TELECOMUNICAZIONI E PRIVACY IN ITALIA

DECRETO LEGISLATIVO 13 maggio 1998, n. 171.

Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 31luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (95) 4 del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

Visto il decreto del Presidente della Repuhblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 maggio 1997, n. 197, recante il regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

TELECOMUNICAZIONI

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini, si intende per:

a) «abbonato»: qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che sia parte di un contratto con unfornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, per la fornitura dei medesimi servizi;

b) «utente»: la persona fisica che utilizza uno o più servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, indipendentemente dall'eventuale qualità di abbonato;

c) «rete pubblica di telecomunicazioni»: un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti, con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici utilizzati, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili il pubblico:

d) «servizio di telecomunicazioni»: un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.

Art. 2. Sicurezza

1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico adotta le misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 15, comma 1, della legge per salvaguardare la sicurezza del servizio e dei dati personali.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio le adotta congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta diuno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sentito il Garante.

3. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico ha l'obbligo di informare gli abbonati quando sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando i possibili rimedi e i relativi costi. Analoga informativa è resa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante.

Art. 3. Riservatezza nelle comunicazioni

1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti a esse estranei.

2. L'abbonato deve informare l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.

3. L'utente deve informare l'altro utente quando nel corso della conversazione vengono utilizzati dispositivi che consentono 1' ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

Art. 4. Dati relativi al traffico e alla fatturazione del servizio

1. I dati personali relativi al traffico trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico o dal fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni, sono cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Il trattamento finalizzato alla fatturazione per 1'abbonato ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in caso di interconnessione, è consentito sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. Per le medesime finalità, possono essere sottoposti a trattamento i dati concernenti:

a) il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato; b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione; c) il numero dell'abbonato chiamato; d) il numero totale degli scatti da considerare nel periodo di fatturazione; e) il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate effettuate e il volume dei dati trasmessi; f) la data della chiamata o dell'utilizzazione del servizio; g) altre informazioni concernenti i pagamenti.

3. Ai fini della commercializzazione di servizi di telecomunicazioni, propri o altrui, il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 se l'abbonato ha dato il proprio consenso.

4. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione è consentito unicamente agli incaricati che agiscono sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni, e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto dei clienti, dell'accertamento di frodi o della commercializzazione dei servizi di telecomunicazione del fornitore. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività, e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione delle controversie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in particolare di quelle attinenti all'interconnessione o alla fatturazione.

Art. 5. Modalità di pagamento e fatturazione dettagliata

1. 1 fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico consentono che i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalità alternative alla fatturazione, anche anonime, quali le carte di pagamento o prepagate.

2. Nella documentazione relativa alle chiamate effettuate inviate agli abbonati non vengono evidenziati i servizi e le chiamate di cui al comma 1.

3. Gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla località, alla durata, al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. In ogni caso nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato.

Art. 6. Identificazione della linea

1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione della identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere la stessa possibilità linea per linea.

2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

3. Se è disponibile la presentazione della linea chiamante e tale identificazione è presentata prima che la comunicazione sia stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti, se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.

4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle chiamate dirette verso altri Paesi; quelle di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in arrivo da altri Paesi.

6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio.

Art. 7. Chiamate di disturbo

1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere, a proprie spese e anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta nei soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve specificare le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.

Art. 8. Trasferimento automatico della chiamata

1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico deve adottare le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico verso la propria linea delle chiamate da parte dei terzi.

Art. 9. Elenco degli abbonati

1. I dati personali relativi agli abbonati contenuti in elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici a disposizione del pubblico od ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi sono limitati agli elementi necessari per identificare un determinato abbonato, salvo il caso in cui l'abbonato abbia prestato il proprio consenso espresso alla diffusione di ulteriori dati personali. L'abbonato ha diritto, gratuitamente e con richiesta documentata per iscritto, di non essere incluso negli elenchi, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli elenchi cartacei o su altri supporti pubblicati prima della entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. l0. Chiamate indesiderate

1. L'uso di un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore o del telefax per scopi di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, consentito con il consenso espresso dell'abbonato.

2. Le chiamate per le finalità di cui al comma 1, effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge.

Art. 11. Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 10, restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 35 della legge.

Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' GIORNALISTICA

Art. 12. Attività giornalistica

1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole «, nel rispetto del» sono sostituite dalle seguenti: «. In tale caso, si applica il».

2. Nell'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n 675, le parole: «, nei limiti del» sono sostituite dalle seguenti: «. Restano fermi i limiti del», e le parole «e nel rispetto del» sono sostituite dalle seguenti: «. Si applica inoltre il».

3. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibiltà di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.».

4. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è così modificato:

a) alla fine del primo periodo, è aggiunto, prima del punto, il seguente: «, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.»;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: «il Garante» sono inserite le seguenti: «in cooperazione con il Consiglio,»;

c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.».

Capo III - DISPOZIONI FINALI

Art. 13. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applica la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare l'imposizione, per i terminali o altre apparecchiature di telecomunicazione, di obblighi inderogabili relativi alle specifiche e alle norme tecniche che possano ostacolarne l'immissione sul mercato e la libera circolazione, salva la procedura comunitaria concernente la notifica delle specifiche e norme tecniche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardiasigilli: FLICK

 

 

 

 

 

 

 

La nuova legge contro la diffamazione a mezzo stampa

Punibile anche la diffamazione on line

 

(Ddl Camera 5.12.2000)

 

Corsia preferenziale in Parlamento per la nuova legge contro la diffamazione a mezzo stampa. L'Aula della Camera, il 5 dicembre 2000, ha infatti deciso di accordare la sede redigente al disegno di legge che, una volta approvato dalla Commissione Giustizia, potrà solo essere ratificato o meno ma non più modificato dall'Assemblea. Il provvedimento rinnova completamente la normativa relativa al delitto di diffamazione a mezzo della stampa proponendo questo come reato autonomo, ed indicando, nell'interesse della persona offesa e nell'interesse del giornalista, le cause di non punibilità atte a riparare immediatamente la lesione alla reputazione. Inoltre il nuovo testo rende esplicito che il delitto si commette con tutti i mezzi moderni, idonei alla diffusione delle notizie, rivolti ad un numero indeterminato di persone. Quindi non soltanto la radio o la televisione, ma anche gli strumenti telematici che, per definizione, sono o possono essere visti o letti da chiunque. Il reato sussiste, proprio per la possibilità astratta dell'accesso, anche se commesso con comunicazioni via Internet o tramite "e-mail". A tutela dei giornalisti vengono poi indicate diverse cause di non punibilità, che ovviamente trovano riscontro anche nella valutazione dell'illecito civile ai fini del danno. Innanzitutto la smentita, radicale, chiara e spontanea da parte del giornalista o del responsabile dei giornale, del periodico o della trasmissione. Smentita che deve intervenire nell'immediatezza, ovvero entro due giorni dalla diffusione della notizia. Inoltre, la pubblicazione immediata, integrale, con lo stesso rilievo tipografico e di diffusione, della smentita o della rettifica richiesta dalla persona che si sia ritenuta offesa. (5 dicembre 2000)

 

 

Ddl Camera 7292 - Modifiche al codice penale e al codice civile, in materia di diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

 

 

Articolo 1.

1. L'articolo 595 del codice penale [1] è sostituito dal seguente: "Articolo 595. - Diffamazione.- Chiunque fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a quattro milioni".

 

Articolo 2.

 

1. L'articolo 596 del codice penale [2] è sostituito dal seguente: "Articolo 596. - Esclusione della prova liberatoria.- Il colpevole dei delitti preveduti nei due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Tuttavia quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo. Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato e per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo, la prova della verità del fatto è sempre ammessa. Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile".

 

Articolo 3.

 

1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente: " Articolo 596-bis. - (Diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione). - Chiunque col mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di diffusione, offende la reputazione di una persona, di un ente, di una società, di una associazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, o con la multa non inferiore a lire un milione. L'autore della offesa non è punibile se il direttore o comunque il responsabile dei mezzi di comunicazione di cui al comma precedente: a) entro due giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblica o diffonde con la stessa evidenza e collocazione tipografica ovvero con analogo mezzo di diffusione, purchè di equivalente importanza per rilievo nazionale, una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o commento offensivo; b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque, il responsabile della diffusione, entro due giorni dal ricevimento, o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica ovvero con analogo mezzo di diffusione, purchè di equivalente importanza per rilievo nazionale senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui siano state rese pubbliche immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano evidente contenuto suscettibile di incriminazione penale. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 596 ed al secondo e terzo comma dell'articolo 597".

 

Articolo 4.

 

1. L'articolo 57 del codice penale [4] è sostituito dal seguente: "Articolo 57. - (Omesso impedimento di reati connessi col mezzo della stampa periodica o mediante trasmissioni informatiche e telematiche) Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile del periodico che omette, per colpa, di esercitare il controllo necessario ad impedire che siano connessi reati col mezzo della pubblicazione, anche mediante trasmissioni informatiche o telematiche, è punito, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo."

 

Articolo 5.

 

1. All'articolo 57-bis del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a).nella rubrica, dopo le parole: "non periodica" sono aggiunte le seguenti: "o di trasmissioni informatiche o telematiche"; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In quest'ultimo caso, se la pubblicazione avviene mediante trasmissioni informatiche o telematiche, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano alla persona responsabile della gestione della diffusione".

 

Articolo 6.

 

1. Il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice penale è abrogato.

 

Articolo 7.

 

1. Dopo l'articolo 2044 del codice civile è inserito il seguente: "Articolo 2044-bis. - (Non punibilità).- Non è responsabile chi cagiona il danno quando sussistono le cause di non punibilità previste dal quarto comma dell'articolo 596 e dal secondo comma dell'articolo 596-bis del codice penale".

 

Articolo 8.

 

1. Salva la disposizione dell'articolo 2, terzo comma, del codice penale, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

 

Articolo 9.

 

1. Le disposizioni del codice penale e della presente legge e ogni altra disposizione di legge in materia di diffamazione col mezzo della stampa si applicano anche all'informazione radiofonica, televisiva e informatica.