TELECOMUNICAZIONI E PRIVACY IN
ITALIA
DECRETO LEGISLATIVO 13 maggio 1998, n. 171.
Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva
97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di
attività giornalistica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al
Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 31luglio 1997, n. 249, di istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e recante
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della
vita privata nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (95) 4
del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore
dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi
telefonici;
Visto il decreto del Presidente della Repuhblica 19
settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di
direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 8 maggio 1997, n. 197, recante il regolamento di
servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al
servizio telefonico;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data
25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4
dicembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze
individuali nel settore delle telecomunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
TELECOMUNICAZIONI
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni
elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di
seguito denominata legge. Ai medesimi fini, si intende per:
a) «abbonato»: qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione che sia parte di un contratto con
unfornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico,
per la fornitura dei medesimi servizi;
b) «utente»: la persona fisica che utilizza uno
o più servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico,
indipendentemente dall'eventuale qualità di abbonato;
c) «rete pubblica di telecomunicazioni»: un
sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di
segnali tra punti terminali di rete definiti, con mezzi a filo,
radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici utilizzati, in tutto o
in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili il
pubblico:
d) «servizio di telecomunicazioni»: un servizio
la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi
compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti
audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi
radiofonici e televisivi.
Art. 2. Sicurezza
1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico adotta le misure tecniche e organizzative di
cui all'articolo 15, comma 1, della legge per salvaguardare la
sicurezza del servizio e dei dati personali.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali
richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il
fornitore del servizio le adotta congiuntamente con il fornitore
della rete pubblica di telecomunicazioni. In caso di mancato accordo,
su richiesta diuno dei fornitori, la controversia è definita
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, sentito il Garante.
3. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico ha l'obbligo di informare gli abbonati quando
sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della
rete, indicando i possibili rimedi e i relativi costi. Analoga
informativa è resa all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e al Garante.
Art. 3. Riservatezza nelle comunicazioni
1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli
utenti, circa la sussistenza di situazioni che permettono di
apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o
conversazioni da parte di soggetti a esse estranei.
2. L'abbonato deve informare l'utente quando il contenuto
delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da
altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del
collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato
medesimo.
3. L'utente deve informare l'altro utente quando nel corso
della conversazione vengono utilizzati dispositivi che consentono 1'
ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 4. Dati relativi al traffico e alla fatturazione del
servizio
1. I dati personali relativi al traffico trattati per
inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di un servizio di
telecomunicazioni accessibile al pubblico o dal fornitore della rete
pubblica di telecomunicazioni, sono cancellati o resi anonimi al
termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. Il trattamento finalizzato alla fatturazione per
1'abbonato ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in caso di
interconnessione, è consentito sino alla fine del periodo
durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o
preteso il pagamento. Per le medesime finalità, possono essere
sottoposti a trattamento i dati concernenti:
a) il numero o l'identificazione della stazione
dell'abbonato; b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione; c)
il numero dell'abbonato chiamato; d) il numero totale degli scatti da
considerare nel periodo di fatturazione; e) il tipo, l'ora di inizio
e la durata delle chiamate effettuate e il volume dei dati trasmessi;
f) la data della chiamata o dell'utilizzazione del servizio; g) altre
informazioni concernenti i pagamenti.
3. Ai fini della commercializzazione di servizi di
telecomunicazioni, propri o altrui, il fornitore di un servizio di
telecomunicazioni accessibile al pubblico può trattare i dati
di cui al comma 2 se l'abbonato ha dato il proprio consenso.
4. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla
fatturazione è consentito unicamente agli incaricati che
agiscono sotto la diretta autorità del fornitore del servizio
di telecomunicazioni accessibile al pubblico o, a seconda dei casi,
del fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni, e che si
occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi
per conto dei clienti, dell'accertamento di frodi o della
commercializzazione dei servizi di telecomunicazione del fornitore.
Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente
necessario per lo svolgimento di tali attività, e deve
assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico
necessari ai fini della risoluzione delle controversie ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in
particolare di quelle attinenti all'interconnessione o alla
fatturazione.
Art. 5. Modalità di pagamento e fatturazione
dettagliata
1. 1 fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico consentono che i servizi richiesti e le chiamate
effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con
modalità alternative alla fatturazione, anche anonime, quali
le carte di pagamento o prepagate.
2. Nella documentazione relativa alle chiamate effettuate
inviate agli abbonati non vengono evidenziati i servizi e le chiamate
di cui al comma 1.
3. Gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a
richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli
elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla
data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato,
al tipo, alla località, alla durata, al numero di scatti
addebitati per ciascuna conversazione. In ogni caso nella
documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime
tre cifre del numero chiamato.
Art. 6. Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve
avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione della identificazione della
linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve
avere la stessa possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve
avere la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, di impedire la presentazione dell'identificazione delle
chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione della linea
chiamante e tale identificazione è presentata prima che la
comunicazione sia stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la
possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
di respingere le chiamate entranti, se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata
dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea collegata, l'abbonato chiamato deve
avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della
linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
chiamate dirette verso altri Paesi; quelle di cui ai commi 2, 3 e 4
si applicano anche alle chiamate in arrivo da altri Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il
fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio
di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli
abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio.
Art. 7. Chiamate di disturbo
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può
richiedere, a proprie spese e anche telefonicamente in caso di
urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi
alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della
soppressione può essere disposta nei soli orari durante i
quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non
superiore a quindici giorni.
2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve
specificare le modalità di ricezione delle chiamate di
disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta
telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.
Art. 8. Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico deve adottare le misure necessarie per
consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico verso la
propria linea delle chiamate da parte dei terzi.
Art. 9. Elenco degli abbonati
1. I dati personali relativi agli abbonati contenuti in
elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici a disposizione del
pubblico od ottenibili attraverso i servizi che forniscono
informazioni sugli elenchi sono limitati agli elementi necessari per
identificare un determinato abbonato, salvo il caso in cui l'abbonato
abbia prestato il proprio consenso espresso alla diffusione di
ulteriori dati personali. L'abbonato ha diritto, gratuitamente e con
richiesta documentata per iscritto, di non essere incluso negli
elenchi, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se
ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non
essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
elenchi cartacei o su altri supporti pubblicati prima della entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
Art. l0. Chiamate indesiderate
1. L'uso di un sistema automatizzato di chiamata senza
intervento di un operatore o del telefax per scopi di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva, consentito con il consenso espresso dell'abbonato.
2. Le chiamate per le finalità di cui al comma 1,
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite
ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge.
Art. 11. Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 4, 9 e 10, restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 35
della legge.
Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA'
GIORNALISTICA
Art. 12. Attività giornalistica
1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera e), della legge 31
dicembre 1996, n. 675, le parole «, nel rispetto del» sono
sostituite dalle seguenti: «. In tale caso, si applica il».
2. Nell'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge 31
dicembre 1996, n 675, le parole: «, nei limiti del» sono
sostituite dalle seguenti: «. Restano fermi i limiti del»,
e le parole «e nel rispetto del» sono sostituite dalle
seguenti: «. Si applica inoltre il».
3. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni relative al consenso
dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il
limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il
trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta
i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico, ferma restando la possibiltà di trattare i
dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in
pubblico.».
4. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, è così modificato:
a) alla fine del primo periodo, è aggiunto, prima
del punto, il seguente: «, in particolare per quanto riguarda
quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale.»;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: «il
Garante» sono inserite le seguenti: «in cooperazione con il
Consiglio,»;
c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
«Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura
del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.».
Capo III - DISPOZIONI FINALI
Art. 13. Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si
applica la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
e integrazioni.
2. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto
non può comportare l'imposizione, per i terminali o altre
apparecchiature di telecomunicazione, di obblighi inderogabili
relativi alle specifiche e alle norme tecniche che possano
ostacolarne l'immissione sul mercato e la libera circolazione, salva
la procedura comunitaria concernente la notifica delle specifiche e
norme tecniche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardiasigilli: FLICK
La nuova legge contro la diffamazione a mezzo
stampa
Punibile anche la diffamazione on
line
(Ddl Camera 5.12.2000)
Corsia preferenziale in Parlamento per la
nuova legge contro la diffamazione a mezzo stampa. L'Aula della
Camera, il 5 dicembre 2000, ha infatti deciso di accordare la sede
redigente al disegno di legge che, una volta approvato dalla
Commissione Giustizia, potrà solo essere ratificato o meno ma
non più modificato dall'Assemblea. Il provvedimento rinnova
completamente la normativa relativa al delitto di diffamazione a
mezzo della stampa proponendo questo come reato autonomo, ed
indicando, nell'interesse della persona offesa e nell'interesse del
giornalista, le cause di non punibilità atte a riparare
immediatamente la lesione alla reputazione. Inoltre il nuovo testo
rende esplicito che il delitto si commette con tutti i mezzi moderni,
idonei alla diffusione delle notizie, rivolti ad un numero
indeterminato di persone. Quindi non soltanto la radio o la
televisione, ma anche gli strumenti telematici che, per definizione,
sono o possono essere visti o letti da chiunque. Il reato sussiste,
proprio per la possibilità astratta dell'accesso, anche se
commesso con comunicazioni via Internet o tramite "e-mail". A tutela
dei giornalisti vengono poi indicate diverse cause di non
punibilità, che ovviamente trovano riscontro anche nella
valutazione dell'illecito civile ai fini del danno. Innanzitutto la
smentita, radicale, chiara e spontanea da parte del giornalista o del
responsabile dei giornale, del periodico o della trasmissione.
Smentita che deve intervenire nell'immediatezza, ovvero entro due
giorni dalla diffusione della notizia. Inoltre, la pubblicazione
immediata, integrale, con lo stesso rilievo tipografico e di
diffusione, della smentita o della rettifica richiesta dalla persona
che si sia ritenuta offesa. (5 dicembre 2000)
Ddl Camera 7292 - Modifiche al
codice penale e al codice civile, in materia di diffamazione col
mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione
Articolo 1.
1. L'articolo 595 del codice penale
[1] è sostituito dal seguente: "Articolo 595. - Diffamazione.-
Chiunque fuori dai casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone offende l'altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino
a lire due milioni Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la pena è della reclusione fino a due anni,
ovvero della multa fino a quattro milioni".
Articolo 2.
1. L'articolo 596 del codice penale
[2] è sostituito dal seguente: "Articolo 596. - Esclusione
della prova liberatoria.- Il colpevole dei delitti preveduti nei due
articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa,
la verità o la notorietà del fatto attribuito alla
persona offesa. Tuttavia quando l'offesa consiste nell'attribuzione
di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono,
d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire
a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto
medesimo. Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato e per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico
o altro giustificato motivo, la prova della verità del fatto
è sempre ammessa. Se la verità del fatto è
provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito,
è condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore
dell'imputazione non è punibile".
Articolo 3.
1. L'articolo 596-bis del codice
penale è sostituito dal seguente: " Articolo 596-bis. -
(Diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di
diffusione). - Chiunque col mezzo della stampa, della televisione,
delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro
mezzo di diffusione, offende la reputazione di una persona, di un
ente, di una società, di una associazione, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni, o con la multa non inferiore a
lire un milione. L'autore della offesa non è punibile se il
direttore o comunque il responsabile dei mezzi di comunicazione di
cui al comma precedente: a) entro due giorni
dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblica o diffonde con
la stessa evidenza e collocazione tipografica ovvero con analogo
mezzo di diffusione, purchè di equivalente importanza per
rilievo nazionale, una smentita della notizia diffusa o una completa
rettifica del giudizio o commento offensivo; b) se il direttore
del giornale o del periodico o, comunque, il responsabile della
diffusione, entro due giorni dal ricevimento, o, per i periodici, nel
primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde
integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica
ovvero con analogo mezzo di diffusione, purchè di equivalente
importanza per rilievo nazionale senza commenti, le dichiarazioni o
le rettifiche dei soggetti cui siano state rese pubbliche immagini o
ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o
comportamenti da essi ritenuti lesivi della loro dignità o
contrari a verità, purché le dichiarazioni o le
rettifiche non abbiano evidente contenuto suscettibile di
incriminazione penale. Si applicano le disposizioni di cui al secondo
comma dell'articolo 596 ed al secondo e terzo comma dell'articolo
597".
Articolo 4.
1. L'articolo 57 del codice penale
[4] è sostituito dal seguente: "Articolo 57. - (Omesso
impedimento di reati connessi col mezzo della stampa periodica o
mediante trasmissioni informatiche e telematiche) Salva la
responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dai
casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile del
periodico che omette, per colpa, di esercitare il controllo
necessario ad impedire che siano connessi reati col mezzo della
pubblicazione, anche mediante trasmissioni informatiche o
telematiche, è punito, se un reato è commesso, con la
pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un
terzo."
Articolo 5.
1. All'articolo 57-bis del Codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni: a).nella rubrica,
dopo le parole: "non periodica" sono aggiunte le seguenti: "o di
trasmissioni informatiche o telematiche"; b) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In quest'ultimo caso, se la
pubblicazione avviene mediante trasmissioni informatiche o
telematiche, le disposizioni di cui al precedente articolo si
applicano alla persona responsabile della gestione della
diffusione".
Articolo 6.
1. Il secondo comma dell'articolo
58-bis del codice penale è abrogato.
Articolo 7.
1. Dopo l'articolo 2044 del codice
civile è inserito il seguente: "Articolo 2044-bis. - (Non
punibilità).- Non è responsabile chi cagiona il danno
quando sussistono le cause di non punibilità previste dal
quarto comma dell'articolo 596 e dal secondo comma dell'articolo
596-bis del codice penale".
Articolo 8.
1. Salva la disposizione
dell'articolo 2, terzo comma, del codice penale, le disposizioni di
cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data
della sua entrata in vigore.
Articolo 9.
1. Le disposizioni del codice penale
e della presente legge e ogni altra disposizione di legge in materia
di diffamazione col mezzo della stampa si applicano anche
all'informazione radiofonica, televisiva e informatica.