo modo viene ad essere violato il principio della proporzionalità tra almeno uno dei mezzi impiegati (il sistema di rilevazione delle impronte associate alle immagini) e le finalità perseguite con una raccolta di informazioni che si traduce in buona sostanza in un sacrificio sproporzionato della sfera della libertà di tutte le persone che possono legittimamente lamentare anche un rilevante pregiudizio della propria dignità personale. L'autorità ha, inoltre, invitato l'istituto bancario a rivedere l'informativa ai clienti riguardante i sistemi video, suggerendo anche una sua sintetica formulazione per quanto riguarda gli scopi per i quali i sistemi vengono impiegati, il periodo entro il quale le immagini vengono cancellate, i diritti di accesso ai propri dati da parte dei cittadini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mancano le "regole"

un rischio per la società

 

 di Luisella Nicosia, avvocato in Milano

 

Giornalista, chi era costui? La parafrasi manzoniana propone con enfasi un interrogativo al quale è ormai tempo di porre attenzione e di dare - dopo l'avvento di Internet - una risposta nuova, puntuale e precisa, frutto, magari, di una ponderata riflessione. Se è vero che la definizione classica di "giornalista" non è stata mai contenuta in alcuna legge, neppure nel contratto di categoria, e che fino a ieri era stata delineata solamente da una ricca giurisprudenza consolidatasi nel tempo, che attribuiva al giornalista il compito di raccogliere, elaborare o commentare notizie destinate a dare corpo alla "comunicazione di massa", mostra la corda, oggi, a fronte della rivoluzione tecnologica in atto e appare inadeguata a rappresentare la mutata realtà odierna. Ha ancora senso dire (Cass., 1 giugno 1998, n.5370) che il lavoro del giornalista si distingue da altre attività "per la presenza nella manifestazione del pensiero finalizzata all'informazione, di un apporto soggettivo e inventivo"? Probabilmente si, se si guarda e si pensa a mezzi di comunicazione tradizionali, come la carta stampata, la radio, la televisione che tuttora riservano al giornalista un ruolo di "mediatore" tra ciò che accade (i fatti) e il fruitore delle notizie (il lettore, l'ascoltatore o il telespettatore). Ma una simile definizione rischia di generare confusione se riferita a chi è chiamato ad operarare nella dirompente galassia dell'on-line che ha abbattuto i concetti di "spazio" e di "tempo", eliminando addirittura i confini tra comunicatore e utente. Ed è ancora fondata su solide basi la giurisprudenza che sentenzia: "può qualificarsi come giornalistica l'opera svolta a favore di editori"? E' lecito nutrire qualche dubbio, parlando di Internet e riferendosi ad una figura (quella dell'imprenditore della informazione) che nella Rete sovente non esiste. Forse il giornalista cessa di essere tale in assenza di un editore? Qualche pessimista afferma che ci ha già pensato la tumultuosa avanzata tecnologica a fare del giornalista una specie in via di estinzione. E il preteso rapporto di causa ed effetto (editore-giornalista) risulterebbe perciò superato dall'ineluttabile progredire dei tempi. Opinioni, rispettabili, ma opinioni. La realtà, malgrado le affrettate sentenze di morte, è diversa e tale da riaffermare con forza la centralità del ruolo professionale del giornalista (ruolo certificato, innanzittutto, dall'iscrizione all'Ordine) e la necessità della sua presenza nel capitolo appena aperto della cyberinformazione. Abbiamo detto, in un precedente articolo, dei vuoti normativi ancora tutti da colmare in un settore - quello dell'on line - in rapida evoluzione, nell'ambito del quale tuttavia una giurisprudenza sia pure limitata ha comunque già riconosciuto l'esistenza di "testate telematiche", implicitamente affermando la necessità di estendere all'informazione on-line (soprattutto a tutela dell'utente) le regole già codificate per l'informazione tradizionale nell'ordinamento giuridico italiano. I capisaldi di questa normativa sono la legge sulla stampa (3 febbraio 1948, n.47) e la legge sull'Ordine professionale (3 febbraio 1963, n.69). Tanto basta a rendere inaccettabile la tesi di chi, postulando un regime di assoluta anarchia, pretenderebbe di sottrarsi ad ogni vincolo di legge in piena franchigia deontologica, invocando la estraterritorialità della comunicazione via Internet. Posti questi inevitabili "paletti", rilanciata l'esigenza di una riconoscibile qualificazione professionale e della piena assunzione di responsabilità anche per chi opera nell'informazione all'interno della Rete, diventa urgente sollecitare il legislatore, dentro e fuori i confini nazionali (l'approccio europeo rappresenta un avvio positivo dell'iniziativa) per una più rigorosa regolamentazione, e una nuova definizione, dell'attività giornalistica nel web. E non va dimenticato, a questo proposito, che già da tempo la tutela della sicurezza in rete costituisce un tema di confronto politico a livello internazionale. E' del 1989 la "Raccomandazione dei ministri del Consiglio d'Europa sui computer crimes" che invitava gli stati membri ad adottare una lista "minimale" di reati, quali la frode informatica, il falso informatico, il danneggiamento di dati o programmi, l'intercettazione e l'accesso abusivi, il sabotaggio informatico. In questo contesto si pone anche una successiva "Raccomandazione dei ministri del Consiglio d'Europa sui problemi di procedura penale in tema di tecnologia dell'informazione", del 1995, che prevede specifiche misure tecniche di ricerca e di vigilanza, la cooperazione internazionale tra gestori di rete e polizia, ma anche limitazioni all'uso della crittografia e sempre più estesa sepcializzazione delle forze investigative di polizia. Non si deve quindi partire da zero. E' solo questione di dar tempo al tempo. L'esigenza di pervenire a forme di regolamentazione comune e internazionale del settore delle comunicazioni interattive è ormai molto sentita, così come quella di individuare i problemi di competenza territoriale dei giudici chiamati a decidere le controversie commerciali, di tutela dei "dominii", di tutela del diritto d'autore, di individuazione di norme più chiare in ordine alle responsabilità civili e penali dei "providers" e dei gestori dei siti Internet in relazione al materiale immesso in Rete.Una ricca casistica alla quale non può e non deve essere sottratta l'attività giornalistica. E del resto è opportuno osservare che è già abbastanza significativa la produzione di norme adottata in ogni singolo stato, a cominciare dal "Data Act" svedese del 73, a tutela della riservatezza, dal "Computer Security Act", adottato negli Stati Uniti nel 1987, per arrivare alla modifica del Codice Penale, in Germania, nel 1988, e, in Francia, nel 1990, anno in cui, in Gran Bretagna, entra in vigore il "Computer Misuse Act". I tempi incalzano, in Europa la moneta comune rafforza le prospettive di integrazione politica, la globalizzazione dell'economia genera problemi comuni a tutti i paesi e il cosiddetto villaggio globale dell'informazione è una realtà operante. La gente comunica da un continente all'altro con la posta elettronica, fa acquisti nei "negozi virtuali" sparsi in tutto il mondo pagando con la carta di credito, si fanno strada nuove forme di attività, come il "telelavoro". Tutto ciò richiede una comune politica della sicurezza delle transazioni in rete e dei dati e rende sempre più indispensabili norme internazionali e forme di autoregolamentazione dei soggetti coinvolti nella grande avventura telematica. Tra questi emerge il Giornalista, anche lui chiamato, come s'è detto, a confrontarsi in una difficile sfida, ad aggiornare le sue "leggi", il suo bagaglio professionale, a riqualificare la sua formazione in vista di una svolta che lo porta a vivere una esperienza nuova all'alba del terzo millennio. Carneade? Neppure per sogno, la metafora manzoniana è solo un espediente per guardare avanti, per innestare su un passato ricco di storia e di proficuo lavoro, una rinnovata stagione di impegno. Ma alle grandi enunciazioni di principio devono far seguito azioni concrete. Per dirla in soldoni, alle parole occorre far seguire i fatti. E' questa, del resto, la "filosofia" del progetto "Sigaro", finanziato dalla Commissione Europea con lo scopo "di analizzare e anticipare le competenze attese nei prossimi anni nel mondo del giornalismo". E le tesi sin qui esposte riassumono, nella sostanza, per quanto riguarda l'aspetto giuridico-normativo-deontologico, gli orientamenti espressi anche da giuristi ed esperti come Giusepe Corasaniti, Giancarlo Tartaglia e Gianni Faustini partecipi dello stesso progetto, promosso in Italia dall'Ente dello Spettacolo e legato ad altre tre analoghe iniziative realizzate in Francia, in Portogallo e nel Regno Unito. "Il settore del giornalismo - si legge nella nota ad illustrazione del progetto - può infatti trarre grande giovamento dalla introduzione delle nuove tecnologie dell'informazione per adattare e rinnovare le proprie strutture organizzative e gestionali al fine di contribuire a creare nuovi posti di lavoro e salvaguardare i posti esistenti". E perciò Sigaro, sviluppato utilizzando una metodologia "open and distance learning" (articolato in sei corsi: 1)-le trasformazioni della professione giornalistica; 2)-le trasformazioni della rete; 3)-le trasformazioni nel mercato dell'editoria elettronica; 4)-modelli di informazione in rete; 5)-le notizie in rete; 6)-i diritti nella rete), si "prefigge di elaborare strategie comuni di formazione tra gli organismi di categoria, le università e gli operatori del settore, al fine di tenere sotto controllo le varie componenti delle politiche del mercato del lavoro". Tant'è, torniamo all'essenza dei problemi. Abbiamo detto delle leggi "capisaldo" (1948/47 e 1963/69), ma le regole deontologiche - come osserva Tartaglia - non esauriscono il quadro normativo che è stato faticosamente costruito negli anni a garanzia dell'esercizio dell'attività giornalistica. Se la legge sulla stampa e quella sull'ordinamenrto professionale si applicano in quanto tali, automaticamente, ovunque si svolga attività di informazione e se, analogamente, le regole deontologiche, ancorchè autodeterminate, sono un riflesso di quelle leggi e quindi anch'esse automaticamente applicabili a prescindere dal mezzo tecnico usato, esistono anche norme e garanzie contenute nella contrattazione collettiva che non possono avvalersi della stessa automatica estensione a realtà produttive non rappresentate dalle parti che quelle regole hanno liberamente sottoscritto con accordi di natura privatistica. Chi operra in una redazione , con rapporto di lavoro subordinato, potrà avvalersi delle garanzie asssicurate da un ampio "ombrello" di norme - quelle che danno sostanza al contratto nazionale di lavoro giornalistico - consolidate in oltre novant'anni di confronto (la prima "convenzione d'opera giornalistica" risale al 1911) con la controparte editoriale . Minimi di stipendio, anzianità, lavoro notturno, domenicale, festivo, indennità redazionale, indennità fissa, ferie, riposi infrasettimanli, congedi matrimoniali ed altro, sono istituti contrattuali che rappresentano un solido presidio di protezione. Non basta: il rapporto subordinato, oltre a quella economica, garantisce al giornalista anche una adeguata "copertura" professionale, vincolandolo, ad un tempo, a una rigorosa osservanza di doveri derivanti da imperativi etico-morali. E' significativo, a questo proposito, che proprio il primo articolo del contratto giornalistico richiami il passaggio fondamentale della legge professionale che sancisce "come diritto inalienabile del giornalista la libertà di informazione e di critica". Una affermazione di principio volta a garantire al singolo giornalista il massimo di autonomia professionale nell'ambito di un rapporto che giuridicamente possiede i requisiti della subordinazione. Ciò vuol dire che il diritto ad informare nel rispetto della verità sostanziale dei fatti non può mai essere sacrificato sull'altare della "fedeltà" al datore di lavoro, ovvero, nel caso del giornalista, al proprio editore. C'è di più. Il contratto tutela anche l'autonomia del corpo redazionale nel suo complesso unitario, considerando che il giornale è giuridicamente definito come "opera intellettuale collettiva". E al direttore, contrattualmente investito della responsabilità di garante della correttezza e della qualità dell'informazione - ancorchè egli stesso giornalista subordinato - competono i poteri di organizzazione del lavoro, normalmente riservati alla sfera giuridica del datore di lavoro. Altre garanzie si aggiungono a quelle già descritte. Precisi vincoli sono posti, a protezione dell'autonomia di ogni singola testata, per quanto riguarda l'uso sinergico di materiale giornalistico da destinare a diverse pubblicazioni e rigorosi poteri di intervento sono riconosciuti al comitato di redazione a difesa della completezza dell'informazione. Per quanto concerne la tutela della professionalità individuale, inoltre, il contratto impone il rispetto della firma, che deve essere tolta ogniqualvolta un articolo venga modificato in assenza dell'autore o senza avere preventivamente ottenuto il suo consenso. E senza consenso del giornalista dipendente, l'editore non può cedere ad altre testate articoli scritti per il suo giornale. Infine vanno ricordate le norme contrattuali di profilo deontologico che vietano di utilizzare per fini pubblicitari articoli di giornalisti, che impongono la chiara distinzione tra messaggio pubblicitario e messaggio informativo, che obbligano al rispetto della convenzione dell'Onu del 1989 sui diritti del bambino. Tutto questo vale per il giornalista con contratto di lavoro subordinato, alle dipendenze di editori di media tradizionali che operano anche nel settore dell'editoria on-line o alle dipendenze di nuovi editori che intendono operare esclusivamente nell'editoria on-line, se in occassione del prossimo rinnovo contrattuale (come è versosimile supporre) le norme valide per la carta stampata verranno estese ai nuovi mezzi della cyberinformazione. Ma quali garanzie, quale tutela potranno avere quei giornalisti free-lance che operano, in numero sempre crescente, nella sfera del lavoro autonomo? E' un capitolo, quest'ultimo, ancora tutto da scrivere.Un po' la crisi dell'editoria, un po' la flessibilità dei nuovi media elettronici, hanno finito per restringere gli spazi del lavoro dipendente e per allargare, oltre ogni ragionevole previsione, quelli del lavoro autonomo. Una circostanza che induce a qualche preoccupazione, non già perchè la prestazione autonoma sia meno qualificata ed apprezzabile, quanto per la scarsa tutela legislativa di cui gode e per la conseguente debole difesa sindacale di cui può avvalersi. Poche norme, dunque, e pochi (o punti) riconoscimenti contrattuali. Bisogna partire perciò da questi riscontri per promuovere - come suggerisce ancora Giancarlo Tartaglia - una utile riflessione "negli orientamenti del legislatore e nelle scelte degli operatori sindacali". Qualcosa, per la verità, si è fatto e si sta facendo. La Federazione nazionale della Stampa ha incluso nella piattaforma per il prossimo rinnovo del contratto di lavoro una esplicita richiesta di regolamentazione del lavoro autonomo "in tutte le aziende individuate nell'articolo 1 del CNLG", ovvero in tutte le aziende editoriali che partecipano alla contrattazione collettiva. La nuova disciplina proposta prevede innanzittutto una "lettera di incarico" per l'attivazione di una collaborazione professionale autonoma di un giornalista, nella quale siano specificati tipo di prestazione richiesta, testata prescelta, compenso pattuito, rimborso spese, tempi di pagamento delle prestazioni, norme sull'utilizzazione del lavoro autonomo (modifiche d'articolo, giorni festivi, assicurazioni infortuni, tutela degli interessi sindacali), tariffario minimo, responsabilità civile, collegio per la conciliazione delle controversie. E' già una significativa ipotesi di lavoro per il sindacato che si preoccupa di colmare un pesante deficit di garanzie economiche e normative nel rapporto tra giornalista free-lance ed editore; ora, nelle sedi istituzionali dei giornalisti, resta da potenziare in modo incisivo l'iniziativa politica già intrapresa, per una efficace azione nell'ambito parlamentare allo scopo di sollecitare il varo di leggi tempestive e adeguate per evitare che un'altra parte consistente di indubbio "lavoro giornalistico" rischi di non trovare riferimenti normativi a causa della sua omologazione nell'ambito del lavoro autonomo tout court. Ma, in ogni caso, il lavoro autonomo giornalistico non riuscirà ad ottenere, nel rapporto con gli editori, le garanzie garantite oggi al lavoro subordinato. E perciò si renderà necessario stabilire limiti precisi tra l'una e l'altra prestazione, per impedire che specificità del lavoro dipendente siano riconosciute al lavoro autonomo. Uno dei tanti rischi da scongiurare, ad esempio, è quello derivante dal "telelavoro", una prospettiva aperta dalla possibilità offerta al giornalista di operare direttamente da un terminale installato nella propria abitazione e certamente suscettibile di ampia diffusione, viste le notevoli economie di gestione e di esercizio che consente. Bisognerà fare in modo che anche questa prestazione, ogniqualvolta ricorrano i requisiti della continuità della prestazione, della sistematicità di inserimento dell'opera giornalistica nella confezione del prodotto, venga sottoposta al vincolo di dipendenza "che nel lavoro giornalistico è pacificamente attenuato sul piano giuridico in considerazione del contenuto professionale della prestazione stessa".La sfida generata dall'avvento delle nuove tecnologie richiede innanzittutto - come s'è già detto - consapevolezza delle mutate modalità di lavoro, dell'esigenza di ripensare il ruolo del giornalista. Non più "demiurgo" nella galassia dell'informazione, ma protagonista, come tutti gli uomini del mondo, della quotidiana vicenda della vita. Con il diritto di rivendicare la sua insostituibile funzione professionale e con il dovere e la responsabilità di rispettare le regole che ne discendono.

 

 

Una legge per garantire copertura assicurativa

Libero da vincoli, senza "padroni"

chi pensa al futuro del "free lance"?

di Luisella Nicosia, avvocato

Se ti piace vivere all'aria libera, preferendo scorazzare per le strade cittadine, piuttosto che stare otto ore dietro una scrivania, allora puoi scegliere di fare il pony express. O, che so, magari l'animatore in un villaggio turistico, a divertirti e a far divertire la gente che sta in vacanza. E, per gli stessi motivi, se non trovi il posto fisso, come redattore, in un giornale e sei geloso, a un tempo, della tua autonomia, puoi decidere di fare il giornalista offrendo semplicemente la tua collaborazione a una o più testate. Importante è sapersi adattare e scegliere, comunque, un lavoro che incontri il proprio gradimento. Ma ... C'è un ma: quali protezioni esistono per simili tipi di occupazione? Chi provvederà alla copertura previdenziale, quali garanzie si potranno avere per l'assistenza sanitaria? Fino a ieri questi interrogativi parevano destinati a non avere risposta.Oggi, per fortuna, si sta aprendo qualche prospettiva, tenuto conto anche del fatto che va aumentando di anno in anno il numero di simili prestatori d'opera.Basti pensare che in meno di dodici mesi la schiera del 10%, vale a dire di questo tipo di lavoratori che devono versare il contributo alla gestione speciale dell'Istituto di Previdenza, é salita da 1.080.000 dello scorso dicembre a più di 1.365.000 a metà novembre, come indicato nell'ultima rilevazione Inps. Una collocazione occupazionale che riscuote ancora più successo in percentuale tra i più giovani e al Nord, accertato che ben il 38% degli iscritti alla gestione speciale dell'Inps ha meno di 35 anni, uno su dieci é milanese e quasi il 70% vive e lavora al Nord. Tuttavia, nell'ultimo anno, l'accelerazione più forte in questo senso si é registrata nelle regioni del Sud e del Centro.Il decreto legge, appena approvato al Senato (nonostante i voti contrari di Polo, Lega e Rifondazione comunista) e che ora si appresta a passare all'esame della Camera, noto come legge Smuraglia, introduce nel panorama normativo italiano una nuova figura di lavoratore, finora trascurata dal nostro legislatore. Per adeguare le esigenze della società al quadro normativo, finalmente viene ad avere un riconoscimento a tutti gli effetti anche la figura del lavoratore cosiddetto atipico, vale a dire di quel prestatore d'opera che, diffusosi sempre più in questo scorcio di fine millennio, presta la propria collaborazione di carattere non occasionale, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati, in modo coordinato con l'attività del committente a fronte di un corrispettivo, ma senza un vincolo di subordinazione, mentre l'ulteriore individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle prestazioni lavorative resta demandata ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Ampio spazio, dunque, viene riconosciuto alla contrattazione collettiva nell'esatta configurazione di tale rapporto di lavoro nelle diverse attività lavorative. Nel testo così come approvato dopo un iter legislativo assai travagliato, si é voluta accentuare la natura individuale e personale della prestazione, che deve essere svolta senza ricorrere all'impiego di mezzi organizzati, al fine di scongiurare un ricorso improprio a tale forma contrattuale. Al contrario, non é più richiesta l'autonomia operativa, in un primo momento configurata come requisito indispensabile.Il legislatore, peraltro, precisa chiaramente che non può in alcun modo essere imposto o previsto un orario di lavoro, salvi i casi in cui per le particolari esigenze del committente si concordi un termine per l'esecuzione di una parte specifica della prestazione pattuita. Per comprendere la rilevanza pratica che potrà avere il citato provvedimento legislativo, una volta approvato anche alla Camera, basta pensare che in tale modo vengono inserite nel nostro ordinamento norme di garanzia per lavoratori non dipendenti, resesi necessarie in virtù della rapida evoluzione del mondo del lavoro. Oggi, infatti, in tutte le professioni, sono andate acquistando sempre maggiore spazio forme di lavoro autonomo, a tutto discapito dello spazio riconosciuto al rapporto di lavoro subordinato; tanto che ormai risulta particolarmente labile la linea di demarcazione tra le diverse forme di lavoro. E' bene evidenziare subito che dall'articolo 1 del testo di legge così come varato da Palazzo Madama, si evincono gli esatti limiti e i confini di configurabilità di tale figura professionale. Peraltro, su questo punto il testo é già stato tacciato da più parti (soprattutto dalla Confindustria) di essere poco chiaro e di dare adito a grandi confusioni e dubbi, con il conseguente prevedibile aumento del contenzioso giuslavoristico. Finalmente tutti gli "atipici", in qualunque settore prestino la loro opera, hanno diritto ad essere "assunti" con un contratto dal datore di lavoro. Al rapporto di lavoro atipico ex articolo 1 della legge Smuraglia risultano applicabili gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 dello Statuto dei Lavoratori, relativi rispettivamente alla libertà di opinione, al divieto di accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro, al divieto di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, al diritto di associazione e di attività sindacale, alla nullità di qualsiasi patto o clausola discriminatoria, riconoscendo quindi anche a tale categoria di lavoratori i cosiddetti diritti sindacali: il lavoratore atipico può, in altre parole, aderire a un sindacato, organizzarsi in associazioni di categoria, partecipare alle assemblee dei dipendenti nell'azienda in cui lavora. L'articolo 1 del testo estende altresì le garanzie in tema di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni e dalla direttiva europea del '91 in materia e l'applicazione della legge n.903 del 1977 e della legge n. 125 del 1991. In tal modo il legislatore intende riconoscere anche al lavoratore non subordinato parte di quelle garanzie proprie del rapporto di lavoro subordinato, estendendo la tutela fino ad oggi assicurata con lo Statuto dei Lavoratori anche a chi per scelta o per necessità non rientra nella figura di prestatore d'opera subordinato. Nel contratto, per cui é richiesta la forma scritta, devono essere precisati necessariamente alcuni elementi: la durata del rapporto di lavoro, in ogni caso non inferiore a tre mesi (salvo che per rapporti destinati per loro natura a concludersi in un periodo di tempo inferiore - art.3), l'oggetto della prestazione, l'entità della retribuzione e i tempi dei pagamenti. Inoltre, in materia di retribuzione, deve essere rispettato il minimo previsto dal contratto collettivo del settore o comunque bisogna attenersi ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa autonoma. Qualche riserva in merito é già stata sollevata, censurando l'obbligatorietà di adeguare la retribuzione dell'"atipico" ai minimi contrattuali di un lavoratore subordinato che svolge un'attività simile, avendo quest'ultimo un quadro di riferimento diverso, a partire dall'anzianità, dai diritti e doveri e dalle responsabilità che gli fanno carico. Il lavoratore "atipico" che perde il posto di lavoro per una legittima sospensione dovuta a cause di malattia o infortunio ha comunque diritto a una copertura, secondo criteri da fissarsi dal Governo con decreto legislativo, con il quale dovrà pure assicurare la ricongiunzione di tutti i periodi contributivi. Rispetto al testo originale, é stato cancellato l'obbligo del preavviso, mentre é stato riportato l'obbligo di motivare la cessazione anticipata del rapporto. Peraltro, nel caso in cui la prestazione richiesta, che deve sempre essere coordinata con quella del datore di lavoro, sia svolta in coppia, con un unico rapporto di lavoro (cosa possibile purché ci sia il precedente consenso in proposito del committente), é stato introdotto il principio della responsabilità solidale. Viene altresì assegnato alla contrattazione collettiva la facoltà eventuale di riconoscere, alla scadenza del contratto, il diritto di prelazione al lavoratore atipico che ha già prestato la sua opera, rispetto ad altri aspiranti, nel caso di stipula di un contratto analogo da parte del committente e per lo stesso tipo di prestazione, purché il lavoratore non abbia subito fondate contestazioni circa la prestazione effettuata e la cessazione del rapporto non sia anticipata, per ragioni giustificate e obiettive. Alla contrattazione collettiva nazionale é altresì demandato il riconoscimento di un'indennità di fine rapporto, alla quale si ha diritto anche in caso di rinuncia all'esercizio del proprio diritto di precedenza. In sostanza va riconosciuto che con questa regolamentazione il nostro legislatore ha fondamentalmente riconosciuto una tutela e ha esteso delle garanzie proprie del lavoro subordinato anche a una categoria di lavoratori meno protetti, tuttavia lasciando alle parti ampio spazio per la libera determinazione del contenuto del rapporto di lavoro e delle sue caratteristiche, essendo su molti punti la regolamentazione delegata alla contrattazione collettiva. Un'assimilazione o quanto meno una coincidenza su molti punti con il lavoro subordinato che, secondo le voci più critiche pronunciatesi sul decreto Smuraglia, non ha ragione di esistere, se si considera che il lavoro atipico e quello subordinato rispondono a logiche ed esigenze diverse. Contraddizioni che si ritrovano pure nel riconoscimento del diritto per il lavoratore atipico di formazione e informazione: il lavoratore subordinato deve conoscere le vicende dell'azienda in cui lavora in quanto vi é assunto in pianta stabile e per ciò stesso le sue sorti sono strettamente legate a quelle dell'impresa; discorso che perde però significato nei riguardi dell'atipico, visto che la sua partecipazione alla vita e alle sorti dell'azienda è limitata a un determinato programma. Limite che si riscontra anche nella previsione del diritto di formazione: chi sta sul mercato del lavoro atipico viene scelto da un datore di lavoro proprio per la sua professsionalità ed esperienza e quindi non si può pensare che sia l'azienda a dover assolvere a tale compito. Nel testo così come varato al Senato sono previste pure agevolazioni fiscali per quei datori di lavoro che appronteranno progetti formativi. Quanto alla competenza per le controversie giudiziarie, questa spetta, come per il lavoro subordinato, al Pretore in funzione di giudice del lavoro. All'uopo il procedimento sarà assoggettato agli articoli 409 SS. c.p.c., con la conseguente esenzione fiscale delle relative controversie. In sede di controversia individuale, nessun valore probatorio assume la certificazione, vale a dire quel meccanismo attraverso il quale le parti certificano il rapporto di lavoro, che vale solo come elemento di valutazione. Tuttavia, in caso di accertamento giudiziale della mancata rispondenza della prestazione al dettato legislativo, viene contemplata l'automatica conversione attraverso provvedimento esecutivo, dal parasubordinato al subordinato; se l'accetamento viene compiuto dall'Ispettorato del Lavoro, l'azienda é automaticamente obbligata ad assumere a tempo indeterminato il lavoratore atipico che in realtà svolge una prestazione lavorativa propria del subordinato. Viceversa, la legge non consente di trasformare un contratto a tempo indeterminato in contratto di lavoro atipico.Molto importante, inoltre, la disposizione di legge che inserisce tra i crediti privilegiati i compensi dovuti a tutti coloro che prestano attività lavorative con carattere di continuità. Sul versante previdenziale, oltre la ricongiunzione dei periodi contributivi e la copertura nei casi di infortunio o malattia, restano valide le norme che prevedono l'iscrizione al Fondo speciale (ex 10%), la cui gestione viene però affidata a un comitato eletto dai datori di lavoro e dagli stessi iscritti al Fondo, con l'obiettivo di una maggiore omogeneizzazione previdenziale. Il contributo da versare, oggi pari al 12%, verrà successivamente determinato dal Ministero del Lavoro con decreto. Per quanto riguarda il regime fiscale, gli atipici devono rispettare lo stesso regime previsto per gli autonomi.

 

 

 

 

Diritto di cronaca e danno psicologico

Alla gogna il cronista

che viola la "privacy"?

 

E' lecito porre limiti, in un paese democratico come il nostro, alla funzione informativa esercitata dalla libera stampa? La risposta a questo interrogativo, al di fuori e al di sopra di ogni pretestuosa affermazione, non può che essere negativa. Ed è fin troppo superfluo ribadire, a sostegno del categorico giudizio, il dettato costituzionale (art.21), il rapporto tra stampa e pubblica opinione e gli argomenti che attengono, più in generale, al diritto di informare del giornalista e al diritto ad essere informato (o, se si vuole, di accedere all'informazione) del cittadino. La premessa appare indispensabile per introdurre il discorso sulla responsabilità del cronista e, a un tempo, sui rischi che incombono sulla testa di chi diventa, volente o nolente, protagonista della cronaca e, quindi, tout court, dell'informazione. Il giornalista, si sa, è vincolato a un codice deontologico e subisce i limiti imposti dalla legge a quello che viene comunemente definito il "diritto di cronaca", che per essere esercitato legittimamente deve rispondere ai noti criteri fissati dalla Cassazione (sez. 5^ 16 dicembre 1983, Coppola) : ovvero che la notizia pubblicata sia vera, che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti in relazione alla loro rilevanza, che, infine, siano rispettati i limiti in cui tale interesse sussite e l'informazione sia mantenuta in un quadro di obiettività. Oltre questo nessuno può pretendere di imbavagliare l'informazione. E tuttavia ocorre tenere nella debita considerazione l'evoluzione del pensiero giuridico (e della dottrina) che, nell'arco di un decennio, hanno introdotto una nuova sensibilità sociale, alla quale è giusto richiamare l'attenzione e lo scrupolo del giornalista quotidianamente impegnato nella professione attiva. L'occasione è offerta da un saggio ("Danno psicologico e attività giornalistica") scritto da Renato Voltolin, psicologo e psicoterapeuta, pubblicato in questi giorni nei Quaderni di psicologia giuridica editi dallo Studio di psicologia forense e assistenza giudiziaria di Milano. Voltolin avverte, in una nota di introduzione, che "l'attività giornalistica" assume "una tale importanza sociale da rendere ineludibile l'esigenza che essa tenga in conto i diritti della persona e che ne venga disvelato e denunciato ogni esercizio illegittimo". E passa quindi all'argomento centrale, la "violazione della privacy" che "fa parte della più ampia categoria del danno psicologico". Cosa si intende per danno psicologico? L'introduzione del concetto relativo in ambito giuridico - spiega l'autore - è conseguenza del fatto che la giurisprudenza ha riconosciuto che un atto lesivo, oltre che produrre un danno patrimoniale o provocare una sofferenza psicologica (danno morale), può produrre anche un danno durevole alla salute fisico-psichica (danno biologico) e che tale danno è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza patrimoniale. "La Giurisprudenza ha inoltre ammesso che il danno biologico possa verificarsi anche in assenza di un danno organico , come conseguenza, cioé, di una violenza puramente psicologica. La componente psichica di tale danno alla salute è stata definita, appunto, come "danno psicologico", che può essere considerato , in rapporto al danno biologico, come una sorta di sottospecie". "E il danno da violazione della privacy - prosegue Voltolin - è il tipico danno psicologico correlabile alla attività del giornalista; esso si verifica quando quest'ultima travalica il mero diritto di cronaca per andare ad intrudere illegittimamente nella sfera della privacy e dell'intimità del soggetto". Chiarito il concetto di "violazione", che trascende, nella nuova accezione introdotta in ambito psicologico, e fatta propria dall'autore, "la connotazione che ne dà l'ordinamento giuridico" e che investe quindi una sfera più ampia, assimilabile a quell'insieme di attributi personologici che siamo soliti definire in termini di status, ruolo, immagine pubblica, Voltolin si sofferma sulla "determinazione della privacy", sulle varie e diverse sensibilità personali che ne definiscono l'area, sul delicato equilibrio dinamico e strutturale tra i vari aspetti della personalità che risultano colpiti da una indebita intrusione esterna. "Se non tenessimo conto del significato psicologico della violazione - scrive - e di come questa sia aggravata da tutta una serie di significati simbolici, non esisterebbe nemmeno il concetto stesso di danno psicologico, ma solo quello di danno biologico misurabile in termini di invalidità fisica permanente. A questo punto possiamo tentare di mettere insieme, di organizzare in un discorso coerente, gli elementi esposti finora". "Sono partito dal concetto di violazione - aggiunge ancora l'autore del saggio - cercando di determinare lo spazio, l'area, il perimetro superando il quale ha luogo una vera e propria intrusione nella privacy del soggetto. Ho poi considerato i motivi per cui tale intrusione viene "sofferta" dal soggetto come un attacco, una violenza alla propria personalità. Ne è emerso un particolare tipo di sofferenza psichica determinata da un vissuto di intrusività, di esposizione forzata della propria intimità che può arrivare ad essere percepito come una vera e propria "lesione psicologica". Tale sofferenza da violazione, che l'attuale evoluzione giurisprudenziale sembra consentire di definire, in caso di esito durevole o permanente, in termini di danno alla salute psicofisica e da rubricare sotto la voce "danno psicologico" imputabile ad un preciso soggetto-agente, può essere considerato il pregiudizio più tipico provocato dalla attività giornalistica nella sfera del privato". Ma - lamenta Voltolin - l'eccessiva prudenza con la quale si muove il legislatore nel caso della attività giornalistica, sia pure tenendo conto delle ragioni politiche ed ideologiche diffuse nell'opinione pubblica, è senza dubbio eccessiva. E il dettato della recente legge 31.12.1996 n.675 è, a questo proposito,alquanto significativo. Infatti, dopo la solenne enunciazione dell'art.1, laddove si afferma di voler garantire "il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale", e dopo aver sancito negli artt. 11 e 22 la ineludibilità del consenso del cittadino, pretendendo anche che questo sia espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, consente negli artt. 20 e 25 che tale consenso non sia richiesto se si tratta di esercizio della professione di giornalista, fatti salvi esclusivamente i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art.25). Sul filo di un approccio rigorosamente scientifico atto a valutare la gravità del danno psicologico, l'autore del saggio formula poi una serie di ipotesi normative fortemente limitative e penalizzanti per l'attività del giornalista. Ipotesi francamente inaccettabili, se si considera che arriva ad auspicare (ecco il perchè della nostra premessa iniziale) obblighi di risarcimento anche quando (pur ritenuta legittima, perchè giustificata da "un interesse collettivo comunque prevalente"), l'informazione provocasse una sofferenza nel soggetto. Perchè, si chiede ancora Voltolin, la privacy è di così difficile tutela? Egli intravvede una "strana connivenza" tra pubblico e stampa, fondata su una ambiguità che occorre poter chiarire per non acconsentire ad un abuso troppo evidente e ingiusto. La tolleranza o, addirittura, un atteggiamento assolutorio o permissivo da parte del pubblico nei confronti della violazione della privacy sarebbero di natura "remuneratoria" per il servizio che la stampa fa a sua volta al pubblico dei lettori intesi come "categoria" di cui prendere pubblicamente le parti. "Ma vi sono anche altre motivazioni - precisa l'autore - questa volta non affatto legate all'interesse collettivo, ma imputabili sia alla personalità del giornalista, che approfitta del credito concessogli per soddisfare tendenze psicologiche "perverse", sia alla complicità del pubblico al quale tali tendenze non sono affatto estranee. Si tratta quindi di tendenze "perverse" socialmente diffuse: quali voyerismo, aggressività, desiderio di vendetta, desiderio di esercitare un controllo e un condizionamento altrimenti impossibili". Non sono certamente da escludere anche interessi conservatori, moralistici, classisti, cioè di natura politico-sociologica, ma Voltolin si dice convinto che "i desideri inconsci di natura infantile e perversa (nel senso psicoanalitico del termine) costituiscano fattori rilevanti che ostacolano la realizzazione di una effettiva democratica, legittima tutela della privacy individuale". Dunque le difficoltà a perseguire legalmente e a sanzionare l'esercizio illegittimo della attività giornalistica, sono dovute più a resistenze di natura psicologica che a carenze legislative. Concludendo la propria indagine, l'autore indica una possibile casistica del danno psicologico sia in termini di estensione che di gravità (riferito all'attività lavorativa, all'area della creatività, a quella dell'educazione - per i minori -alla vita di relazione sociale, alla sfera affettiva, alla vita sessuale, all'equilibrio umorale) e passa infine al problema della quantificazione del danno, "un vero e proprio scoglio - afferma - contro cui rischia di naufragare ogni garanzia di tutela in termini di risarcimento". Altri temi, questi ultimi, che meritano attenzione e qualche opportuna puntualizzazione. Ma non pare questa (per ovvii limiti di spazio) la sede idonea ad una serrata controdeduzione, ancorchè sorretta da argomentazioni di fondata natura giuridica. Resta, comunque, l'interesse per un assunto complessivo di rilevante attualità che può costituire ( al di là di ogni estremizzazione) la base di partenza per un dibattito proficuo e per una opportuna presa di coscienza, da parte dei giornalisti, della evoluzione in atto nella realtà sociale nella quale si trovano ad operare.

 

 

Lesione dell'onore e della reputazione

la diffamazione a danno di un uomo politico.

Con sentenza del 12.07.1999 il Tribunale di Roma ha stabilito che: la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'altrui onore e reputazione può considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, solo se ricorrono le condizioni fissate dalla Cassazione, vale a dire la veridicità oggettiva della notizia, il pubblico interesse alla divulgazione della stessa e la continenza delle espressioni utilizzate. Nel caso affrontato, il Giudice di merito, a cui si era rivolto un uomo politico, ha condannato un'agenzia di stampa ed il suo direttore al risarcimento del danno cagionato ad un noto politico, attraverso la diffusione di "pezzi" nei quali lo stesso era ingiustamente accusato di essere coinvolto nell'inchiesta giudiziaria relativa ai fondi neri del Sisde, attraverso la divulgazione di notizie false.

L'agenzia di stampa, infatti, aveva riferito che, nel corso di un'inchiesta relativa ai fondi neri del Sisde, sarebbero emersi gravi elementi di accusa a carico di un noto uomo politico, già ministro della Repubblica; e la notizia, successivamente ripresa con grande evidenza da tutta la stampa nazionale, aveva comportato un grande pregiudizio all'onore e alla reputazione del soggetto offeso.

Il tribunale di Roma riteneva pertanto la domanda svolta fondata e meritevole di accoglimento, essendo noto che, qualora il fatto non sia stato già valutato in sede penale, il Giudice Civile deve svolgere un accertamento preordinato alla verifica dell'esistenza dei presupposti della responsabilità ed in definitiva di un danno risarcibile, presupposti che si possono ravvisare nella consapevole diffusione del fatto lesivo dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, nel danno e nel discredito che ne è derivato a quest'ultimo, nella esistenza di un nesso di adeguata casualità tra la condotta e l'evento.

E' altresì noto che l'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero trova fondamento nell'art.21 Cost., e può porsi talvolta in contrasto con la sfera della persona, recando pregiudizio alla sua riservatezza o alla sua reputazione.

Al fine di risolvere il conflitto tra le due posizioni, entrambe tutelate dall'ordinamento, la giurisprudenza ha da tempo elaborato una serie di principi, che consentono il giusto bilanciamento degli interessi coinvolti: in particolare, il diritto alla riservatezza e/o all'integrità della propria reputazione, quali diritti personalissimi, cedono il passo all'interesse generale a conoscere gli avvenimenti accaduti ovvero le opinioni o valutazioni critiche espresse su di essi, purché ricorrano determinate rigorose condizioni.

La sentenza in esame applica i principi tenuti a suo tempo a battesimo dalla Cassazione (18 ottobre 1984, n.5259), ormai noti come il decalogo del giornalista, secondo i quali il diritto di cronaca, nel potenziale conflitto con le norme dettate a tutela dell'altrui reputazione, deve rispettare i canoni della verità, dell'interesse pubblico e della continenza.

Con specifico riferimento alla cronaca giudiziaria, va rilevato che la valutazione da compiersi deve porre attenzione esclusivamente al momento in cui è stata pubblicata la notizia, senza che possano avere rilievo in alcun modo gli accadimenti che siano eventualmente intervenuti in data successiva. Se infatti il reato di diffamazione si consuma in occasione della stampa e della pubblicazione, è evidente che le circostanze che escludono l'illiceità del fatto devono esistere ed essere apprezzate in tale momento, senza possibilità di confrontarle con gli ulteriori sviluppi delle indagini in corso ovvero con l'esito finale del procedimento giudiziario a carico del danneggiato.

In tale quadro, è dunque sicuramente legittima la narrazione anche di fatti che rechino discredito all'onore ed alla reputazione della parte offesa, purché tuttavia tali fatti trovino effettiva e sostanziale ragione nelle accuse formulate da fonte privata o pubblica (e riportata in sede di denuncia, querela, o rapporto di p.g., ecc.), o siano comunque collegati a provvedimenti assunti a carico del soggetto (arresto, fermo, altri provvedimenti di custodia, ecc.), ovvero ad atti procedimentali che diano ulteriore impulso al giudizio in corso (richiesta di rinvio a giudizio, decreto che dispone il giudizio, ecc.).

E' noto che, in tali casi, il rispetto della presunzione di non colpevolezza che costituzionalmente assiste l'indagato o l'imputato, deve essere necessariamente contemperato con l'interesse generale di cui la collettività è portatrice, a ricevere ogni tempestiva informazione sugli eventi criminosi, o presunti tali, che si sono verificati. In tale caso il legittimo esercizio del diritto di cronaca (conforme ai parametri sopra esposti) non può non prevalere sulla posizione personale di cui è titolare l'interessato.

Il giudicante, nell'accordare un risarcimento del danno non patrimoniale, previsto dalla legge (art.2059 c.c. e 185 c.p.), quantificato in centocinquanta milioni di lire, ha considerato, fra gli altri elementi, l'ampio spettro di diffusione della notizia, il particolare clamore conseguente alla diffusione della stessa, la posizione di notevole rilievo politico rivestita dal danneggiato, la perdita di considerazione subita, l'intrinseca sofferenza morale patita, gli inevitabili dubbi che dalla pubblicazione derivano circa la sua correttezza e moralità (il carattere equitativo del criterio utilizzato per la determinazione del danno non patrimoniale ha in passato indotto la giurisprudenza a pericolose oscillazioni).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali obblighi per l'imprenditore

che assume gli apprendisti

Si tratta di uno speciale rapporto di lavoro in base al quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. Per poter godere dei benefici contributivi (che sono molto ampi per l'azienda) è obbligatorio far partecipare l'apprendista - anche ai sensi delle intervenute modifiche legislative note come legge Treu n. 196/97, a far data dal 19.7.98 - a iniziative di formazione esterne all'azienda o al luogo di lavoro (ciò significa che l'apprendista deve partecipare ai corsi organizzati dalla Regione). Sul posto di lavoro invece l'apprendista è seguito da un tutor, il quale può fare formazione al giovane. Nell'apprendistato, l'obbligo di impartire un insegnamento si accompagna all'effettuazione di una prestazione lavorativa (seppur limitata) e alla corresponsione di una vera e propria retribuzione.Chiunque può assumere apprendisti, in tutti i settori di attività. Va tenuto presente che, mentre prima della legge Treu l'età per diventare apprendisti era compresa tra i 15 e i 20 anni (ciò significa che il giovane doveva essere in regola con 9 anni di scuola obbligatoria, ora l'età massima è fissata a 24 anni, con alcune importanti eccezioni: 26 anni se le assunzioni intervengono nelle aree svantaggiate o se il giovane è portatore di handicap; 28 anni se il giovane è portatore di handicap e l'assunzione avviene in aree svantaggiate; 29 anni nel settore artigiano per le alte qualifiche individuate dal CCNL. L'età minima rimane fissata a 15 anni, ma dal momento in cui la scuola dell'obbligo avrà una durata totale di dieci anni, sarà innalzata ai 16 anni. Per l'assunzione occorre ottenere la preventiva autorizzazione da parte del competente servizio ispezioni del lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro (richiesta che deve contenere con precisione le indicazioni relative alle condizioni della prestazione richiesta dagli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti, la qualifica al termine del rapporto) e il giovane l'apprendista si dve sottoporre a visita medica, per accertarne l'idoneità al lavoro per il quale deve essere assunto. Se l'esito è positivo, l'apprendista entra felicemente in azienda.In ogni caso, l'apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni (5 per il settore artigiano) e la retribuzione, ridotta rispetto a uno stesso livello di inquadramento negli altri contratti, cresce però gradualmente nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia

Avvocato ed iscrizione

all'albo professionale

Pubblichiamo di seguito il testo integrale di una circolare diramata il 14 marzo scorso dal Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni (Ufficio VII) e diretta a tutti i Consigli Nazionali sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso. Tra gli altri anche a quello degli avvocati. La circolare concerne la interpretazione dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 - requisiti per l'iscrizione negli albi professionali - residenza - domicilio professionale.

Poiché sono giunti a questo Ufficio richieste in merito all'interpretazione da dare all'art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 - ferma restando l'autonomia dei Consigli Nazionali in indirizzo nell'interpretazione delle norme di legge -, si ritiene opportuno osservare quanto segue. Preliminarmente si deve rilevare che l'art. 16 della L. n. 526/99, pur facendo parte della 'legge comunitaria' - che recependo alcune direttive comunitarie, fissa alcuni principi generali e attribuisce al Governo la delega ad emanare i successivi decreti legislativi - non trova riferimenti in direttive specifiche e, quindi, per la sua attuazione non è necessario attendere l'emanazione di un apposito decreto legislativo. L'immediata precettività della norma pone problemi a livello interpretativo, poiché, disponendo che "per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza", sembra non prevedere differenze tra cittadini italiani e cittadini stranieri appartenenti a Stati facenti parte dell'Unione Europea. A parere di questo Ufficio, la ratio della norma è senz'altro quella di svincolare la facoltà di iscrizione all'albo dalla residenza dell'interessato. Il tenore letterale del citato art. 16 non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea. Peraltro, mantenere il requisito della residenza per i cittadini italiani non sembra giustificato neanche sotto il profilo del potere di vigilanza attribuito al Consiglio dell'Ordine o del Collegio. Vi è chi sostiene che l'Organo professionale potrebbe svolgere meglio il suo potere di vigilanza se l'iscritto fosse residente nell'ambito territoriale ove ha sede l'Ordine o il Collegio. Ma tale argomentazione non appare fondata, poiché l'iscritto può svolgere la sua attività ovunque (nel territorio nazionale) e, quindi, i compiti di vigilanza possono essere meglio svolti dal Consiglio che ha sede nel luogo ove l'iscritto ha la sede professionale anziché nel luogo ove l'iscritto è residente ma che non costituisce la sede principale dei suoi affari. E' nello studio professionale, infatti, che il professionista svolge la sua attività e ciò rileva sotto l'aspetto della vigilanza. Quindi, è il Consiglio dell'Ordine o del Collegio che ha sede in tale ambito territoriale che può meglio svolgere i suoi compiti istituzionali. Peraltro, escludendo che l'art. 16 possa applicarsi anche agli italiani si creerebbero ingiustificate disparità di trattamento, in quanto allo straniero che, ad esempio, stabilisse il suo domicilio professionale a Parma sarebbe consentito di risiedere a Parigi, mentre il professionista italiano che svolgesse la sua attività a Parma dovrebbe obbligatoriamente risiedere nella stessa città. Alla luce delle argomentazioni che precedono questo Ufficio ritiene che il citato art. 16 della l. n. 526/99 debba essere applicato sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea. Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza.

Il Direttore dell'Ufficio Cons. Stefano Racheli

 

 

 

L'imprenditoria al femminile

ecco la legge che la favorisce

 

LEGGE 215/1992 a favore dell' imprenditorialità femminile

Riferimenti legislativi

* Legge n. 215 del 25 febbraio 1992, pubblicata sulla G.U. n. 56 del 7 marzo 1992

* Decreto ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996 pubblicato sul supplemento ordinario n. 87/L della G.U. n. 95 del 24 aprile 1997

* Decreto del 20 dicembre 1996 pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 1997

Territori di applicazione: tutto il territorio nazionale.

Iniziative ammissibili: nuove iniziative e acquisto di attività preesistenti nei seguenti settori: 1.produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria; 2.fornitura di servizi in tutti i settori; 3.turismo; 4.commercio.

Destinatari: società che abbiano i seguenti requisiti: 1.costituzione successiva al 23 marzo 1992; 2.gestione prevalentemente femminile ovvero: per le ditte individuali il titolare deve essere donna; per le societö di persone e le cooperative deve esserci una maggioranza numerica di donne non inferiore al 60%; per le società di capitale le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti almeno per i 2/3 da donne; 3. dimensione piccola ovvero: massimo 50 dipendenti; non pi’ di 5 milioni di ECU (pari a L 10.006.800.000) di fatturato annuo, oppure non pi’ di 2 milioni di ECU (pari a L. 4.002.720.000) di attivo in stato patrimoniale. 4. Le società, infine, non debbono far capo a una o più imprese che non possiedano i requisiti di cui sopra. Le tipologie di società ammissibili sono : società in nome collettivo (snc), società semplice (ss) , società in accomandita semplice (sas), società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) , società per azioni (s.p.a.) , società a responsabilità limitata (s.r.l.) , società cooperative. Sono escluse le società di fatto, mentre sono ammesse le ditte individuali.

Agevolazioni. Le agevolazioni comprendono incentivi finanziari cos" articolati: agevolazioni finanziarie per l'investimento sotto forma di contributi a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato nei limiti fissati dall'Unione Europea in termini di equivalente sovvenzione. I massimali di agevolazione variano, in termini di equivalente sovvenzione, a seconda dei territori di applicazione: nei territori dell'obiettivo 1 sono compresi tra il 65 ed il 40%; nelle altre zone sono pari al 20 o al 15%. Il contributo a fondo perduto non pu÷ comunque superare il 60% della spesa ammissibile nelle zone pi’ svantaggiate ed il 50% nelle altre zone; inoltre, nel caso in cui sia pi’ vantaggiosa l'applicazione della formula de minimis1, ¶ possibile optare per quest'ultima. Il finanziamento a tasso agevolato non pu÷ essere superiore a 300 milioni di lire.

* In alternativa al contributo a fondo perduto ¶ possibile usufruire di un credito di imposta in misura ad esso equivalente.

* Agevolazioni finanziarie per la gestione consistenti in un contributo a fondo perduto per l'acquisto di servizi pari al 40 o al 30% del valore dei servizi ammessi alle agevolazioni, in funzione della tipologia del territorio.

Il totale delle agevolazioni non può superare l'80% della spesa ammissibile.

Presentazione domanda. La domanda, predisposta secondo lo schema previsto dal regolamento, va spedita a: 1.Ministero dell'Industria, Direzione Generale della Produzione Industriale, Divisione II, Via Molise n. 2 00187 Roma, 2.Regione nella quale è ubicata l'iniziativa, 3.Istituto di credito abilitato (se è stato richiesto il finanziamento a tasso agevolato). Alla domanda vanno allegati, oltre alla descrizione dettagliata dell'iniziativa ed alla scheda di notizie sull'idea d'impresa alcuni documenti tecnico-legali. Le domande devono essere presentate entro il 23 giugno 1997 per il 1997 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Iter procedurale. Il Ministero dell'Industria istruisce le domande pervenute verificandone la completezza della documentazione, la conformitö ai requisiti di legge della documentazione presentata e delle societö proponenti e la validitö tecnico-economica del progetto.Le domande ritenute ammissibili sono selezionate in base all'applicazione di specifici criteri ai quali corrispondono altrettanti punteggi. Ci÷ consentirö di pervenire ad una graduatoria che, qualora le disponibilitö finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste, renderö possibile l'attribuzione dei fondi.Il Ministero dell'Industria, sentito il parere del Comitato per l'Imprenditoria Femminile costituito ad hoc al suo interno, delibera l'ammissione delle domande determinando l'ammontare delle agevolazioni. Dal termine di presentazione delle domande alla loro approvazione trascorrono non pi’ di 120 giorni per il 1997, mentre per gli anni successivi il Ministero dell'Industria provvede entro il 30 aprile di ciascun anno all'approvazione delle domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Punti d'informazione. E' possibile avere maggiori informazioni rivolgendosi: IPI - Istituto di Promozione Industriale - Viale Marcello Pilsudski 124, 00197 Roma, Tel 06/809721.

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnologia nella professione forense

Associato nello studio on line

così opera l'avvocato virtuale

L'anno Duemila è iniziato all'insegna del trionfo (annunciato) dell'informazione interattiva . Un fenomeno che ha completamente innovato la società, non solo nell'ambito strettamente tecnico della comunicazione e dei mass-media, ma ai più svariati livelli. Si sta infatti assistendo in questi mesi a una corsa sfrenata ai domain name, all'accaparramento di uno spazio nel fantastico web (fino a qualche mese fa visto da molti come un'entità incomprensibile e astrusa). Anche in Italia, dunque, ci troviamo di fronte al diffondersi di un grande interesse per Internet, difficilmente preventivabile in così ampia misura, pure nel mondo forense: non c'è da stupirsi dunque se, nel giro di pochi mesi, sono sorti come funghi nuovi siti giuridici, parecchi dei quali peraltro molto aggiornati e ben fatti graficamente, gestiti direttamente da avvocati o da magistrati. Si tratta di un mondo completamente nuovo, dalle mille risorse, in grado di offrire risorse inaspettate, di risolvere questioni spinose, di supportare l'esperto nella ricerca, di dare un contributo assai valido al confronto e alla dialettica, di costituire una opportunità unica di aggiornamento (importantissimo per il professionista del diritto) in tempo reale. Nasce un modo completamente nuovo di vivere e fare il diritto: oggi ci si può tenere aggiornati sulle nuove tendenze della giurisprudenza e della dottrina, sugli appuntamenti di rilievo proposti qua e là in Italia e all'estero, anche senza essere costretti a spendere capitali in abbonamenti a tante riviste di settore. Al contempo, anche il profano può facilmente attingere da queste fonti (più o meno attendibili, peraltro), ricevendo utili consigli dai naviganti della rete. E diventa estremamente più facile instaurare rapporti (telematici) con colleghi e corrispondenti anche interagendo nelle varie mailing list di diritto civile, di diritto penale, di diritto amministrativo, di diritto comunitario . Non solo, per tutti i professionisti del Foro diventa più facile farsi conoscere dai potenziali "clienti", sempre tenendo presenti quelli che sono i limiti posti dal codice deontologico, recentemente modificato proprio per fare fronte alla nuova realtà di Internet (sì al sito personale dove elencare le proprie professionalità e campi di specializzazione, no a pareri e consulti direttamente on line dietro cui potrebbe ravvisarsi un illecito accaparramento di clientela). Insomma, si tratta di una realtà in continuo divenire, dove nessuno lesina aiuti e collaborazioni e dove ogni sito giuridico ne richiama tanti altri, come un'autentica scatola cinese. C'è chi addirittura parla di avvocato virtuale, intendendo in tal modo creare uno spazio dove più avvocati possano discutere, privatamente, dei propri problemi, collaborare attivamente senza essersi mai incontrati, scambiarsi pratiche legali, costituendo uno studio associato che operi solo tramite strumenti telematici e realizzando una proficua collaborazione. Certo, i problemi in un discorso del genere, non mancano e non sono facilmente risolvibili, allo stato attuale: basti pensare alla natura fiduciaria del rapporto con il cliente (necessariamente superata nel contatto via web) o alla regolarizzazione degli aspetti economici dei rapporti di collaborazione (non risulta sempre facile la quantificazione dell'apporto di ciascuno nella pratica risolta). E' comunque pacifico, già da adesso, riconoscere che, al di là di ogni legittima ritrosia e reticenza, internet apporta agli operatori del diritto grandi facilitazioni, consentendo impensabile velocità nelle comunicazioni e possibilità di agire anche da luoghi non deputati specificamente allo svolgimento dell'attività forense (e quindi anche di fruire di tale attività senza spostarsi da casa), con notevole miglioramento della qualità della vita. Per tutti una semplice e più diretta acquisizione di nuove conoscenze in tempi e modi ridotti. Tenendo presente che, almeno allo stato attuale, la professione forense non può essere comunque completamente trasfigurata in una realtà totalmente on line e che internet svolge e svolgerà sempre più nel prossimo futuro un ruolo fondamentale senza avere la pretesa di sostituirsi alla realtà, ma attraverso utili sinergie: già oggi nessuno più si stupisce di tenere i contatti con il proprio avvocato tramite e-mail da un capo all'altro del mondo.

 

 

 

Addio corse con i capelli al vento

Dal 30 marzo tutti con il casco

(anche chi viaggia in motorino)

E' arrivato il momento di indossare il casco. Chi va in motorino dal 30 marzo ha dovuto rinunciare ai capelli al vento: la nuova legge e' entrata in vigore il 31 gennaio e doveva addirittura essere resa operativa a meta' febbraio, ma i tempi di pubblicazione del decreto sono stati piu' lunghi del previsto. C'é ancora chi trasgredisce? I primi riscontri dicono che gl italiani su due ruote si sono messi in regola con la legge, in grande maggioranza. Tuttavia, se ancora non lo avete, il casco da comprare - sappiatelo - deve essere omologato (fate attenzione all'apposita etichetta di omologazione europea). E' molto importante provarlo con cura. Il casco non deve essere troppo largo o eccessivamente stretto. Un espediente e' provare a muoverlo avanti e indietro. Se si muove va scelta la misura inferiore. Per venire incontro al portafoglio di molti scooteristi, alcune istituzioni e amministrazioni locali stanno incentivando la "rottamazione" dei caschi vecchi con buoni in denaro per acquistarne nuovi. Le case che li producono sono pronte da tempo e mettono a disposizione modelli di vario tipo. Da quelli destinati al pubblico femminile, con un'ampia visiera e spazio nel retro per raccogliere i capelli, a quelli a sgancio rapido e visiera antigraffio, a quelli con la calotta esterna rivestita in pelle. Inddossare il casco, dunque, non sarà un sacrificio. Anzi...

 

 

 

 

 

 

 

Una sorta di decalogo suggerito dall'Isvap

Ecco le regole che garantiscono

chi sceglie la polizza "on-line"

L'istituto per la sorveglianza delle società assicuratrici (Isvap) ha elaborato una sorta di decalogo destinato a quanti - invitati da prezzi vantaggiosamente concorrenziali, ma anche dalla possibilità di scegliere tra un numero più vasto di operatori - desiderino stipulare una polizza di assicurazione on line, senza dovere subire delusioni o incorrere in spiacevoli sorprese (truffe e "bidoni" compresi). Ecco le raccomandazioni messe a punto dall'Isvap. Innanzitutto, prima di sottoscrivere la polizza, se si hanno dubbi, è opportuno prendere contatto direttamente con gli esperti dell'istituto per avere conferma dell'abilitazione degli operatori in rete. In secondo luogo, occorre leggere attentamente la nota informativa posta in calce sulla polizza prima di firmare e verificare, ad un tempo, le condizioni della stessa. In terzo luogo, è bene controllare la legge applicabile al contratto, verificare gli estremi dell'agente o broker, del sito contattato e considerare le difficoltà di eventuali controversie con compagnie estere. Da ultimo, è meglio evitare stipule con imprese estere non ammesse all'esercizio in Italia. Infine, è necessario per tutti attendere il certificato e il contrassegno assicurativo nel caso delle Rc auto. Per avere certezza circa l'effettiva identità dell'impresa è possibile, inoltre, seguire una precisa procedura: 1) telefonare all'ISVAP (06 42133.1: servizioa ssicurazione persone per informazioni sulle imprese vita; servizio assicurazione danni per informazioni sulle imprese che esercitano i rami danni); 2) consultare l'elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia, pubblicato trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 3)consultare gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia. Peraltro, come si accennava più sopra, è meglio evitare di stipulare polizze di assicurazione con imprese estere non ammesse all'esercizio dell'attività in Italia: in tale ipotesi, infatti, si potrebbe rischiare di acquistare coperture non conformi alle disposizioni legislative italiane, soprattutto a quelle che regolano la responsabilità civile auto e di infrangere, senza volerlo, norme fiscali o assicurative. Ancora, è sempre prudente, prima di stipulare il contratto, leggere attentamente la nota informativa disponibile sul sito, che fornisce indicazioni sull'impresa e sul prodotto. La nota informativa deve essere trasmessa dall'impresa, prima della conclusione del contratto, su carta o in formato elettronico immagazzinabile su supporto duraturo (floppy-disk, CD, disco rigido del computer.....); leggendo tale nota, si può facilmente capire quale risulta essere nel caso di specie la legge applicabile al contratto, vale a dire la legge che ogni giudice, indipendentemente dal fatto di essere italiano o straniero, applicherà in caso di controversia. Se la legge non è quella italiana e non si conosce bene la legge straniera che l'impresa propone di scegliere, si possono incontrare maggiori difficoltà e sicuramente costi più rilevanti nel caso ci si trovi a dover affrontare un eventuale contenzioso. E' opportuno in questa sede ricordare che, tra l'altro, l'ISVAP è competente ad esaminare i reclami degli assicurati solo se la legge applicabile al contratto è quella italiana. Non bisogna dimenticare che esiste la concreta possibilità, da verificare nella nota informativa, che in caso di controversia con una compagnia estera la competenza sia attribuita ad un giudice straniero, con la conseguenza di dover sostenere i maggiori disagi connessi allo svolgimento del giudizio all'estero. Quindi, prima di firmare il contratto leggete sempre attentamente tutte le condizioni di polizza disponibili sul sito e controllate attentamente quale è il momento di decorrenza della copertura assicurativa. Il contratto deve essere comunque consegnato su carta e, nel caso di assicurazioni R.c. auto ed oltre al contratto, devono essere rilasciati dall'impresa, in originale, il contrassegno e il certificato assicurativo entro 5 giorni dal pagamento del premio. Nella attesa di ricevere quei documenti, per evitare contravvenzioni, occorre applicare sul veicolo la ricevuta di pagamento del premio che l'assicuratore è obbligato a rilasciare tempestivamente. Da ultimo, è meglio sapere che anche se si contatta il sito di un agente o di un broker assicurativo, è sempre possibile verificare sul sito gli estremi della sua iscrizione all'albo agenti o all'albo broker, mentre in caso di dubbio ci si può rivolgere all'ISVAP (06/42133.1 Sezione Agenti o Sezione Mediatori di assicurazione). (Luis.Nic.)

 

 

 

Patente, il duplicato

arriva a domicilio

Il Ministro dei Trasporti ha annunciato che da febbraio sara' operativa la norma che prevede l'invio a domicilio del duplicato della patente o della carta di circolazione. Bastera' recarsi al piu' vicino posto di polizia per sporgere denuncia e verra' rilasciato un documento sostitutivo per la circolazione. La comunicazione tra forze di polizia e la Motorizzazione sara' automatica e quest'ultima provvedera' a far recapitare per posta a casa dell'interessato il duplicato del documento smarrito. Il nuovo provvedimento consentira' una riduzione dei tempi e dei costi.

http://www.governo.it/sez_campagne/riforma_pa/patente.html

 

 

 

 

 

IL DECRETO ANTI-INTERESSI USURARI

Benefici per tremila miliardi

a chi ha contratto mutui a tassi alti

Ecco il testo del decreto contro i mutui usurari varato dal governo, che porta benefici per 2500/3000 miliardi a chi ha contratto mutui con tassi troppo alti. In considerazione della forte riduzione dei tassi intervenuta a partire dal 1998, dal 2 gennaio 2001, e' previsto un "tasso di sostituzione" per gli interessi a tasso fisso piu' elevato. Per il periodo gennaio-dicembre 2001 questo tasso e' del 12,21 per cento per le famiglie e dello 0,5% in più per le imprese. Il "tasso di sostituzione" non si applica a finanziamenti o prestiti concessi o ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, per evitare il rischio che ai rendimenti dei titoli pubblici possano essere imposte variazioni che minerebbero l'affidabilita' delle emissioni.

http://www.governo.it/servizi/provvedimenti/dettaglio.asp?d=9011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che fare per le multe ingiuste?

Due strade: riccorrere al Giudice

o al prefetto (se c'è stato errore)

Cosa fare quando si riceve una multa che si ritiene ingiusta? Si possono scegliere due strade: ricorrere entro 60 giorni al Giudice Unico, ovvero l'ex pretore, con procedura tradizionale e successivo processo. Oppure ricorrere al Prefetto. E' consigliabile ricorrere al pretore se la contestazione si basa su una particolare interpretazione del Codice della strada: in questo caso ci si deve rivolgere a un avvocato e si deve presentare il ricorso a mano in cancelleria. E' invece sufficiente ricorrere al prefetto se alla base della contestazione ci sono prove inequivocabili dell'errore (ad esempio, numero di targa sbagliato o proprietario diverso da quello indicato). In questo caso basta spedire una raccomandata al comando da cui dipende l'agente che ha accertato l'infrazione. Se il Prefetto respinge le motivazioni del ricorso e ordina di pagare la multa allora il cittadino puo' effettuare entro 30 giorni un secondo ricorso al Giudice di Pace (una figura recente del nostro ordinamento), come stabilito a partire dal 15 gennaio dal decreto legislativo 507/1999 sui ricorsi contro le ingiunzioni del Prefetto relative alle contravvenzioni.